Cassazione Civile Sez. Lav. del 29 luglio 2009 n. 17660 in materia di decorrenza del termine prescrizionale in caso di comunicazioni reddituali infedeli – conferma orientamento consolidato
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Con la sentenza che, qui di seguito, si trascrive la S.C., confermando un orientamento che può dirsi consolidato, ha [ri] affermato il principio di diritto che la prescrizione, ove il professionista abbia tempestivamente inviato le comunicazioni reddituali obbligatorie, anche se infedeli, decorra dalla data in cui queste sono trasmesse e non dalla data, eventualmente successiva, in cui l'infedeltà sia effettivamente scoperta.
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -
Dott. MELIADOO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
CASSA ITALIANA Di PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio dell'avvocato SCONOCCHIA BRUNO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CINELLI MAURIZIO, giusta mandato a margine del ricorso;
C.A., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FAURO 59, presso lo studio dell'avvocato VITO AUGUSTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MUSCOLINO FRANCESCO EMANUELE, giusta mandato a margine del controricorso da ultimo domiciliato d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
M.P.S. - MONTE DEI PASCHI Di SIENA - S.P.A.;
avverso la sentenza n. 6931/2004 della CORTE DDAPPELLO di ROMA, depositata il 18/04/2005 R.G.N. 7987/03;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 01/07/2009 dal Consigliere Dott. LA TERZA Maura;
udito l’Avvocato SCONOCCHIA BRUNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma riformava parzialmente la sentenza di primo grado, con cui era stata integralmente accolta l’opposizione proposta da C.A. avverso la cartella di pagamento notificata il 13 dicembre 2000 per L. 19.606.890, concernente contributi ed accessori richiesti dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti per gli anni 1987 - 1988, nonché i contributi minimi (integrativo e soggettivo) per gli anni 1999 e 2000.
La Corte territoriale infatti, mentre confermava la maturazione della prescrizione per i contributi 1987 - 1988, condannava il C. al pagamento dei contributi per gli anni successivi 1999 - 2000, per una somma pari ad Euro 7.823,38.
Rilevavano i Giudici di merito che la Cassa aveva avanzato detta richiesta a seguito di verifica effettuata mediante confronto tra i dati forniti dal C. con le comunicazioni obbligatorie e quelli forniti dal Ministero delle Finanze; in particolare in data 2 novembre 1994 erano pervenuti dal Ministero delle Finanze i dati degli anni 1987 e 1988; successivamente la Cassa aveva inoltrato una nota interruttiva il 18 gennaio 1999 e lo stesso Geometra in data 9 novembre 1999 e 10 febbraio 2000 aveva provveduto a confermare i propri dati.
Ciò premesso, la Corte territoriale disattendeva la tesi della Cassa per cui la prescrizione non si sarebbe maturata perché iniziava a decorrere, come previsto dall'art. 45 del Regolamento, o dal termine fissato per la presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 6 del regolamento medesimo, ovvero dalla comunicazione dell'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef dell'anno precedente, ovvero ancora dal momento in cui, ai sensi dell'art. 6 comma 13, la Cassa ottiene dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'Iva i dati definitivi; affermavano infatti i Giudici d’appello che la disciplina legale sulla prescrizione, per cui questa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, non poteva essere derogata dalla norma regolamentare, giacché l’impossibilità di far valere un diritto ee solo quella derivante da cause giuridiche, non da impedimenti di fatto.
In ogni caso, anche a far decorrere il termine quinquennale dal 2 novembre 1994, la prescrizione si era ugualmente maturata. Infatti, secondo l’assunto stesso della Cassa, il C. aveva riportato nella modulistica fiscale i redditi effettivamente percepiti, ma non aveva poi pagato i contributi dovuti, mentre la esistenza del debito era emersa dal confronto con i dati comunicati dal Ministero il 2 novembre 1994, e da quella data fino alla notifica della cartella il 13 dicembre 2000 il quinquennio era ormai decorso, non potendosi attribuire valore interruttivo della prescrizione alla nota depositata dalla Cassa recante la data 18 gennaio 1999, consistendo essa in un mero prototipo, in cui non era nemmeno indicato il nome del destinatario per cui non vi era prova della sua spedizione all'interessato.
Avverso detta sentenza la Cassa propone ricorso con due motivi.
Resiste il C. con controricorso.
La Montepaschi è rimasta intimata.
Con il primo motivo, lamentando violazione della L. n. 773 del 1982, artt. 17 e 19 dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2941 c.c., n. 8. anche in relazione all'art. 45 del Regolamento di essa Cassa approvato con D.M. 28 novembre 1995 e difetto di motivazione, la Cassa ricorrente assume che la Corte territoriale avrebbe omesso di applicare la L. n. 773 del 1982, art. 17 che fa decorrere il termine di prescrizione dalla data di trasmissione della dichiarazione, da parte del geometra debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale goduto, così ponendo una norma derogatoria rispetto all'art. 2935 c.c. perché subordina la decorrenza della prescrizione all'avvenuto adempimento agli obblighi di comunicazione alla Cassa, per cui la sentenza sarebbe errata per avere ritenuto che la mancata comunicazione da parte del C. costituiva mero ostacolo di fatto. Inoltre la sentenza sarebbe errata anche per avere negato, in capo all'obbligato, l’esistenza del dolo che si configura quando il debitore omette un atto dovuto.
Il Regolamento, che la Corte aveva disapplicato non faceva altro che riprodurre il contenuto delle disposizioni di legge.
Il motivo non è fondato.
Recita la L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 19 (Riforma della Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Geometri) che la prescrizione per il pagamento dei contributi decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 17. Nella specie, la Cassa, negando che il C. abbia trasmesso i dati prescritti, sostiene che la prescrizione decorreva dal 1994, allorquando i dati medesimi le erano stati comunicati dal Ministero. Ma non ee questa la ricostruzione in fatto espressa dalla sentenza impugnata, e non censurata, da cui risulta invece che il C. aveva comunicato i suoi redditi, ma che, successivamente, proprio dal confronto tra questi e quelli comunicati dal Ministero, era emersa la omissione contributiva. Se dunque il C. aveva effettuato le comunicazioni, anche se non veritiere, era da questa data che, a sensi del citato art. 19, decorreva la prescrizione, e non già dal 1994. La avvenuta comunicazione dei redditi esclude altresì la esistenza del dolo. Quanto al termine prescrizionale è stato infatti affermato (Cass. n. 29664 del 18 dicembre 2008) che "In tema di contributi previdenziali dovuti alla Cassa dei geometri liberi professionisti, nel regime precedente la delibera 25 novembre 1998, modificativa del Regolamento della Cassa, la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest’ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale. Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la Cassa ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un’indiscriminata "rimessione in termini" della Cassa ai fini della prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest’ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF".
Ed ancora si è ritenuto (Cass. n. 7000 del 14 marzo 2008) che "In tema di contributi previdenziali dovuti alla Cassa dei geometri liberi professionisti, nel regime precedente la delibera 25 novembre 1998 modificativa dell'art. 45 del regolamento della Cassa, la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione alla cassa della dichiarazione del debitore dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, senza che possa rilevare l’infedeltà della dichiarazione, che invece può dar luogo alla applicazione di apposite sanzioni".
Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10 e della L. n. 773 del 1982, artt. 17 e 19 nonché difetto di motivazione, per avere applicato la prescrizione quinquennale in luogo di quella decennale, la quale continuava ad operare stante l’esistenza "di una procedura iniziata" come previsto dalla citata legge del 1995, che nella specie era costituita dagli accertamenti compiuti dalla Cassa presso il Ministero, il quale aveva fatto pervenire i dati il 2 novembre 1994. Vi sarebbe un concorrente difetto di motivazione, perché la Corte territoriale non avrebbe esaminato la comunicazione del Ministero, in cui questo dava atto di far seguito alla nota della Cassa del 3 maggio 1994, il che confermerebbe la esistenza di una procedura iniziata prima del 31 dicembre 1995.
Neppure questa censura merita accoglimento.
Infatti, anche a ritenere che la prescrizione era decennale, il relativo termine sarebbe scaduto nel 1997 e nel 1998, trattandosi di contributi per gli anni 1987 e 1988, perché la notifica della cartella era avvenuta nel 2000, quando ormai il termine decennale si era maturato, non essendo censurato il rilievo di cui alla sentenza per cui non poteva attribuirsi valore interruttivo alla nota del 18 gennaio 1999, depositata dalla Cassa.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore della parte costituita, liquidate in Euro 23,00 oltre tremila/00 Euro per onorari, spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2009