omissioni contributive parziali e prescrizione il nuovo regolamento della CNPAF

Il nuovo regolamento della Cassa Forense sulla possibilità di sanare mediante il versamento di apposita riserva amatematica annualità per le quali vi siano state parziali omissioni contributive e la prescrizione con riferimento alle eccedenze
  
 
Con deliberazione del Comitato dei Delegati nella seduta del 16 dicembre 2005 approvata con decreto ministeriale del 24 luglio 2006 e successive modifiche deliberate dal Comitato dei Delegati nella seduta del 23 settembre 2011 e approvate con Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2011, la Cassa Forense ha disciplinato le modalità, le condizioni ed i termini per rendere efficaci a fini previdenziali gli anni di iscrizione per i quali sussistano parziali omissioni contributive laddove il diritto obbligo avente ad oggetto la contribuzione omessa risulti prescritto.
 
Il regolamento, al primo comma, sancisce quanto formava già oggetto di costante prassi applicativa e, cioè, l'inefficacia a fini previdenziali degli anni assicurativi per i quali la contribuzione dovuta non risulti integralmente versata e per i quali la contribuzione omessa risulti prescritta - dovuta, cioè, da oltre cinque anni.
 
Detta prassi applicativa affonda su un principio, come quello dell'indivisibilità dell'obbligazione contributiva (elaborato invero dalla Suprema Corte con riguardo a fattispecie totalmente distinta e, cioè, quella riguardante l'indivisibilità dell'obbligazione nei riguardi dell'erede dell'assicurato).
 
Pur non essendosi formata una giurisprudenza della Suprema Corte con riferimento alla questione dell'inefficacia di annualità assicurative per le quali la contribuzione risulti parzialmente versata, deve sottolinearsi, in via di principio, che quanto sancito dal primo comma dell'art. 1:
 
o costituisce enunciazione di un principio già desumibile dall'ordinamento;
 
o è norma contrastante con l'ordinamento previdenziale vigente e va ritenuta inefficace in quanto la disciplina della prescrizione in materia previdenziale non può essere derogata da fonti regolamentari.
 
In altre parole, ove l'inefficacia delle annualità contributive per le quali la contribuzione risulti solo parzialmente versata e la contribuzione omessa risulti prescritta non derivi, in linea retta, dal richiamato principio dell'indivisibilità dell'obbligazione contributiva, dovrebbe potersi ritenere che la contribuzione parziale versata sia comunque idonea alla maturazione della relativa anzianità assicurativa e contributiva nonchè eventualmente ai fini del computo della pensione naturalmente prendendo, quale base di computo, la contribuzione effettivamente versata o il reddito corrispondente a detta contribuzione e non la contribuzione dovuta ed il reddito professionale effettivamente prodotto.
 
Procedendo invece con l'analisi positiva del regolamento, esso prevede, come detto, l'inefficacia dei periodi assicurativi per i quali la contribuzione risulti versata solo parzialmente se la contribuzione omessa risulti prescritta.
 
L'assicurato, o i suoi superstiti, hanno la possibilità, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione dell'omissione contributiva da parte della Cassa ovvero spontaneamente, di domandare, in alternativa, la restituzione della contribuzione parzialmente versata ovvero la costituzione di una rendita ai fini di rendere efficace l'annualità contributiva. La rendita comporta l'obbligo di versare un importo pari alla riserva matematica necessaria per coprire il maggior valore della pensione derivante dal supplemento delle annaulità contributive così rese valide (la riserva viene poi riproporzionata in relazione all'effettiva omissione commessa - ove ad esempio il contributo dovuto era pari a cento ed in contributo versato pari a 50, l'assicurato dovrà pagare il 50% di tale riserva matematica).
 
Il pagamento della riserva dovrà avvenire in unica soluzione entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione dell'importo da parte della Cassa; il mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio.
 
Il regolamento non precisa se le somme da versare per sanare annualità contributive per le quali sia decorso il termine di prescrizione con riferimento a una quota della contribuzione dovuta, siano interamente deducibili così come in caso di ricongiunzione. 
 

Va, in ogni caso, segnalato che il regolamento sembra porsi in frontale contrasto con un indirizzo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità.

 
Con la sentenza n 5672 del 10 aprile 2012, seguita da successive conformi, la Suprema Corte ha ritenuto che, in difetto di norme di legge che stabiliscano espressamente l'inefficacia, a fini previdenziali, delle annualità contributive per le quali la contribuzione risulti solo parzialmente versata, la stessa dovrà essere computata ai fini della maturazione dell'anzianità assicurativa necessaria per accedere alla pensione ed ai fini della determinazione del quantum salvo riproporizionare l'importo in relazione al reddito correlativo alla contribuzione effettivamente versata (peraltro, sovente si tratta del reddito correlato al minimo contributivo in quanto la situazione più frequente è quella dell'avvenuto versamento della contribuzione minima riscossa mediante ruolo e del mancato versamento dell'eccedenza). 

Ha, infatti, osservato la Suprema Corte che: "Nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del contributo determini la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e della effettività di iscrizione alla Cassa, giacchè la normativa prevede solo il pagamento di somme aggiuntive.
 
 
REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DI ANNI RESI
INEFFICACI A CAUSA DI PARZIALE VERSAMENTO DI
CONTRIBUTI PER I QUALI SIA INTERVENUTA
PRESCRIZIONE
 
(Deliberato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 16 dicembre 2005 e approvato con ministeriale del 24 luglio 2006 e successive modifiche deliberate dal Comitato dei Delegati nella seduta del 23 settembre 2011 e approvato con Ministeriale del 27 dicembre 2011)

 

Art. 1
Effetti della intervenuta prescrizione di contributi

1. Sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti accertata un’omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione.
2. I contributi soggettivi versati per gli anni considerati inefficaci ai sensi del comma precedente, sono, a richiesta, rimborsabili a norma dell’art. 22 della egge 576/1980, salvo che l’interessato, nel caso di omissione contributiva parziale, si avvalga dell’istituto della rendita vitalizia disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2
Soggetti legittimati

1. Il soggetto che, con riferimento a periodi di iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, sia incorso in omissione parziale di contributi ovuti, a qualsiasi titolo, alla Cassa, e che non possa più versarli per intervenuta prescrizione, è ammesso, a richiesta, e con esclusivo riferimento ad nni di effettivo esercizio della professione forense secondo i criteri stabiliti dal omitato dei Delegati, alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari al beneficio pensionistico riferito agli anni di anzianità relativi alla contribuzione arzialmente omessa, utile anche alla maturazione del diritto a pensione.
2. A tale facoltà, con le medesime modalità, sono ammessi anche i superstiti aventi diritto a pensione, a condizione che non sia intervenuta la decadenza ell’iscritto ai sensi del successivo art. 7.

Art. 3
Calcolo della riserva matematica

1. Per la costituzione della rendita vitalizia il richiedente deve corrispondere alla Cassa Forense un importo pari alla riserva matematica, calcolata secondo le ndicazioni contenute nel D.M. 28 Luglio 1992 (e successive modificazioni) per il computo della riserva matematica di cui all’art. 2 della legge 45/90, necessaria al finanziamento del maggior onere di pensione e riproporzionata in base alla uota di contributo non versato rispetto all’intero contributo dovuto secondo la
seguente relazione:


Riserva matematica x K dove K =
Contributo omesso/contributo dovuto

2. Il calcolo della riserva matematica è effettuato con riferimento alla data della domanda, a tal fine considerando anche il periodo oggetto del beneficio.
3. In ogni caso l’importo della riserva matematica da versare da parte dell’iscritto per la costituzione della rendita vitalizia non può essere inferiore a quanto dovuto dallo stesso per contributi non pagati, sanzioni ed interessi, come determinati ai sensi del vigente regolamento delle sanzioni.


Art. 4
Termini e modalità per la domanda

1. La domanda, a pena di decadenza, deve essere inviata nel termine perentorio di giorni 60 dal ricevimento della comunicazione con la quale la Cassa dà notizia all’interessato delle omissioni contributive prescritte con specifica indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio, nonché degli effetti stabiliti agli articoli 1 e del presente Regolamento e comunica al richiedente l’importo da versare per la costituzione della rendita vitalizia calcolato secondo quanto disposto dall’art. 3, indicando il termine di pagamento di cui al successivo articolo 5.
1 bis. La domanda può altresì essere proposta dall’iscritto in ogni tempo antecedente il ricevimento della comunicazione di cui al comma che precede.
2. La domanda di ammissione all’istituto della rendita vitalizia deve avere per oggetto tutti i periodi per i quali sussistano omissioni contributive prescritte alla data della sua presentazione e non può essere proposta in modo parziale.
3. Il termine per la conclusione dell’istruttoria di pensione è sospeso durante l’espletamento della pratica di costituzione della rendita vitalizia.

Art. 5
Termini e modalità per il pagamento

1. Il richiedente deve provvedere al pagamento integrale ed in unica soluzione dell’ammontare necessario alla costituzione della rendita vitalizia, nel termine di giorni 120 dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo, a pena di decadenza dal beneficio.


Art. 6
Decorrenza e pagamento della rendita vitalizia

1. L’integrale e tempestivo pagamento dell’importo dovuto a titolo di riserva matematica nel termine stabilito all’art. 5, dà diritto, all’atto del pensionamento, ad una rendita vitalizia reversibile, la quale integra la pensione ed è soggetta al medesimo regime fiscale e previdenziale di quest’ultima, ivi compresa la rivalutazione ISTAT annuale.
2. La rendita vitalizia decorre dalla data di maturazione del diritto a pensione, a tal fine considerando anche il periodo oggetto del beneficio, ovvero dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione, se questa sia posteriore alla maturazione predetta.

Art. 7
Effetti della mancata presentazione della domanda o del mancato pagamento

1. Decorso inutilmente il termine stabilito per la presentazione della domanda di costituzione della rendita vitalizia reversibile, o allorché la domanda non sia seguita dall’integrale pagamento nel termine stabilito, l’interessato decade dal
beneficio.

Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di approvazione ministeriale.

 

  
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