Ha, infatti, osservato la Suprema Corte che: "Nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del contributo determini la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e della effettività di iscrizione alla Cassa, giacchè la normativa prevede solo il pagamento di somme aggiuntive."
INEFFICACI A CAUSA DI PARZIALE VERSAMENTO DI
CONTRIBUTI PER I QUALI SIA INTERVENUTA
PRESCRIZIONE
Art. 1
Effetti della intervenuta prescrizione di contributi
1. Sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti accertata un’omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione.
2. I contributi soggettivi versati per gli anni considerati inefficaci ai sensi del comma precedente, sono, a richiesta, rimborsabili a norma dell’art. 22 della egge 576/1980, salvo che l’interessato, nel caso di omissione contributiva parziale, si avvalga dell’istituto della rendita vitalizia disciplinato dal presente Regolamento.
Art. 2
Soggetti legittimati
1. Il soggetto che, con riferimento a periodi di iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, sia incorso in omissione parziale di contributi ovuti, a qualsiasi titolo, alla Cassa, e che non possa più versarli per intervenuta prescrizione, è ammesso, a richiesta, e con esclusivo riferimento ad nni di effettivo esercizio della professione forense secondo i criteri stabiliti dal omitato dei Delegati, alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari al beneficio pensionistico riferito agli anni di anzianità relativi alla contribuzione arzialmente omessa, utile anche alla maturazione del diritto a pensione.
2. A tale facoltà, con le medesime modalità, sono ammessi anche i superstiti aventi diritto a pensione, a condizione che non sia intervenuta la decadenza ell’iscritto ai sensi del successivo art. 7.
Art. 3
Calcolo della riserva matematica
1. Per la costituzione della rendita vitalizia il richiedente deve corrispondere alla Cassa Forense un importo pari alla riserva matematica, calcolata secondo le ndicazioni contenute nel D.M. 28 Luglio 1992 (e successive modificazioni) per il computo della riserva matematica di cui all’art. 2 della legge 45/90, necessaria al finanziamento del maggior onere di pensione e riproporzionata in base alla uota di contributo non versato rispetto all’intero contributo dovuto secondo la
seguente relazione:
Riserva matematica x K dove K =
Contributo omesso/contributo dovuto
2. Il calcolo della riserva matematica è effettuato con riferimento alla data della domanda, a tal fine considerando anche il periodo oggetto del beneficio.
3. In ogni caso l’importo della riserva matematica da versare da parte dell’iscritto per la costituzione della rendita vitalizia non può essere inferiore a quanto dovuto dallo stesso per contributi non pagati, sanzioni ed interessi, come determinati ai sensi del vigente regolamento delle sanzioni.
Art. 4
Termini e modalità per la domanda
1. La domanda, a pena di decadenza, deve essere inviata nel termine perentorio di giorni 60 dal ricevimento della comunicazione con la quale la Cassa dà notizia all’interessato delle omissioni contributive prescritte con specifica indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio, nonché degli effetti stabiliti agli articoli 1 e del presente Regolamento e comunica al richiedente l’importo da versare per la costituzione della rendita vitalizia calcolato secondo quanto disposto dall’art. 3, indicando il termine di pagamento di cui al successivo articolo 5.
1 bis. La domanda può altresì essere proposta dall’iscritto in ogni tempo antecedente il ricevimento della comunicazione di cui al comma che precede.
2. La domanda di ammissione all’istituto della rendita vitalizia deve avere per oggetto tutti i periodi per i quali sussistano omissioni contributive prescritte alla data della sua presentazione e non può essere proposta in modo parziale.
3. Il termine per la conclusione dell’istruttoria di pensione è sospeso durante l’espletamento della pratica di costituzione della rendita vitalizia.
Art. 5
Termini e modalità per il pagamento
1. Il richiedente deve provvedere al pagamento integrale ed in unica soluzione dell’ammontare necessario alla costituzione della rendita vitalizia, nel termine di giorni 120 dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo, a pena di decadenza dal beneficio.
Art. 6
Decorrenza e pagamento della rendita vitalizia
1. L’integrale e tempestivo pagamento dell’importo dovuto a titolo di riserva matematica nel termine stabilito all’art. 5, dà diritto, all’atto del pensionamento, ad una rendita vitalizia reversibile, la quale integra la pensione ed è soggetta al medesimo regime fiscale e previdenziale di quest’ultima, ivi compresa la rivalutazione ISTAT annuale.
2. La rendita vitalizia decorre dalla data di maturazione del diritto a pensione, a tal fine considerando anche il periodo oggetto del beneficio, ovvero dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione, se questa sia posteriore alla maturazione predetta.
Art. 7
Effetti della mancata presentazione della domanda o del mancato pagamento
1. Decorso inutilmente il termine stabilito per la presentazione della domanda di costituzione della rendita vitalizia reversibile, o allorché la domanda non sia seguita dall’integrale pagamento nel termine stabilito, l’interessato decade dal
beneficio.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di approvazione ministeriale.