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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio dell'avvocato SCONOCCHIA BRUNO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CINELLI MAURIZIO, giusta delega in atti;
ricorrente –
contro
A.S., UNIRISCOSSIONI S.P.A.;
intimati –
e sul 2^ ricorso n. 13370/05 proposto da:
A.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIGLI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSA PAOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio dell'avvocato SCONOCCHIA BRUNO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CINELLI MAURIZIO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale
e contro
UNIRISCOSSIONI S.P.A.;
intimato –
avverso la sentenza n. 2/05 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 22/02/05 R.G.N. 81/04;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 12/12/07 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;
udito l'Avvocato SCONOCCHIA;
udito l'Avvocato ROSA PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per rigetto ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- infatti a sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, l'azione di recupero è iniziata fino dal 1994 mediante l'accertamento dei redditi dichiarati dal contribuente presso gli uffici finanziari;
- nel merito, la pretesa contributiva è infondata, perchè il contributo alla Cassa va commisurato al reddito professionale del geometra, tale intendendosi solo quello inerente alla professione, mentre sono esclusi altri redditi "lato sensu" professionali e non riconducibili alla suddetta professione, quali gli emolumenti percepiti a titolo di compenso per la presidenza del consiglio di amministrazione di una società (SIMA srl.).
2. Ha proposto ricorso per Cassazione la Cassa di Previdenza Geometri, deducendo tre motivi. Resiste con controricorso il geom.
A., il quale propone ricorso incidentale affidato ad un motivo e memoria integrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, risultando proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti.
4. Col primo motivo del ricorso principale, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 773 del 1982, artt. 10 e 11, degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell'art. 2697 c.c.: la legge assoggetta a contribuzione i redditi professionali quali risultano dalla dichiarazione ai fini IRPEF. Ne consegue che tutti i corrispettivi dichiarati come "professionali" sono assoggettati a contribuzione, mentre era onere dell' A. dimostrare il carattere "non professionale" del citati redditi.
5. Il motivo è infondato. La L. n. 773 del 1982 dispone il versamento di un contributo soggettivo obbligatorio alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri, commisurato al "reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente", con un minimo inderogabile ed un abbuono per i giovani iscritti. Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla cassa sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà commisurato al reddito professionale netto percepito nell'anno precedente. Il problema interpretativo che si pone è se con l'espressione "reddito professionale" la legge abbia inteso riferirsi al reddito professionale derivante dall'esercizio della professione di geometra od anche a tutti i redditi fiscalmente identificabili come "professionali", anche non derivanti dalla professione anzidetta, come ad esempio i redditi ricavati dall'espletamento di cariche in società di capitali (compenso all'amministratore).
6. La soluzione preferibile appare la prima. Quando la norma assoggetta a contribuzione i redditi professionali degli iscritti alla cassa geometri fa riferimento, sia ai fini dell'an debeatur della pretesa, sia ai fini della percentuale di contribuzione, ai redditi ricavati dalla professione di geometra. Ove, infatti, il soggetto sia iscritto all'albo ma non eserciti la professione, il contributo è minore ed assume la veste di contributo di li solidarietà: ciò costituisce riprova del fatto che quando la legge ha menzionato il reddito professionale nell'art. 10 cit. comma 1 ha inteso riferirsi al reddito del geometra in quanto tale, laddove il reddito professionale di cui al comma 4 (ai fini del contributo di solidarietà) è una nozione più ampia e comprende tutti i redditi professionali non ricollegabili alla professione di geometra.
7. Cass. 11.6.2004 n. 11154, in materia di cassa di previdenza ingeneri, ha ritenuto non essere soggetti a contributo integrativo i corrispettivi percepiti da un ingegnere, pur iscritto alla cassa stessa, a fronte della presidenza di un consiglio di amministrazione di società di ingegneria ed impiantistica, in mancanza di prova della riconducibilità di detti redditi alla professione di ingegnere. Il principio appare perfettamente trasponibile nella presente controversia, in cui si discute dell'assoggettamento a contribuzione dei corrispettivi percepiti da un geometra non in quanto geometra, ma come amministratore di società. Il principio è ripreso da Corte Costituzionale con la sentenza n. 402.1991, la quale in tema di volume di affari imponibile per la Cassa Avvocati, ha chiarito che il volume di affari annuo a fini Iva, da prendere a base del contributo percentuale, deve essere inteso restrittivamente come volume di affari derivante dalla professione di avvocato. Analogo principio è affermato da Cass. 25.10.2004 n. 20670 in tema di consulenti finanziari, Cass. 21.2.2005 in tema di consulenza informativa e Cass. 8.8.2005 per l'attività di revisore dei conti.
Peraltro (Cass. 2.3.2001 n. 3064) l'attività di amministratore delegato di società costituisce attività imprenditoriale.
8. In altri termini, la nozione di "reddito professionale netto" di cui alla L. n. 773 del 1982, art. 10, comma 1, deve intendersi come "reddito derivante dalla professione" di geometra, mentre la successiva dicitura "quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'Irpef" indica l'ammontare che va preso a base della commisurazione del contributo, ma non significa che tutti i redditi professionali, comunque conseguiti, siano attratti nella base contributiva.
9. La stessa soluzione è suggerita dall'interpretazione della L. n. 773 del 1982, art. 11 da ultimo, il quale dispone che gli iscritti all'albo debbono applicare una maggiorazione percentuale sui corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini Iva, intendendosi tale percentuale dovuta sui corrispettivi ricavati dalla professione di geometra, e non anche da corrispettivi derivanti da una diversa attività.
10. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 773 del 1982, artt. 10 e 11, degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: la Corte di Appello, avendo affermato che l'onere della prova grava sulla Cassa, non ha chiarito i limiti di tale onere e non ha considerato che l'attore opponente non ha contestato l'inserimento dei redditi e dei volumi di affari nelle dichiarazioni fiscali.
11. Il motivo è infondato. L' A. non ha contestato le proprie dichiarazioni fiscali, ma ha sostenuto che parte dei corrispettivi "lato sensu" professionali non derivano dalla professione di geometra, bensì da attività di amministratore di società. La tesi della Cassa presuppone che tutti i redditi professionali siano assoggettabili a contribuzione ed a tale proposito vale quanto esposto a proposito del primo motivo del ricorso. Circa il "quantum" dei due diversi tipi di reddito, trattasi di somme non contestate e di accertamento in fatto compiuto adeguatamente dal giudice di merito.
12. Col terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce ulteriore violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 773 del 1982, artt. 10 e 11, del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 3 e 49, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 5, e vizio di motivazione: nel valutare la natura delle somme percepite dall' A. come presidente del consiglio di amministrazione della srl. Sima, la Corte di Appello non ha tenuto conto che comunque si trattava di incarico rientrante nel "bagaglio culturale" dell'attore, dato che la suddetta società aveva per oggetto la costruzione, gestione e vendita di immobili. I ricavi relativi rientrano nel volume di affari ai fini Iva. La Corte di Appello non ha spiegato per quale motivo i suddetti compensi siano stati scorporati dall'imponibile. 13.11 motivo è infondato. Anche esso presuppone una interpretazione della norma che questa Corte di Cassazione - conformemente alla Corte di Appello- non condivide, e cioè che tutto il volume di affari ai fini Iva debba essere necessariamente assunto come base imponibile per il contributo alla Cassa Geometri. Viceversa la Corte di Appello accerta che le mansioni connesse con la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società immobiliare non sono tipiche della professione di geometra e pertanto non vanno assoggettate a contributo. Per il resto, trattasi di accertamenti in fatto, il cui riesame sfugge al sindacato della Corte di Cassazione, siccome supportati da motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talchè essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.
14. Col ricorso incidentale condizionato, l'attore deduce violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, sotto il profilo che erroneamente la Corte di Appello ha respinto l'eccezione di decadenza. L'attività svolta dalla Cassa prima dell'entrata in vigore della legge suddetta è rimasta tutta all'interno dell'amministrazione e non ha coinvolto il contribuente, onde rimane irrilevante ai fini del prolungamento del termine di prescrizione.
15. Il ricorso incidentale, a prescindere dalla sua (in)fondatezza, appare assorbito dal rigetto del ricorso principale.
16. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti a rifondere al controricorrente A.S. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 38,00 oltre Euro duemila/00 per onorari, più spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2008
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