Prescrizione la Cassazione chiarisce i principi della prescrizione in campo previdenziale

 

Con la sentenza n. 23643/06 la Suprema Corte di Cassazione torna ad affrontare la questione relativa all'irricevibilità dei contributi prescritti nell'ambito del sistema previdenziale della Cassa Geometri. 

La vicenda trae origine da una delibera dell'ente (la n. 283/1994) che concedeva agli iscritti al possibilità di versare contribuzioni arretrate alla sola condizione che gli interessati fossero iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/1.
Sulla scorta dell'indicata deliberazione, un architetto iscritto alla Cassa Geometri aveva presentato istanza di retrodatazione della propria iscrizione dal 1967 al 1960 e la Cassa aveva inizialmente accolto l'istanza salvo, poi, respingerla sulla base dell'assorbente rilievo per cui, in ambito previdenziale, la prescrizione è indisponibile e non rinunciabile.
L'istante aveva posto in rilievo come il principio dell'irricevibilità dei contributi prescritti fosse stato introdotto, per la prima volta per gli enti previdenziali privatizzati, dalla Legge n. 335 del 1995 che, con i commi 9 e 10 dell'art. 3 aveva disciplinato, in guisa generale la materia della prescrizione ma come, ai sensi della previgente normativa, la prescrizione sarebbe stata disciplinata dalle generali regole civilistiche in quanto l'art. 55 del R.D.L. n. 1827/1935 (che analogamente dispone l'irricevibilità dei contributi prescritti) sarebbe applicabile esclusivamente all'Inps e non alla Cassa Geometri.
In tal senso, applicando i principi civilistici alla fattispecie de qua, la deliberazione n. 384/1994 sarebbe stata da intendere, nella prospettazione dell'architetto, da una parte, quale legittima rinuncia alla prescrizione e, dall'altra, come una procedura atta al mantenimento del precedente termine prescrizione decennale ai sensi del comma 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95.
In altre parole, la Cassa Geometri, con la deliberazione n. 384/1994, che ammetteva gli iscritti alla retrodatazione della propria iscrizione a fronte del versamento dei contributi anche se prescritti, avrebbe definitivamente rinunciato ad avvalersi della prescrizione nei confronti di quanti avessero presentato specifica istanza di retrodatazione e tale rinuncia sarebbe stata legittima in difetto di una disposizione generale, come quella, successiva, del comma 9 dell'art. 3 della L. n. 335/95, che stabilisce, in via generale e senza distinzione, l'irricevibilità dei contributi prescritti.
Nella fattispecie, la Suprema Corte, invero ratificando un proprio consolidato orientamento (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 330/2002; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 11140/2001; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 8898/2003 e Cass. Civ. Sez. Lav. n. 6340/2006) ha chiarito come il principio dell'irricevibilità dei contributi prescritti sia un principio generale, in campo previdenziale, già prima e a prescindere dell'entrata in vigore della Legge n. 335/95.
In particolare la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come, nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti, sicchè deve escludersi un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti e come, per il periodo precedente l'entrata in vigore della L. n. 335/95, tale principio fosse desumibile dall'art. 55 comma secondo del RDL n. 1827 del 1935.
La Suprema Corte di Cassazione, alla luce delle sue precedenti pronunce e delle esposte considerazioni, non ha potuto che respingere la domanda dell'architetto argomentando che la deliberazione n. 384/1994 della Cassa Geometri, nella parte in cui ammetteva i propri iscritti al versamento di contributi già prescritti ai fini della retrodatazione dell'iscrizione, fosse, in tale parte invalida e dovesse, per l'effetto, essere disapplicata.

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