Con la sentenza n. 9113 del 17 aprile 2007, resa nei confronti della Cassa di previdenza ed assistenza forense, la Suprema Corte di Cassazione sviscera un nuovo profilo problematico riguardante la prescrizione dei crediti contributivi degli enti di previdenza libero professionali.
La Suprema Corte, infatti, sino alla pronuncia in commento, aveva avuto modo di occuparsi ripetutamente della questione della prescrizione sotto il profilo della discussa applicabilità delle nuove disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della L., n. 335/95 anche agli enti previdenziali libero professionali (concludendo sempre per la tesi positiva) e della questione relativa al dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale coincidente, in via generale, con la data di invio, da parte del professionista, della comunicazione obbligatoria concernete i redditi ed i volumi d'affari prodotti, salvo che con riferimento alle sanzioni qualificabili come amministrative relativamente alle quali la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il dies a quo di decorrenza della prescrizione coincide con la data di commissione dell'infrazione.
Con la sentenza n. 9113 del 17 aprile 2007, la Suprema Corte torna ad affrontare la questione della decorrenza del termine prescrizionale in fattispecie peculiare nella quale la cassa di previdenza ed assistenza forense ha sostenuto che l'invio di una comunicazione infedele, nella sostanza, impedirebbe il decorso del termine prescrizionale che rimarrebbe sospeso, con la conseguenza che la cassa di previdenza ed assistenza forense potrebbe procedere al recupero dei contributi evasi e delle relative sanzioni nonostante il già avvenuto decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 3 commi 9 e 10 della L. n. 335/95 a decorrere dall'invio della comunicazione reddituale rivelatasi, poi, infedele.
La cassa di previdenza ed assistenza forense ha sostenuto, a supporto della tesi della sospensione della decorrenza del termine prescrizionale, l'applicabilità alla fattispecie de quo della norma di cui all'art. 2941 c.c. secondo cui la prescrizione resta sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto.
La Suprema Corte, confermando la sentenza di merito, ha confutato l'argomento svolto dalla cassa di previdenza ed assistenza forense, sulla scorta della giurisprudenza costante di legittimità, secondo cui l'operatività della causa di sospensione di cui all'art. 2941 c.c. n. 8 ricorre solo quando il debitore ponga in essere una condotta che renda per il creditore impossibile accertare il credito e conseguentemente agire e non già quando il creditore si trovi in una situazione di mera difficoltà (in tal senso, Cass. Civ. n. 9291 del 5 dicembre 2005).
Secondo la Suprema Corte, alla luce delle norme che consentono alla cassa di previdenza ed assistenza forense di richiedere agli uffici finanziari le necessarie informazioni, questa avrebbe avuto la possibilità di accertare per tempo la difformità tra la comunicazione inviata dal professionista alla Cassa ed al Fisco, sicchè la situazione in cui viene a trovarsi la Cassa che riceve una comunicazione infedele è stata interpretata come una situazione di mera difficoltà, come tale inidonea a determinare la fattispecie della sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 c.c. punto 8.
In conclusione, il termine di prescrizione dei crediti per contributi ed accessori dovuti agli enti previdenziali liberi professionali decorre dalla data di invio della comunicazione reddituale da parte del professionista anche se questa dichiarazione è infedele e, cioè, difforme da quella inoltrata al Fisco e ciò in considerazione della possibilità che hanno le Casse di acquisire dagli Uffici Finanziari le necessarie informazioni per acclarare l'eventuale infedeltà delle comunicazioni inviate dagli iscritti