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Il 1° gennaio del 2011 è entrato in vigore il nuovo regolamento per la disciplina delle sanzioni approvato dal Comitato dei Delegati il 23 luglio 2010 e validato dai Ministeri Vigilanti il 30 dicembre 2010.
Il nuovo regolamento presenta elementi di indubbia modernità introducendo agli artt. 13 e 14 due istituti interessanti e cioè l’accertamento per adesione che comporta una riduzione della sanzione della oblazione di 1/3 e, all’art. 14, la regolarizzazione spontanea che comporta per tutte le sanzioni previste, ad eccezione di quelle previste dall’art. 8, una riduzione del 50% nel caso in cui il soggetto inadempiente provveda, prima della formale contestazione da parte della Cassa, alla regolarizzazione dell’omissione.
Come si legge nel provvedimento ministeriale con la riforma in commento, l’Ente ha inteso dotare di maggiore flessibilità il sistema sanzionatorio al fine di incentivare il ravvedimento del professionista trasgressore.
Con la riforma si è provveduto anche ad un abbassamento delle aliquote per il calcolo delle sanzioni dovute ad omessi o ritardati versamenti delle eccedenze in autoliquidazione, ad una riduzione delle sanzioni per irregolarità di natura puramente formale ovvero riferite a fasi di avvio della professione.
Nel caso di brevi ritardi (entro 8 giorni) non saranno dovute sanzioni ma solo interessi nella misura del 2,75%. La Cassa ha deciso di innalzare l’importo minimo delle sanzioni previste per gli inadempimenti contributivi che passano da 15 a 30 euro e di estendere il regime sanzionatorio anche al mancato pagamento dei contributi minimi soggettivi ed integrativi.
I Ministeri vigilanti correttamente hanno escluso la retroattività del nuovo sistema sanzionatorio in quanto in contrasto con i principi generali dell’ordinamento, nonché con gli orientamenti giurisprudenziali in materia di sanzioni amministrative.
Desta invece notevoli perplessità ed in definitiva appare del tutto contraddittoria con il rilievo concernente l’irretroattività delle norme sanzionatorie, la previsione di cui al comma 2 dell’art. 3 a mente della quale non sarebbe applicabile, alle sanzioni contemplate dal regolamento, la disciplina di cui alla L. n. 689 del 1981.
Un regolamento non può infatti autonomamente sottrarre il suo oggetto all’applicazione della normativa primaria cui esso stesso deve soggiacere ed appare alquanto singolare che, da una parte, il Ministero abbia svolto rilievi in ordine all’inapplicabilità, in chiave retroattiva, delle sue disposizioni sulla base dei principi generali in materia di sanzioni amministrative e, dall’altra, abbia lasciato inalterata una disposizione che, alla luce del sole, ha proclamato la disapplicazione di tutti i principi e la normativa generale in tema di sanzioni amministrative.
Val la pena al riguardo ricordare come la Suprema Corte, con numerose decisioni che non possono certo essere sfuggite alla Cassa in sede di elaborazione del nuovo regolamento, abbia sempre dichiarato applicabili alle sanzioni amministrative per la ritardata comunicazione dei redditi e per l’omessa iscrizione, le disposizioni di cui alla L. n. 689 del 1981, sia sotto il profilo strettamente procedurale per la riscossione (si vedano le sentenze nn 9725 del 2000 e, più di recente, la n 13545 del 2008 http://www.previdenza-professionisti.it/sanzioni-cassa-forense) sia sotto il profilo del termine prescrizionale applicabile (quinquennale).
Il nuovo regolamento presenta elementi di indubbia modernità introducendo agli artt. 13 e 14 due istituti interessanti e cioè l’accertamento per adesione che comporta una riduzione della sanzione della oblazione di 1/3 e, all’art. 14, la regolarizzazione spontanea che comporta per tutte le sanzioni previste, ad eccezione di quelle previste dall’art. 8, una riduzione del 50% nel caso in cui il soggetto inadempiente provveda, prima della formale contestazione da parte della Cassa, alla regolarizzazione dell’omissione.
Come si legge nel provvedimento ministeriale con la riforma in commento, l’Ente ha inteso dotare di maggiore flessibilità il sistema sanzionatorio al fine di incentivare il ravvedimento del professionista trasgressore.
Con la riforma si è provveduto anche ad un abbassamento delle aliquote per il calcolo delle sanzioni dovute ad omessi o ritardati versamenti delle eccedenze in autoliquidazione, ad una riduzione delle sanzioni per irregolarità di natura puramente formale ovvero riferite a fasi di avvio della professione.
Nel caso di brevi ritardi (entro 8 giorni) non saranno dovute sanzioni ma solo interessi nella misura del 2,75%. La Cassa ha deciso di innalzare l’importo minimo delle sanzioni previste per gli inadempimenti contributivi che passano da 15 a 30 euro e di estendere il regime sanzionatorio anche al mancato pagamento dei contributi minimi soggettivi ed integrativi.
I Ministeri vigilanti correttamente hanno escluso la retroattività del nuovo sistema sanzionatorio in quanto in contrasto con i principi generali dell’ordinamento, nonché con gli orientamenti giurisprudenziali in materia di sanzioni amministrative.
Desta invece notevoli perplessità ed in definitiva appare del tutto contraddittoria con il rilievo concernente l’irretroattività delle norme sanzionatorie, la previsione di cui al comma 2 dell’art. 3 a mente della quale non sarebbe applicabile, alle sanzioni contemplate dal regolamento, la disciplina di cui alla L. n. 689 del 1981.
Un regolamento non può infatti autonomamente sottrarre il suo oggetto all’applicazione della normativa primaria cui esso stesso deve soggiacere ed appare alquanto singolare che, da una parte, il Ministero abbia svolto rilievi in ordine all’inapplicabilità, in chiave retroattiva, delle sue disposizioni sulla base dei principi generali in materia di sanzioni amministrative e, dall’altra, abbia lasciato inalterata una disposizione che, alla luce del sole, ha proclamato la disapplicazione di tutti i principi e la normativa generale in tema di sanzioni amministrative.
Val la pena al riguardo ricordare come la Suprema Corte, con numerose decisioni che non possono certo essere sfuggite alla Cassa in sede di elaborazione del nuovo regolamento, abbia sempre dichiarato applicabili alle sanzioni amministrative per la ritardata comunicazione dei redditi e per l’omessa iscrizione, le disposizioni di cui alla L. n. 689 del 1981, sia sotto il profilo strettamente procedurale per la riscossione (si vedano le sentenze nn 9725 del 2000 e, più di recente, la n 13545 del 2008 http://www.previdenza-professionisti.it/sanzioni-cassa-forense) sia sotto il profilo del termine prescrizionale applicabile (quinquennale).
Art. 1 - Inadempimenti sanzionati
Il presente regolamento, deliberato anche ai sensi della legge 28 maggio 1997 n. 140, art. 4, comma 6 bis, disciplina le sanzioni per il ritardo e l'omissione dei seguenti adempimenti:
a) invio della comunicazione dei redditi e dei volumi d'affari (mod. 5) prescritto dall'art. 17 della legge 576/1980, come modificato dall'art. 9 della legge 141/1992, e disciplinato dal regolamento adottato dal Comitato dei delegati con delibera del 5 dicembre 2009, approvato con Ministeriale 18/12/2009, pubblicata in G.U. 303 del 31/12/2009;
b) pagamento dei contributi soggettivi e integrativi disciplinato dagli artt. 10, 11 e 18 della legge 576/1980 come modificato dall'art. 10 della legge 141/1992 e dagli artt. 2, 3 e 6 del regolamento citato alla lett. a).
Art. 2 - Determinazione delle sanzioni
Tutte le sanzioni disciplinate da questo regolamento sono determinate per ogni inadempimento in misura fissa, o con percentuale predeterminata; nel caso di ritardo, con graduazione in relazione alla sua durata.
Art. 3 - Applicazione delle sanzioni
1. Le sanzioni sono dovute per ogni inadempimento in modo autonomo e, pertanto, non sono né aumentate né ridotte in conseguenza della loro eventuale reiterazione.
2. Alle sanzioni disciplinate da questo regolamento non si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 4 - Automatismo delle sanzioni
1. Le sanzioni sono dovute per il solo fatto dell'inadempimento alle prescrizioni indicate nell'art. 1, salvo quanto previsto negli artt. 8, commi 3 e 4, all’ art. 13 e all’art. 14 del presente regolamento.
2. In deroga a quanto previsto nel primo comma, la giunta esecutiva ha facoltà di considerare giustificato un ritardo nell’invio del modello 5 quando esso sia motivato da circostanze eccezionali.
2. Alle sanzioni disciplinate da questo regolamento non si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 4 - Automatismo delle sanzioni
1. Le sanzioni sono dovute per il solo fatto dell'inadempimento alle prescrizioni indicate nell'art. 1, salvo quanto previsto negli artt. 8, commi 3 e 4, all’ art. 13 e all’art. 14 del presente regolamento.
2. In deroga a quanto previsto nel primo comma, la giunta esecutiva ha facoltà di considerare giustificato un ritardo nell’invio del modello 5 quando esso sia motivato da circostanze eccezionali.
SEZIONE PRIMA - MISURA DELLE SANZIONI
Art. 5 – Sanzioni per omissioni, comunicazioni non conformi al vero e per ritardi
1. L'omissione, il ritardo o l'invio di una comunicazione non conforme al vero comporta per questo solo fatto, l'obbligo di versare alla Cassa, a titolo di sanzione, una somma pari ad € 400,00.
2. La sanzione di cui al precedente comma è ridotta a:
a) € 80,00, se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata con un ritardo non superiore a trenta giorni dalla scadenza del termine previsto;
b) € 160,00, se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata oltre il 30° giorno purché entro il 31 dicembre dell'anno solare previsto per l'invio;
c) € 240,00 se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata successivamente al 31 dicembre dell'anno solare previsto per l'invio e prima del ricevimento della formale contestazione da parte della Cassa.
3. Qualora il mod. 5 inviato in ritardo, ma prima che l’accertamento divenga definitivo ai sensi dell’art. 12, 3° e 4° comma del presente regolamento, contenga dati reddituali pari a zero sia per l’IRPEF che per l’IVA, la misura della sanzione è, comunque, ridotta all’importo di cui al comma 2, lett. a).
4. La sanzione per il ritardo nella comunicazione non si applica in caso di ritardato invio della comunicazione relativa ai primi due anni solari di iscrizione all'Albo degli Avvocati nonché agli anni di iscrizione nel registro dei praticanti, nel caso in cui il praticante sia tenuto a tale adempimento in quanto iscritto alla Cassa. La presente disposizione si applica anche ai ritardi nelle comunicazioni relative ad anni precedenti all’entrata in vigore del regolamento, purché le relative sanzioni non siano state ancora corrisposte.
5. La sanzione prevista nel secondo comma non si applica in caso di rettifica operata in diminuzione rispetto ai dati reddituali comunicati tempestivamente.
6. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutati annualmente dal 1°/01/2011 con arrotondamento all'Euro più vicino, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.
7. Le modifiche di cui ai commi che precedono si applicano a decorrere dal mod. 5 con scadenza dall’anno successivo all’approvazione ministeriale del presente regolamento, salvo quanto disposto dal comma 4.
2. La sanzione di cui al precedente comma è ridotta a:
a) € 80,00, se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata con un ritardo non superiore a trenta giorni dalla scadenza del termine previsto;
b) € 160,00, se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata oltre il 30° giorno purché entro il 31 dicembre dell'anno solare previsto per l'invio;
c) € 240,00 se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata successivamente al 31 dicembre dell'anno solare previsto per l'invio e prima del ricevimento della formale contestazione da parte della Cassa.
3. Qualora il mod. 5 inviato in ritardo, ma prima che l’accertamento divenga definitivo ai sensi dell’art. 12, 3° e 4° comma del presente regolamento, contenga dati reddituali pari a zero sia per l’IRPEF che per l’IVA, la misura della sanzione è, comunque, ridotta all’importo di cui al comma 2, lett. a).
4. La sanzione per il ritardo nella comunicazione non si applica in caso di ritardato invio della comunicazione relativa ai primi due anni solari di iscrizione all'Albo degli Avvocati nonché agli anni di iscrizione nel registro dei praticanti, nel caso in cui il praticante sia tenuto a tale adempimento in quanto iscritto alla Cassa. La presente disposizione si applica anche ai ritardi nelle comunicazioni relative ad anni precedenti all’entrata in vigore del regolamento, purché le relative sanzioni non siano state ancora corrisposte.
5. La sanzione prevista nel secondo comma non si applica in caso di rettifica operata in diminuzione rispetto ai dati reddituali comunicati tempestivamente.
6. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutati annualmente dal 1°/01/2011 con arrotondamento all'Euro più vicino, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.
7. Le modifiche di cui ai commi che precedono si applicano a decorrere dal mod. 5 con scadenza dall’anno successivo all’approvazione ministeriale del presente regolamento, salvo quanto disposto dal comma 4.
Art. 6 - Omesso versamento di contributi in autoliquidazione
Se l'obbligato omette di eseguire il pagamento dei contributi dovuti con versamenti in autoliquidazione (art. 23 e 24 reg. contributi), si applica una sanzione pari al 24% dei contributi non versati, con un minimo,
comunque, di € 30,00. Tale percentuale è ridotta al 12% con un minimo comunque di € 30,00, qualora, al momento della formale contestazione da parte della Cassa, risulti che, relativamente all'anno oggetto della verifica, siano stati eseguiti versamenti diretti, anche parziali, purché in misura non inferiore al 25% di quanto dovuto.
Art. 7 - Ritardato versamento di contributi in autoliquidazione
1. Se l'obbligato esegue il pagamento dei contributi indicati nell'art. 6 del presente regolamento, entro 8 giorni dalla scadenza del termine previsto, si applicano soltanto gli interessi di cui all’art. 10.
2. Se l'obbligato esegue il pagamento dei contributi indicati nell'art. 6 del presente regolamento, dal nono al trentesimo giorno dalla scadenza del termine previsto, si applica, oltre agli interessi di cui all’art. 10, una sanzione pari al 4% dei contributi versati in ritardo, con un minimo, comunque, di € 30,00.
3. Se il pagamento viene eseguito tra il trentunesimo e il centocinquantesimo giorno successivo alla scadenza, compreso, si applica, oltre agli interessi di cui all’art. 10, una sanzione pari al 6% dei contributi versati in ritardo, con un minimo, comunque, di € 30,00.
4. Se il pagamento viene eseguito oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla scadenza, si applica, oltre agli interessi di cui all’art. 10, una sanzione pari al 10% dei contributi versati in ritardo, con un minimo, comunque di € 30,00.
comunque, di € 30,00. Tale percentuale è ridotta al 12% con un minimo comunque di € 30,00, qualora, al momento della formale contestazione da parte della Cassa, risulti che, relativamente all'anno oggetto della verifica, siano stati eseguiti versamenti diretti, anche parziali, purché in misura non inferiore al 25% di quanto dovuto.
Art. 7 - Ritardato versamento di contributi in autoliquidazione
1. Se l'obbligato esegue il pagamento dei contributi indicati nell'art. 6 del presente regolamento, entro 8 giorni dalla scadenza del termine previsto, si applicano soltanto gli interessi di cui all’art. 10.
2. Se l'obbligato esegue il pagamento dei contributi indicati nell'art. 6 del presente regolamento, dal nono al trentesimo giorno dalla scadenza del termine previsto, si applica, oltre agli interessi di cui all’art. 10, una sanzione pari al 4% dei contributi versati in ritardo, con un minimo, comunque, di € 30,00.
3. Se il pagamento viene eseguito tra il trentunesimo e il centocinquantesimo giorno successivo alla scadenza, compreso, si applica, oltre agli interessi di cui all’art. 10, una sanzione pari al 6% dei contributi versati in ritardo, con un minimo, comunque, di € 30,00.
4. Se il pagamento viene eseguito oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla scadenza, si applica, oltre agli interessi di cui all’art. 10, una sanzione pari al 10% dei contributi versati in ritardo, con un minimo, comunque di € 30,00.
Art. 8 - Sanzione per omesso versamento dei contributi, il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco
1. Se, da controlli incrociati con il fisco si accerti che l'obbligato ha fatto alla Cassa comunicazioni non conformi al dichiarato fiscale, dalle quali risulti che sono stati eseguiti versamenti diretti inferiori al dovuto, si applica una sanzione pari al 50% della parte dei contributi non pagata tempestivamente, in relazione al maggior reddito o volume d'affari accertati.
2. Qualora il reddito dichiarato al fisco risulti inferiore a quello dichiarato alla Cassa, si applica una sanzione pari alla differenza fra i contributi effettivamente dovuti e quelli risultanti dalla originaria dichiarazione alla Cassa. Restano fermi gli altri effetti previdenziali, disciplinari e penali derivanti dalla accertata difformità.
3. La sanzione di cui al primo comma è ridotta al 30% nel caso di adesione all'accertamento eseguito dalla Cassa e di contestuale pagamento dei maggiori contributi, delle penalità e degli interessi nella misura di cui all’art. 10, purché compiuti entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della Cassa delle somme dovute, in conseguenza degli accertamenti eseguiti.
4. La sanzione di cui al primo comma è ridotta al 15% nel caso di presentazione di dichiarazione spontanea del soggetto inadempiente, compiuta prima della formale contestazione da parte della Cassa e seguito dal pagamento in unica soluzione, entro 60 giorni dalla comunicazione del conteggio, di tutte le somme dovute a titolo di contributi, sanzioni e interessi come sopra determinati.
Art. 9 – Omesso o ritardato versamento di contributi minimi
Le sanzioni di cui agli artt. 6 e 7 si applicano anche alle omissioni o ai ritardi nel pagamento dei contributi minimi. In questi casi sanzioni ed interessi decorrono dalla scadenza del pagamento dell’ultima rata.
Art. 10 - Interessi per omessi o ritardati pagamenti
Per le inadempienze di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento sono inoltre dovuti, sui contributi non pagati tempestivamente, gli interessi di mora, nella misura annua del 2,75% ovvero quelli legali se superiori.
SEZIONE SECONDA - MODALITÀ DI ESAZIONE DELLE SANZIONI
Art. 11 – Modalità di esazione
1. L'esazione degli importi dovuti a titolo di contributi e/o sanzioni e/o interessi, disciplinati da questo regolamento, avviene a mezzo ruoli, con la procedura specificata negli articoli seguenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, in via generale o per casi particolari, che l’esazione degli importi di cui al comma precedente venga eseguito in modo diverso.
Art. 12 - Informativa all’iscritto – formale contestazionedell’inadempimento
1. L'ufficio competente della Cassa, quando riscontra un inadempimento agli obblighi indicati nell'art. 1, ne dà avviso all'interessato con lettera raccomandata da inviare all'ultimo domicilio professionale conosciuto dalla Cassa o con atto equipollente.
2. Nell'avviso vengono specificati:
a) l'inadempienza riscontrata;
b) l'indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi;
c) l'invito a fornire, entro il termine di giorni sessanta dalla data di spedizione, eventuali osservazioni in merito alla contestazione;
d) l'avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà alla esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con altra modalità indicata dalla Cassa;
e) la misura della sanzione ridotta in caso di versamento diretto in oblazione degli importi dovuti, con modalità e termini determinati dalla Cassa;
f) l'indicazione di modalità e termini di eventuali ricorsi ex art. 16.
3. Qualora l'interessato faccia pervenire osservazioni in merito all'inadempimento contestato, l'ufficio competente adotta gli opportuni provvedimenti con sollecitudine:
a) se l'inadempimento contestato risulta inesistente, ne dà avviso scritto all'interessato provvedendo, eventualmente, alle operazioni necessarie all'annullamento dell'accertamento.
b) se le osservazioni comunicate non escludono l'inadempimento, l'ufficio determina in via definitiva l'accertamento, eventualmente correggendo quello inizialmente compiuto, e ne dà comunicazione scritta all'interessato con le specificazioni di cui al comma 2, lettere b), e) ed f).
4. Qualora l'interessato non faccia pervenire osservazioni entro il termine di cui al comma 2, lettera c), l'avviso di cui ai commi 1 e 2 acquista efficacia di accertamento definitivo.
2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, in via generale o per casi particolari, che l’esazione degli importi di cui al comma precedente venga eseguito in modo diverso.
Art. 12 - Informativa all’iscritto – formale contestazionedell’inadempimento
1. L'ufficio competente della Cassa, quando riscontra un inadempimento agli obblighi indicati nell'art. 1, ne dà avviso all'interessato con lettera raccomandata da inviare all'ultimo domicilio professionale conosciuto dalla Cassa o con atto equipollente.
2. Nell'avviso vengono specificati:
a) l'inadempienza riscontrata;
b) l'indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi;
c) l'invito a fornire, entro il termine di giorni sessanta dalla data di spedizione, eventuali osservazioni in merito alla contestazione;
d) l'avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà alla esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con altra modalità indicata dalla Cassa;
e) la misura della sanzione ridotta in caso di versamento diretto in oblazione degli importi dovuti, con modalità e termini determinati dalla Cassa;
f) l'indicazione di modalità e termini di eventuali ricorsi ex art. 16.
3. Qualora l'interessato faccia pervenire osservazioni in merito all'inadempimento contestato, l'ufficio competente adotta gli opportuni provvedimenti con sollecitudine:
a) se l'inadempimento contestato risulta inesistente, ne dà avviso scritto all'interessato provvedendo, eventualmente, alle operazioni necessarie all'annullamento dell'accertamento.
b) se le osservazioni comunicate non escludono l'inadempimento, l'ufficio determina in via definitiva l'accertamento, eventualmente correggendo quello inizialmente compiuto, e ne dà comunicazione scritta all'interessato con le specificazioni di cui al comma 2, lettere b), e) ed f).
4. Qualora l'interessato non faccia pervenire osservazioni entro il termine di cui al comma 2, lettera c), l'avviso di cui ai commi 1 e 2 acquista efficacia di accertamento definitivo.
Art. 13 - Accertamento per adesione
Qualora il soggetto nei cui confronti sia stata avviata la formale contestazione di cui all’art. 12, ritenga di aderire all’accertamento mediante versamento diretto degli importi dovuti nei modi ed entro i termini comunicati dalla Cassa, la sanzione in oblazione sarà ridotta di 1/3, salvo quanto disposto dall’art. 8, 3° comma.
Art. 14 - Regolarizzazione spontanea
1. Tutte le sanzioni previste nel presente regolamento ad eccezione di quelle previste all’art. 8 sono ridotte del 50%, nel caso che il soggetto inadempiente provveda, prima della formale contestazione da parte della Cassa alla regolarizzazione dell’omissione. Il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione, entro 120 giorni dalla comunicazione del conteggio, di tutte le somme dovute a titolo di contributi, sanzioni e interessi come sopra determinati.
2. Per le sanzioni previste dall’art. 8, in caso di presentazione di dichiarazione spontanea, si applicano le specifiche disposizioni di cui al 4° comma del medesimo articolo.
Art. 15 - Integrazione al minimo illegittimamente richiesta
Gli istituti dell’accertamento per adesione e della regolarizzazione spontanea disciplinati dagli artt. 13 e 14 del presente regolamento si applicano anche ai casi previsti dall’art. 5, commi 7 e 8 del Regolamento delle Prestazioni.
Art. 16 – Impugnazioni
Avverso l'accertamento divenuto definitivo è ammesso il reclamo alla Giunta Esecutiva entro il termine di 30 giorni.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 17 - Rateazione
Art. 17 - Rateazione
1. L'obbligato al pagamento di somme determinate ai sensi del presente regolamento, può chiedere la rateazione, anche prima della formazione del ruolo, fino a un massimo di tre anni, con il pagamento degli ulteriori interessi nella misura annua del 2,75% ovvero del tasso legale, se superiore. Sulla richiesta, provvede il direttore generale o il dirigente da lui delegato.
2. La rateazione non è ammessa se la somma complessivamente dovuta è inferiore ad euro 2.000,00 e nei casi di cui all'art. 8, 3° e 4° comma, all’art. 13 e all’art. 14 del presente regolamento.
2. La rateazione non è ammessa se la somma complessivamente dovuta è inferiore ad euro 2.000,00 e nei casi di cui all'art. 8, 3° e 4° comma, all’art. 13 e all’art. 14 del presente regolamento.
Art. 18 - Entrata in vigore
Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione ministeriale salvo specifiche decorrenze previste nei singoli articoli.
Art. 19 – Camera di Conciliazione
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa può istituire una Camera di Conciliazione per la risoluzione di controversie in materia di sanzioni, stabilendone la disciplina e le modalità di accesso.
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