Cass Civ Sez Lav n 23164 2007

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L'autonomia normativa degli Enti previdenziali privatizzati

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
 

 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. Michele DE LUCA                     - Presidente e rel.-

 

Dott. Donato    FIGURELLI                - Consigliere

 

Dott. Pietro      CUOCO                     - Consigliere    Rep.

 

Dott. Francesco Antonio MAIORANO          - Consigliere -

 

Dott. Vincenzo DI CEREO      - Consigliere –

 

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso proposto da:

 

xxxx, nella qualità         di eredi del Geom. xxxxx, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE IPPOCRATE 92, presso lo studio dell'avvocato xxxxx, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato xxxxx, giusta delega in atti;

 

- ricorrenti

 

Contro

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA      PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato xxxxx, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2201/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 24/03/04 - R.G.N. 5278/2001;udita la relazione della causa svolta nella .pubblica udienza del 11/10/07 dal Consigliere Dott. Michele De Luca;udito l'Avvocato xxxx; udito l'Avvocato xxxxx per delega xxxxx; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attìlìo SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo.

Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Roma - in riforma della sentenza del Tribunale di Cassino in data 21 maggio 2001 - rigettava la domanda proposta da xxx contro la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti - per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa con decorrenza dal 1962 - essenzialmente in base al "principio per cui, in linea generale, deve escludersi un diritto soggettivo dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti (         ) principio che, per il periodo precedente l'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, è desumibile dall'articolo 55, comma secondo, del rd. L n. 1827 del 1935, ed è ora fissato dall'articolo 3. comma 9, della legge n. 335 del 1995, vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria, e, in forza del successivo comma 10 del citato articolo 3, si applica anche per i contributi prescritti prima della entrata in vigore di quest'ultima legge".Avverso la sentenza d'appello, xxxxx- quali eredi di xxxxx - propongono ricorso per tassazione, affidato a quattro motivi.L'intimata Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti resiste con controricorso. 

Motivi della decisione.

 

 

1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando vizio di motivazione "circa l'obbligatorietà per la Cassa previdenziale dei geometri di iscrizione dei professionisti ex art. 2 legge n. 990 del 1955" - xxxx - quali eredi di xxxx - censurano la sentenza impugnata - per avere negato, al proprio dante causa, il diritto alla retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa con decorrenza dal 1962 - sebbene l'asserita prescrizione dei contributi non incida sul diritto - fatto valere in giudizio - alla iscrizione alla Cassa dal 1962, che, nella specie, era obbligatoria per la Cassa, in dipendenza della iscrizione del professionista all'albo professionale e nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile.Con il secondo motivo - denunciando vizio di motivazione "circa il divieto di copertura dei periodi di carenza contributiva", nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto (legge n. 990 del 1955 e legge n. 335 del 1995) - i ricorrenti censurano la sentenza impugnata - per avere negato, al proprio dante causa, il diritto alla retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa con decorrenza dal 1962 - sebbene la Cassa non dovesse ricevere, nella specie, contributi prescritti, ma la "provvista per il finanziamento della prestazione, prestazione che alla Cassa era, ed è, imposta dalla necessità di risarcire il danno causato al professionista dalla sua colpevole inerzia nel non dispone a suo tempo, d'ufficio, la iscrizione", non essendo assolutamente richiesto, in caso di mancata iscrizione, "alcun atto di impulso del professionista", per cui, "se la prescrizione dei contributi deve essere accollata alla Cassa, in quanto riconducibile alla sua responsabilità per la condotta omissiva, la Cassa (e, per essa, gli enti vigilanti) deve anche fornire meccanismi diretti a porvi rimedio, senza che per essa ciò costituisca aggravio", in quanto '1è norme da cui deriva tale obbligo sono sicuramente l'articolo 2115 e l'articolo 2116 c.c.. applicabili in parte qua anche ai lavoratori autonomi (....) " .Con il terzo motivo - denunciando vizio di motivazione "in merito all'applicazione dell'articolo 38 della Costituzione" - i ricorrenti censurano la sentenza impugnata - per avere negato, al proprio dante causa, il diritto alla retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa con decorrenza dal 1962 - sebbene la prescrizione concerna) l'obbligazione contributiva, ma non può valere nei confronti del diritto alla posizione previdenziale (nella specie, l'iscrizione alla Cassa), in quanto diritto imprescrittibile ex articolo 38 della Costituzione" e , peraltro la "indisponibilità della prescrizione " risulta di dubbia applicazione agli enti previdenziali privatizzati - "se non in combinato con l'articolo 2116 c.c." - e, comunque, "opera solo pro futuro" (ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335 del 1995).Con il quarto motivo - denunciando vizio di motivazione "circa la operatività, nella fattispecie, della prescrizione-", nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 3, comma 10, legge n. 335 del 1995) - i ricorrenti censurano la sentenza impugnata - per avere negato, al proprio dante causa, il diritto alla retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa con decorrenza dal 1962 - sebbene la retrodatazione della iscrizione alla cassa fosse stata richiesta il 27 aprile 1994, prima della entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, e non trovasse, quindi applicazione il regime di (indisponibilità della) prescrizione dei contributi (di cui all'art. 3, comma 9, della stessa legge n. 335 del 1995).Il ricorso deve essere rigettato - perché infondato - anche a volere prescindere dalla considerazione che l'asserito vizio di motivazione in diritto non ha rilievo di per sé - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 11883/2003,10045/2000, 1430/99) - in quanto la stessa Corte - se la decisione impugnata é conforme al diritto - può correggerne (ai sensi dell'art. 384, 2° comma, c.p.c.) la motivazione in diritto – ove risulti erronea – senza procedere, tuttavia, alla cassazione della sentenza.2. Pronunciando con riferimento a fattispecie — sostanzialmente — identica a quella dedotta nel presente giudizio, questa Corte (sentenza n. 6340 del 24 marzo 2005) ha enunciato il principio di diritto, che risulta così massimato:Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (comma 10 del medesimo art. 3) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusivi) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi - opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. Pertanto, deve escludersi il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa (nella specie, dei geometri liberi professionisti) per il periodo coperto da prescrizione, senza che possa rilevare la eventuale inerzia della Cassa stessa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, avendo il credito contributivo una sua esistenza autonoma, che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall'ente previdenziale, ed insorgendo nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, momento dal quale decorre, altresì, il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo.Il principio di diritto enunciato resiste alle censure — che vengono proposte con il ricorso — e, pertanto, non può non essere confermato.3. Invero nella materia previdenziale, a differenza da quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti — siccome esplicitamente stabilito (dall'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995. n. 335, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della stessa legge (comma 10 del medesimo articolo 3 della legge 8 agosto 1995. n. 335, cit.) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (vedi Cass. n. 11140/ 2001, 9525/2002, nonché 6340/2005, cit.) — con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusivi) — poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi — opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e, pertanto, deve escludersi il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione all'ente previdenziale per il periodo coperto da prescrizione — come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedine la sentenza n. 9525 del 2002, nonché 6340/2005, cit.), proprio con riferimento alla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti — senza che possa rilevare, in contrario, la eventuale inerzia della Cassa stessa, nel provvedere al recupero delle contribuzioni, avendo il credito contributivo una sua esistenza autonoma — che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall'ente previdenziale ~ ed insorgendo nello stesso momento — in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto — momento dal quale decorre, altresì, il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo.Alla luce del principio di diritto enunciato, la sentenza impugnata — come è stato anticipato — non merita le censure che le vengono mosse dal ricorrente.4. E' ben vero, infatti, che — nel rapporto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro, da un lato, ed ente previdenziale, dall'altro — vige il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali (ai sensi dell'art. 2116 c.c., confermato, per l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27 comma 2, r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo sostituito dall'art. 23 ter, d.l. 30 giugno 1972 n. 267, cone., con modificazioni dalla I. 11 agosto 1972 n. 485 e rafforzato dall'art. 3 decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 80, di attuazione di direttiva comunitaria in materia), in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati (vedi, per tutte, Cass.n. 7602/2003, 18720/2004, anche in motivazione, ed, ivi, riferimenti giurisprudenziali ulteriori, nonché 634012005, cit.).Né può essere trascurato che tale principio — nella interpretazione che ne è stata data dalla Corte costituzionale (sentenza n. 374 del 1997) — costituisce regola generale — nell'ambito di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti — e, come tale, trova applicazione — nello stesso ambito — a prescindere da qualsiasi richiamo esplicito, essendo semmai necessaria una disposizione esplicita per derogare al principio stesso (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 7602/2003, 18720/2004, cit., 5767/2002, 4601/2001; per una parziale deroga allo stesso principio, in materia di assicurazione malattia per i lavoratori agricoli, vedi, per tutte, Cass. n. 292/88, 1511/84, 7855/83, 5093/81).Tuttavia, il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali non trova, invece, applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo (e, segnatamente, libero professionista, come nella specie) ed ente previdenziale — nel difetto di esplicite norme di legge (o di legittima fonte secondaria), che eccezionalmente dispongano in senso contrario — con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni (vedi, per tutte, Cass. n. 7602/2003, cit., 11869/95, 4149/88; con specifico riferimento a libero professionista, Cass. n. 18720/2004, 9525/2002, 4153/80, nonché 6340/2005, cit.).Né la prospettata diversità di trattamento — tra lavoratori dipendenti, appunto, e lavoratori autonomi (e, segnatamente, liberi professionisti, come nella specie) — si pone in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 cost.) — anche sotto il profilo della ragionevolezza — in considerazione della diversità di situazione esistente tra lavoratore subordinato — al quale non possono essere, all'evidenza, imputate omissioni contributive dei proprio datore di lavoro — e lavoratore autonomo (o, segnatamente, libero professionista, come nella specie), che — in dipendenza, appunto, della inapplicabilità del principio dell'automatismo — subisce soltanto le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento di obbligazioni contributive a proprio carico (vedi, per tutte, Cass. n. 18720/2004, 7602/2003, 4153/80, 9408/2002, nonché 6340/2005, cit.).Peraltro il principio dell'automatismo delle prestazioni — come previsto, eccezionalmente, proprio per la Cassa italiana di previdenza e assistenza a favore dei geometri (dall'articolo 35 della legge 24 febbraio 1955, n. 990, Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, abrogato dall'articolo 43 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali ed assistenziali) — non trova applicazione per le prestazioni che, come nella specie, non siano maturate nel periodo di vigenza (dal 1955 al 1967) dello stesso principio (vedi Cass. n. 4153/80, nonché 6340/2005, cit.).Né la prospettata inapplicabilità del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali — ai lavoratori autonomi (e, segnatamente, a liberi professionisti, come nella specie) — subisce deroghe — con specifico riferimento alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti — nella disciplina applicabile, ratione temporis, alla dedotta fattispecie (vedi Cass. n. 6340/2005, cit.).5. Invero è l'esercizio della libera professione con carattere di continuità il presupposto indefettibile (ai sensi dell'art. 2 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, cit., successive modifiche ed integrazioni) per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (già Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri)La iscrizione di ufficio alla Cassa, poi, è bensì prevista contestualmente (comma 1, lettera a, dello stesso articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n.6, cit.) — per "coloro che sono compresi nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per reddito professionale" — in contrapposizione alla iscrizione su domanda (comma 1 lettera b, dello stesso articolo 2 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, cit.)— per "coloro che non risultino compresi nei ruoli predetti perché non raggiungono il minimo reddito imponibile" — senza che ne risulti, tuttavia, una qualsiasi deroga — attuativa, appunto, del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali — in favore di coloro che debbano essere iscritti di ufficio (vedi Cass. n. 18720/2004, nonché 6340/2005, cit., anche in motivazione, ed ivi riferimenti ulteriori). 6.Coerentemente, il dedotto credito contributivo della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti — relativo al periodo dal 1952 — è insorto automaticamente — in dipendenza dell'esercizio contestuale della libera professione, con carattere si continuità — e, nello stesso periodo, deve essere temporalmente collocato —per quanto si è detto — il dies a quo del termine prescrizionale dello stesso credito contributivo.Pertanto ne era già perfezionata la prescrizione decennale (di cui all'articolo 19 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometra) — alla data dell'entrata in vigore della disposizione (articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995. n. 335, cit.), che sottrae alla disponibilità delle parti il regime della prescrizione già maturata , per quanto si è detto, anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria — con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva — poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi — opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e, pertanto, deve escludersi il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione all'ente previdenziale per il periodo coperto da prescrizione (vedi Cass. n. 6340/2005, cit.).Infatti non é configurabile – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine le sentenze n. 9525/2002, 7803/98, nonché 6340/2005, cit.) – un qualsiasi rapporto assicurativo-previdenziale, che non sia accompagnato dalla contribuzione effettivamente versata oppure, quantomeno, dal credito contributivo non prescritto (in senso contrario, pare, tuttavia, Cass. n. 7543/93, che – in palese contrasto con la disciplina della materia, come interpretata dalla giurisprudenza più recente – ritiene che "il diritto del geometra al trattamento assicurativo va riconosciuto in base al riscontro obiettivo di detta iscrizione all'albo, a prescindere dall'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa”).La sentenza impugnata non si discosta – dai principi di diritto enunciati – laddove nega il diritto dell'attuale ricorrente alla retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti ed al versamento dei contributi previdenziali con decorrenza dal 1962.Tanto basta per rigettare il ricorso, perché infondato.7.11 ricorso, pertanto, deve essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza (art. 385, l° comma, in relazione all'art. 91, c.p.c.) P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso; Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in euro 44,00 oltre euro 2000 (duemila) per onorario.Così deciso in Roma, 11 ottobre 2007.Il Presidente estensore
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