Pensione d'anzianità della Cassa Nazionale Geometri senza cancellazione dall'albo

Corte Costituzionale sull'obbligo di cancellazione dall'Albo per i pensionati dìanzianità della Cassa Nazionale dei Geometri

La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 137/2006, ha nuovamente affrontato (questa volta nei confronti della Cassa Nazionale dei Geometri) la questione, già posta alla sua attenzione in due precedenti occasioni (con riferimento ai sistemi previdenziali di Cassa Forense e della Cassa Ragionieri) della legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 3 comma 2 della L. n. 773/1982 che prevede l’incompatibilità della pensione d’anzianità con l’iscrizione a qualsiasi Albo o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

Con le precedenti sentenze la Corte Costituzionale aveva dichiarato non fondata la questione di costituzionalità sollevata con riferimento alla norma che condiziona il godimento della pensione d’anzianità alla cancellazione dallo specifico Albo relativo alla professione esercitata ed oggetto di tutela previdenziale. La Corte, in tali due precedenti occasioni, aveva ravvisato, invece, l’illegittimità costituzionale della norma che prevedeva l’incompatibilità della pensione d’anzianità con l’iscrizione ad altri Albi o elenchi di lavoratori autonomi e con l’esercizio di attività di lavoro dipendente.

La ragione della ravvisata illegittimità costituzionale era da individuarsi, secondo la Corte, nella violazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione. In particolare, l’art. 3 risultava violato sotto il profilo della non ragionevole disparità di trattamento di situazioni analoghe. Più precisamente, la Corte aveva ritenuto non ragionevole che ai pensionandi d’anzianità fosse consentito lo svolgimento di attività autonome che non richiedessero l’iscrizione ad Albi e fossero precluse quelle che, invece, tale iscrizione presupponevano.

Secondo la Corte, inoltre, la norma si poneva in contrasto con l’art. 4 della Costituzione, limitando eccessivamente la libera scelta del lavoro dei professionisti pensionandi d’anzianità.

Con la sentenza n. 137/2006 la Corte Costituzionale è nuovamente intervenuta sul tema con riferimento ad analoga norma contenuta nell’art. 3 della legge n. 773/1982, disciplinante il sistema previdenziale dei geometri.

La parte motiva di tale ultima sentenza è molto scarna e si limita a richiamare integralmente i precedenti relativi alla Cassa Forense ed alla Cassa dei Ragionieri.

Nella parte dispositiva, invece, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’integrale illegittimità costituzionale dell’art. 3 comma 2 della L. n. 773/1982 andando evidentemente al di là delle conclusioni raggiunte con le due precedenti sentenze.

Stando, infatti, al chiaro tenore testuale del dispositivo, si deve ritenere che la Corte Costituzionale abbia dichiarato illegittima la norma anche nella parte in cui impone la cancellazione dall'Albo relativo alla professione esercitata ed oggetto di specifica tutela previdenziale.

Per completezza d'informazione sul tema, si segnala che la Cassa Commercialisti e La Cassa Ragionieri hanno recentemente eliminato per via regolamentare il requisito della necessaria cancellazione dall'Albo per il conseguimento della pensione d'anzianità.

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