Con la sentenza n. 2760/2006 che si commenta, la Suprema Corte di Cassazione torna ad affrontare, nell’ambito del sistema previdenziale della Cassa Geometri, la delicata problematica concernente la disciplina della prescrizione in ambito previdenziale e, in particolare, nell’ambito dei sistemi previdenziali dei liberi professionisti.
La questione, già sottoposta al vaglio della Suprema Corte sotto differenti profili, riguarda l’applicabilità, agli enti previdenziali privatizzati, delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 3 della l. n. 335/95 e la conseguente inapplicabilità della disciplina generale in tema di prescrizione dettata dagli artt. 2934 c.c. e ss.
La disciplina generale della prescrizione dettata dal codice civile, infatti, prevede che il debitore possa rinunziarvi pagando il debito prescritto e che il Giudice, interessato della relativa controversia, non possa rilevare d’ufficio l’eventuale intervenuta prescrizione.
In ambito previdenziale, invece, la disciplina dettata dai commi 9 e 10 dell’art. 3 della L. n. 335/95 è sostanzialmente difforme in quanto la prescrizione ha un’efficacia estintiva del credito con la conseguenza che l’ente previdenziale non può esigere contributi prescritti né il debitore può versarli.
Con la sentenza n. 2760/2006, resa nell’ambito di una controversia concernente una richiesta di retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa Geometri, la Suprema Corte affronta e risolve, ancora una volta in senso positivo, la questione dell’applicabilità della disciplina della prescrizione di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 3 della L. n. 335/95 agli enti previdenziali privatizzati.
I commi 9 e 10 richiamati hanno, infatti, previsto una riduzione a 5 anni del termine di prescrizione relativo ai contributi di previdenza e assistenza, nonché disposto espressamente l’irricevibilità, da parte dell’ente previdenziale, dei contributi prescritti.
Sul tema della prescrizione dei contributi dovuti agli enti di previdenza dei liberi professionisti, si è formato un cospicuo contenzioso in quanto, in generale, tali enti avevano delle discipline specifiche concernenti la prescrizione ed in particolare il suo termine di durata (generalmente decennale).
Si è tentato di sostenere che gli enti di previdenza dei liberi professionisti sarebbero disciplinati da ordinamenti speciali e che i commi 9 e 10 dell’art. 3 della L. n. 335/95, avendo portata generale, non avrebbero modificato le speciali disposizioni relative alla prescrizione dei contributi presenti nei suddetti ordinamenti.
Sul tema, il Supremo Collegio, con la sentenza n. 5522/2003 resa con riferimento a controversia concernente la richiesta di contributi e sanzioni ritenuti prescritti da parte di Cassa Forense ad un proprio associato, ha chiarito come l’art. 15 delle disp. prel. c.c., preveda, oltre all’abrogazione espressa ed a quella per incompatibilità, anche quella per “assorbimento”: “ipotesi quest’ultima che si verifica allorchè una “nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore”; sicchè se, interpretando la legge generale, risulta l’intento del Legislatore di regolare l’intera materia, si verifica, nondimeno, l’abrogazione implicita per effetto dell’assorbimento.
E nella specie, Cass. Civ. n. 5522/2003 ha osservato come: “…per materia si deve intendere non già la più ampia disciplina della previdenza obbligatoria, bensì la disciplina della durata del termine di prescrizione del credito contributivo…”, in quanto il dato testuale dell’art. 3 legge n. 335/95: “…depone nel senso che il legislatore abbia inteso porre una regolamentazione a tutto campo.”
Nell’interpretare, poi, la lettera b) del comma 9 dell’art. 3 della L. n. 335/95, nel rispetto del criterio ermeneutico di cui all’art. 12 delle preleggi, Cass. Civ. n. 5522/2003 evidenzia come la formulazione: “tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria” sia onnicomprensiva (anche della contribuzione di tipo pensionistico, quale quella rilevante nella specie) e non lasci fuori alcuna forma di previdenza obbligatoria.
Nel solco dei principi esposti da Cass Civ. n. 5522/2003, si erano già mosse, con riferimento a Cassa Geometri e Cassa Commercialisti, Cass. Civ. Sez. Lav. nn. 11140/2001, 330/2002, 9525/2002, 9408/2002.
Tali principi sono stati successivamente confermati dalla Suprema Corte, sempre nei confronti di Cassa Geometri, con le sentenze nn. 23116/2004, 6340/2005, 24863/05 ed infine con la sentenza n. 2760/2006 che si commenta.
Con quest’ultima pronuncia, in particolare, la Suprema Corte ha osservato come nessuna deroga all’applicazione dell’art. 3 comma 9 della legge n. 335/95 sia prevista per gli enti previdenziali dei liberi professionisti in quanto il D.Lgs. n. 509/1994 che ha trasformato alcune Casse di previdenza in associazioni o fondazioni di diritto privato: “nulla ha innovato in ordine al rapporto previdenziale tra l’ente e gli iscritti, che resta assoggettato agli stessi principi ed alle stesse regole della previdenza obbligatoria”.
Sulla scorta di tali considerazioni Cass. Civ. n. 2760/2006 ha rigettato la domanda dell’iscritto volta ad ottenere la retrodatazione dell’iscrizione in riferimento a periodi per i quali si era già verificata la prescrizione estintiva quinquennale dei contributi.