Nuovi requisiti d'accesso alle pensioni dei geometri e un contributivo a macchia di leopardo...
L'opera incessante di restyling normativo del sistema previdenziale della Cassa Geometri non conosce soste e le continue, e talvolta frammentarie, modifiche apportate al sistema rischiano di rendere tale sitema previdenziale sempre più farragionoso ed instabile.
Le ultime modifiche regolamentari deliberate dalla Cassa Geometri hanno interessato, sotto molteplici aspetti, i requisiti d'accesso e le modalità di calcolo dei trattamenti.
A regime sono stati inaspriti i requisiti d'accesso contributivi ed anagrafici alla pensione di vecchiaia che sarà conseguibile con il compimento del sessantasettesimo anno d'età e solo dopo trentacinque anni di anzianità contributiva.
Prima di esaminare nel dettaglio le modifiche regolamentari, non può non ricordarsi che qualche nube sulla loro tenuta, continua ad essere rappresentata da quegli orientamenti giurisprudenziali che avevano ritenuta preclusa, agli enti previdenziali privatizzati, la via della modifica dei requisiti di accesso alla pensione (in particolare, si veda Cass Civ Sez Lav n 7010/05 )
Peraltro, sia l'inasprimento del requisito d'accesso contributivo, sia di quello anagrafico sono stati previsti con gradualità annuale e, per il periodo transitorio fino al 2014, è stata garantita la possibilità di mantenere i pregressi requisiti d'accesso (sessantacinque anni e trenta anni di contributi) ma il trattamento sarà liquidato, per la quota successiva al 1.1.2010 con calcolo contributivo e, per la quota riferibile alle anzianità contributive precedenti, con il pregresso criterio di calcolo retributivo ma in relazione ai redditi dichiarati sino al 1.1.2010.
Con riferimento al requisito anagrafico, dunque, a decorrere dal 1.1.2010, l'accesso alla pensione di vecchiaia richiede il compimento di sessantacinque anni e sei mesi; a decorrere dal 1.1.2011, il compimento di sessantasei anni; a decorrere dal 1.1.2012, il compimento di sessantasei anni e sei mesi e a decorrere dal 1.1.2013, il compimento dei sessantasette anni.
Con riferimento al requisito contributivo, nel biennio 2007-2008 si accede alla pensione con 31 anni di anzianità contributiva, nel biennio 2009 - 2010, con 32 anni di anzianità contributiva, nel biennio 2011-2012, con 33 anni di anzianità contributiva, nel biennio 2013-2014 con 34 anni di anzianità contributiva.
A regime, viene conservata la possibilità di accedere al pensionamento di vecchiaia con il requisito anagrafico di 65 anni ma solo ove risulti contestualmente maturato il requisito contributivo di trentacinque anni; il trattamento sarà liquidato, per la quota successiva al 1.1.2010 con calcolo contributivo e, per la quota riferibile alle anzianità contributive precedenti, con il pregresso calcolo retributivo ma in relazione ai redditi dichiarati sino al 1.1.2010.
Tra le ulteriori modifiche, deve segnalarsi la possibilità, in caso di presenza di irregolarità contributive e debiti pregressi di accedere alla pensione contributiva, sempre che si possa vantare un'anzianità contributiva relativa ad annualità regolari pari ad almeno cinque anni, con opzione definitiva ed irrevocabile.
Inoltre, il requisito minimo per accedere alla pensione contributiva è stato abbassato a cinque anni.
All'esito dei numerosi interventi di modifica del sistema previdenziale che, in particolare si sono succeduti a decorrere dal nuovo millennio, la Cassa Geometri, peraltro esasperando una tendenza già palesatasi in altri enti del comparto (cassa forense, inarcassa in particolare), ha introdotto una sorta di sistema contributivo a macchia di leopardo del quale conviene ripercorrere le diverse ipotesi:
1) il sistema contributivo è previsto per il calcolo dei supplementi di pensione;
2) il sistema di calcolo contributivo è previsto, in pro rata per le sole anzianità contributive successive al 31.12.2005, per le pensioni di anzianità
3) il sistema di calcolo contributivo è previsto, integralmente, per coloro che, al compimento dell'età di sessantacinque anni formulino apposita domanda non avendo maturato il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia ma a condizione di poter vantare un'anzianità contributiva di almeno cinque anni;
4) il sistema di calcolo contributivo è previsto, invece del sistema ordinario di calcolo della pensione, in ipotesi di irregolarità contributive che non consentono la valorizzazione dell'intero percorso di contribuzione, salva la prescrizione;
5) il sistema di calcolo contributivo è previsto, in pro rata per le anzianità contributive successive al 31.12.2009, per i professionisti che abbiano maturato il requisito anagrafico di sessantacinque anni e quello contributivo minimo per l'accesso alla pensione (per il periodo sino al 1.1.2014, sarà sufficiente il possesso del requisito contributivo pari a 30 anni).
1) il sistema contributivo è previsto per il calcolo dei supplementi di pensione;
2) il sistema di calcolo contributivo è previsto, in pro rata per le sole anzianità contributive successive al 31.12.2005, per le pensioni di anzianità
3) il sistema di calcolo contributivo è previsto, integralmente, per coloro che, al compimento dell'età di sessantacinque anni formulino apposita domanda non avendo maturato il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia ma a condizione di poter vantare un'anzianità contributiva di almeno cinque anni;
4) il sistema di calcolo contributivo è previsto, invece del sistema ordinario di calcolo della pensione, in ipotesi di irregolarità contributive che non consentono la valorizzazione dell'intero percorso di contribuzione, salva la prescrizione;
5) il sistema di calcolo contributivo è previsto, in pro rata per le anzianità contributive successive al 31.12.2009, per i professionisti che abbiano maturato il requisito anagrafico di sessantacinque anni e quello contributivo minimo per l'accesso alla pensione (per il periodo sino al 1.1.2014, sarà sufficiente il possesso del requisito contributivo pari a 30 anni).