L'art. 3.2 del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza e assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, in vigore dal 01/01/2007, prevede che il trattamento pensionistico d'anzianità erogato dalla cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri si determini secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335 e successive modificazioni nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate.
La quota della pensione d'anzianità, relativa al periodo sino al 31.12.2006, continua ad essere, così, calcolata secondo il metodo reddituale previgente, così come disciplinato dall'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo regolamento e, cioè, applicando, alla media dei più elevati venticinque redditi annuali professionali rivalutati dichiarati dall'iscritto ai fini IRPEF, risultanti dalle dichiarazioni relative ai trenta anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, aliquote di rendimento decrescenti per scaglioni di reddito, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione.
L'art. 3.2 dispone, altresì, che: "alla quota di pensione determinata ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 (e, cioè, alla quota della pensione d'anzianità calcolata con metodo reddituale n.d.r.), si applica la sommatoria dei coefficienti di riduzione correlati all'età (tab. 1) e all'anzianità contributiva (tab.2)...".
Sotto il profilo del calcolo del trattamento d'anzianità, dunque, la novità fondamentale, introdotta dalla cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri, con la deliberazione del Comitato dei delegati del 24 maggio 2006, è, senza dubbio, stata l'introduzione del metodo contributivo di cui all'art. 1 della L. n. 335/1995 per il calcolo della quota pensionistica relativa alle annualità successive al 31.12.2006.
Al riguardo, merita sottolinearsi la dicotomia, così introdotta, tra il metodo di calcolo relativo alla pensione di vecchiaia, che resta quello reddituale, ed il metodo di calcolo della pensione d'anzianità che diventa, invece, quello contributivo.
Su un piano più generale, rimane, peraltro, confermata l'assoluta instabilità dei sistemi previdenziali libero professionali esposti, di anno in anno, a continui assestamenti (anche, come in questo caso, di particolare rilievo) così come confermata risulta la varietà delle soluzioni abbracciate dalle singole casse per far fronte agli squilibri finanziari di lungo periodo.
Nella specie la cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri, probabilmente al fine di disincentivare i pensionamenti anticipati d'anzianità e/o di renderli meno gravosi sotto il profilo finanziario, ha introdotto una distinzione nelle modalità di calcolo che rappresenta un "unicum" nel panorama generale della previdenza sociale laddove la pensione di vecchiaia e la pensione d'anzianità si distinguono esclusivamente sotto il profilo dei requisiti d'accesso ma non sotto il profilo delle modalità di calcolo dei relativi trattamenti.
Deve, peraltro, ulteriormente sottolinearsi che l'introduzione del sistema contributivo esclusivamente con riferimento a determinati trattamenti (è il caso della cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri) o in sostituzione dell'istituto della restituzione dei contributi e senza il rispetto del pro rata (ed è il caso della Cassa Forense, di Inarcassa e della stessa cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri) ovvero con modalità di calcolo diverse da quelle di cui alla L. n. 335/95 (è il caso della Cassa Ragionieri e della Cassa Commercialisti) non tiene conto del fatto che l'art. 3 comma 12 della L. n. 335/95, anche quale risultante dalle modifiche introdotte dal comma 763 della Finanziaria 2007, prevedeva, per gli enti previdenziali privatizzati, l'opzione per il sistema contributivo così come disciplinato dalla stessa L. n. 335/95 e, cioè, con i requisiti d'accesso di cui alla L. n. 335/95, con la disciplina della fase transitoria di cui alla L. n. 335/95 e con il relativo obbligo del rispetto integrale del principio del pro rata.
Si vuol dire che il sistema contributivo doveva essere una ben precisa scelta previdenziale che avrebbe dovuto abbracciare l'intero sistema pensionistico degli enti che avessero optato per esso e non già un generico metodo di calcolo da applicare a quella o a questa prestazione, o in sostituzione di facoltà preesistenti.
Sempre sotto il profilo del calcolo della nuova pensione d'anzianità della cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri, limitatamente alla quota pensionistica da calcolarsi con metodo reddituale, continuano ad applicarsi coefficienti di riduzione correlati all'età ed all'anzianità contributiva d'accesso al trattamento, salvo che l'accesso al pensionamento stesso sia avvenuto con 40 anni d'anzianità contributiva e di iscrizione.
Come si è gia avuto modo di sottolineare l’introduzione di coefficienti di riduzione dell’importo della pensione legati in modo inversamente proporzionale all’età anagrafica d’accesso alla pensione medesima o all'anzianità contributiva posseduta all'atto del pensionamento non appare un provvedimento rispettoso dell'art. 3 comma 12 della L. n. 335/95, nel testo vigente prima della modificazione apportata dall'art. 1 comma 763 della Finanziaria 2007, non trattandosi di una modificazione di un criterio di determinazione del trattamento pensionistico (che avrebbe, in ogni caso, richiesto il rispetto del pro rata) ma di una vera e propria decurtazione dell’importo della pensione quale risultante dal calcolo ordinario (la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 22240/2004, ha già dichiarato l’illegittimità dell’introduzione di un massimale di pensione considerato come un limite esterno al trattamento pensionistico e non già come una modificazione del suo criterio di determinazione).
Sotto il profilo dei requisiti d'accesso alla pensione d'anzianità, deve sottolinearsi l'eliminazione dell'obbligo di cancellazione dall'Albo professionale che la cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri ha disposto in conformità a quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 137/2006 ed il mantenimento, a partire dal 1.1.2003, della condizione che, per la validità agli effetti dell'anzianità contributiva necessaria alla maturazione della pensione d'anzianità, i volumi d'affari prodotti siano non inferiori a E. 7000,00.