Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. esercizio professionale

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense: l'iscrizione alla cassa Nazionale Avvocati, i contributi, la continuità dell'esercizio professionale

L'iscrizione alla Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza Forense è legata, a mente dell'art. 22 della legge n. 576 del 1980, al duplice presupposto dell'iscrizione all'Albo professionale e dell'esercizio continuativo della professione. L'esercizio continuativo della professione, poi, sempre a mente del medesimo art. 22, dipende dal raggiungimento di specifici limiti di reddito e volume d'affari. Tali limiti possono essere raggiunti anche utilizzando la media dei redditi e volumi d'affari raggiunti in tre anni consecutivi.
Con la sentenza n. 24705/2007, la Suprema Corte di Cassazione, proprio con riferimento alla questione dei limiti reddituali per l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione e del conseguente obbligo di contribuzione alla Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, si è occupata dei limiti all'operatività della media triennale, sia ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione, sia, successivamente, nel corso del rapporto assicurativo e contributivo con la Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ai fini della permanenza dell'iscrizione.
Con riferimento al profilo dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione e della conseguente obbligazione contributiva a carico del professionista, la Suprema Corte ha affermato il principio per il quale è sufficiente il superamento dei limiti di reddito e/o di volume d'affari stabiliti dal Comitato dei Delegati nel corso di un anno non essendo necessario che sia la media di tre anni consecutivi a risultare superiore a tali limiti.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che: "il Comitato, nei periodici atti di adeguamento dei detti criteri (art. 22 cit., terzo comma), è solito ammettere la media tra i redditi accertati o dichiarati, oppure tra i volumi di affari denunciati, relativi a tre anni consecutivi. Questa possibilità costituisce oggetto di un diritto potestativo del professionista contribuente, il quale intenda mantenere l'iscrizione all'albo nonostante il mancato raggiungimento di quei minimi nel corso di un singolo anno. In alternativa, egli può chiedere la cancellazione, a causa del difetto del minimo nell'anno di riferimento. Tutto ciò non comporta che come ha ritenuto il tribunale senza alcuna base normativa, la contribuzione possa essere posticipata rispetto all'iscrizione, ossia che nel primo anno di raggiungimento del livello minimo di reddito ossia di iscrizione alla Cassa, la contribuzione debba essere cancellata a causa della media del reddito nel triennio precedente".
Con riferimento, invece, al rapporto assicurativo, la Suprema Corte ha confermato il principio già espresso dalle sentenze nn. 4263 del 8 maggio 1987 e 8947 del 11 maggio 2004 e, cioè, che, in caso di mancato raggiungimento dei limiti di reddito e volume d'affari stabiliti dal Comitato dei delegati nel corso di un anno, il professionista abbia la facoltà di scegliere tra l'uso della media del triennio onde conservare il rapporto assicurativo anche nel corso dell'anno risultato al di sotto dei limiti e la cancellazione dalla Cassa con riferimento a tale anno, con il conseguente diritto di ripetere la contribuzione soggettiva versata.
Invero, la sentenza si occupa di fattispecie relativa all'iscrizione d'ufficio alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e della conseguente richiesta di contributi relativi al periodo d'omessa contribuzione. In tal senso, la Suprema Corte ha escluso l'obbligo di pagare i contributi con riferimento all'anno risultato al di sotto dei limiti di reddito e volume d'affari stabiliti dal Comitato dei delegati, in difetto di un'opzione per l'uso della media triennale da parte del professionista.
Nel caso in cui il rapporto assicurativo risulti in corso, invece, il problema è quello di stabilire se il professionista possa autonomamente omettere di pagare la contribuzione soggettiva dovuta alla Cassa Nazionale di previdenza e Assistenza Forense, in caso di mancato raggiungimento dei limiti di reddito e volume d'affari in un determinato anno o debba tempestivamente richiedere la cancellazione pena, in difetto, il pagamento di sanzioni e interessi relativi all'omessa contribuzione e salva la successiva ripetizione di quanto pagato a titolo di contribuzione soggettiva.
Sotto il profilo della coerenza del sistema previdenziale appare più ragionevole questa seconda soluzione tanto più che la contribuzione si paga nell'anno successivo rispetto alla produzione dei redditi, sicchè il professionista ha la possibilità di conoscere tempestivamente la ricorrenza dei presupposti per richiedere la cancellazione dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

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