Cass Civ Sez Lav n 24414 2008

 
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. SCIARELLI  Guglielmo                          -  Presidente   - 
Dott. LAMORGESE  Antonio                          -  Consigliere  - 
Dott. DI NUBILA  Vincenzo                            -  rel. Consigliere  - 
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo                         -  Consigliere  - 
Dott. IANNIELLO  Antonio                             -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
B.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 9, presso lo studio dell'avvocato MORRONE VITTORIO, che lo  rappresenta e difende, giusta delega in atti;

 ricorrente

contro

C.N.A.P.F. - CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE;

 intimata –

e sul 2^ ricorso n. 21066/05 proposto da:
C.N.P.A.F. - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in  persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  domiciliata in ROMA VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio  dell'avvocato VACCARI GIOIA, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;

controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

B.C.;

- intimato –

avverso la sentenza n. 6703/03 della Corte d'Appello di ROMA,  depositata il 03/11/04 R.G.N. 1279/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  02/07/08 dal Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA;
udito l'Avvocato CARPINELLA per delega MORRONE;
udito l'Avvocato SOLFANELLI per delega VACCARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.  FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso  principale assorbito o in subordine accoglimento dell'incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.C. proponeva opposizione avverso cartelle esattoriali notificategli dalla Cassa di Previdenza Forense per L. 64.438.037. Esponeva l'attore opponente di essere stato iscritto all'albo degli avvocati dal 1981 al 1991; di essersi reiscritto nel giugno 1996 e di avere presentato domanda di sanatoria a sensi della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 202, a fine giugno 1997, precisando di non essere obbligato all'iscrizione in virtù di sentenza del Pretore di Roma in data 30.3.1987 e di avere chiesto informazioni al fine di sanare le pendenze. Viceversa, la Cassa chiedeva il pagamento dei contributi, con interessi, a fronte degli anni 1984,1985, 1986, 1987, 1990 e 1991.
2. Si costituiva la Cassa di Previdenza e precisava che con la sentenza del 1987 sopra menzionata era stato escluso l'obbligo del B. di effettuare l'iscrizione "pienaa, ma permaneva l'obbligo di applicare al volume di affari ai fini IVA la maggiorazione del 2 %, cosa che il B. aveva fatto per gli anni 1981 - 1983, omettendolo per gli anni suddetti e versando in ritardo il contributo per il 1990. A seguito di domanda di sanatoria presentata dallo stesso legale, la Cassa aveva quantificato il contributo L. n. 576 del 1980, ex art. 11. Il credito contributivo era soggetto a prescrizione decennale, decorrente dalla comunicazione alla Cassa medesima dei dati reddituali, ex artt. 17 e 19 della citata legge.
3. Il Tribunale di Roma aderiva alla prospettazione della Cassa e pertanto respingeva il ricorso.
Proponeva appello il B.: non sussisteva alcun riconoscimento di debito, dato che l'istanza di sanatoria era intesa unicamente a sanare l'eventuale violazione dell'obbligo di trasmettere i dati reddituali; la sentenza pretorile "sembravaa ricomprendere nell'esonero anche i contributi non previdenziali; la decisione era stata emessa in violazione di una eccezione tardiva; non era applicabile la L. n. 335 del 1995; errata era la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva fatto decorrere la prescrizione dalla data di presentazione dei dati reddituali.
4. La Corte di Appello di Roma respingeva l'impugnazione proposta dal B., rilevando anzitutto come fosse applicabile alla fattispecie la L. n. 335 del 1995; peraltro la prescrizione iniziava a decorrere dalla trasmissione dei dati reddituali a sensi della L. n. 576 del 1980, art. 19, per cui in caso di mancata trasmissione si verificava un evento sospensivo della prescrizione stessa.
5. Ha proposto ricorso per Cassazione B.C., deducendo tre motivi. Resiste con controricorso la Cassa, la quale propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. Le parti hanno presentato memorie integrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 112, 166, 416, 345, 346 e 436 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: erroneamente la Corte di Appello ha dato ingresso ad una eccezione non proposta, perchè dopo che il Tribunale aveva ritenuto decennale la prescrizione e l'aveva fatta decorrere dalla domanda di regolarizzazione intesa come riconoscimento di debito, essa Corte di Appello ha individuato nella trasmissione dei dati reddituali il "dies a quoo della ridetta prescrizione. In altri termini, il Tribunale aveva ritenuto quinquennale la prescrizione e qualificato la domanda di sanatoria come riconoscimento. Ogni altra questione era preclusa.
7. Il motivo è infondato. Come risulta dalla narrativa di cui sopra, fino dal primo grado la Cassa aveva eccepito che la prescrizione decorre dalla comunicazione dei dati reddituali. Tale questione è rimasta assorbita, ma poichè la Cassa era vittoriosa in primo grado, essa non aveva l'onere di proporre appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della questione assorbita. Si rileva ulteriormente che trattasi di prescrizione il cui regime (termine, data di inizio, sospensione) è sottratta alla disponibilità delle parti, onde la relativa eccezione non trova in alcun caso limite nel divieto di modifica della domande e delle eccezioni, potendo essere rilevata di ufficio dal giudice.
8. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2941, 2942 e 2943 c.c., L. n. 576 del 1980, art. 19, nonchè vizio di motivazione: la Corte di Appello ha errato nel ritenere la sospensione della prescrizione, data la tassatività dei casi in cui la prescrizione rimane sospesa. Peraltro il ricorrente non ha mai inteso effettuare un riconoscimento di debito, essendosi limitato a compilare un modulo con la domanda di sanatoria.
9. Il motivo è infondato. Con sentenza 6.9.2007 n. 18698 questa Corte ha precisato che la L. n. 335 del 1995, ha unificato i termini di prescrizione dei contributi previdenziali afferenti ad enti di previdenza anche diversi dall'INPS, ma non ha inciso sulla previgente disposizione di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 2, in virtù della quale la prescrizione in tema di previdenza forense inizia a decorrere dalla trasmissione della dichiarazione prevista dagli artt. 17 e 23 della stessa Legge. Non si tratta di sospensione della prescrizione, ma di inizio della decorrenza della stessa dal momento in cui la Cassa è posta in grado di verificare la debenza e l'ammontare dei contributi. Diverso è il caso esaminato da questa Corte con la sentenza 18.1.2007 n. 9113, in cui la trasmissione dei dati era avvenuta, ma era risultata infedele.
10. Col terzo motivo del ricorso, il ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale della L. n. 576 del 1980, ridetto art. 19, per violazione dell'art 3 Cost., e dei principi di razionalità e di uguaglianza.
11. L'eccezione è manifestamente infondata. Sarà sufficiente al riguardo fare riferimento alla circostanza che trattasi di un regime particolare, destinato alla previdenza di una peculiare categoria di professionisti. Per essi non vi è un datore di lavoro obbligato a liquidare periodicamente i contributi, a denunciarli all'Istituto ed a pagarli. L'adempimento dell'obbligo contributivo deriva da un comportamento spontaneo e periodico del professionista, il quale è tenuto a comunicare il volume di affari sul quale dichiara di avere applicato la maggiorazione. La norma rappresenta, per il creditore, una applicazione del principio generale "contra non valentem agere non currit praescriptioo. Non si ravvisa quindi alcuna disparità di trattamento, in relazione alla diversità delle situazioni da prendere a paragone, nè alcuna irrazionalità tale la inficiare la scelta legislativa.
12. Col ricorso incidentale, la Cassa deduce l'erroneità della sentenza di appello nella parte in cui attribuisce effetto (meramente) sospensivo alla mancata trasmissione dei dati reddituali.
13. Il ricorso incidentale può considerarsi assorbito, con la correzione della motivazione della sentenza di appello nel senso che con l'art. 19, in parola si prevede una decorrenza posticipata della prescrizione e non una sospensione della stessa.
14. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità della materia del contendere ed al comportamento processuale delle parti (si noti che la controversia nasce da una domanda di regolarizzazione proposta dallo stesso assicurato), consigliano la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2008.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2008
 
 
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