ricorso amministrativo riliquidazione pensione geometra modello

                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                            Spett.le

                                                                                                                                                            Cassa Nazionale di Previdenza e  Assistenza

                                                                                                                                                            in favore dei Geometri

                                                                                                                                                           Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4

                                                                                                                                                          00196 - Roma

 

Raccomandata A.R.

 

RICORSO al C.d.A.

della

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Geometri

del geometra..................., nato a......................il...........................CF...............................................,  residente in..........................................., rappresentato e difeso nella presente fase dall’Avv............................. presso il cui studio in................................ è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al presente atto

per

la riforma, del provvedimento della G.E. del ...........................di liquidazione della pensione di anzianità comunicato con lettera raccomandata n.................del .............................................

PREMESSO

che il sig............................ è beneficiario di pensione di anzianità a carico della Cassa Geometri, liquidata con provvedimento della Giunta Esecutiva ai sensi dell’art. 3 del regolamento di previdenza, con decorrenza dal mese di.......................... del...........................;

che la liquidazione del trattamento pensionistico riconosciuto al ricorrente è stata effettuata applicando il coefficiente di riduzione del 15% legato all’età di accesso al trattamento pensionistico, introdotto con delibera del Comitato dei Delegati n. 5 del 28.9.2000 e quello del 15% legato al requisito contributivo di accesso al trattamento, introdotto con delibera n. 18 del 22 dicembre del 1997;

che dunque al trattamento pensionistico al medesimo spettante, limitatamente alla quota calcolata con il sistema reddituale, è stata applicata una riduzione pari al 30%, in virtù delle previsioni normative di cui alle sopra citate delibere del Comitato dei Delegati;

che, più nello specifico, con delibera n. 18 del 22/12/1997, la Cassa ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 1998, i criteri di calcolo della pensione di anzianità, stabilendo, per quanti accedessero a detto trattamento di pensione con un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ma inferiore a 40 anni, l’applicazione di coefficienti di riduzione progressivi ed inversamente proporzionali, a partire da 35 sino a 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;

che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero del Tesoro hanno, poi, approvato con D.M. pubblicato in GURI la delibera del Comitato dei Delegati n. 5 del 28/09/2000, con la quale la Cassa Geometri ha stabilito l’applicazione di ulteriori coefficienti di riduzione legati all’accesso precoce alla pensione inversamente proporzionali rispetto all’età stessa di accesso nella fascia di età compresa tra i 58 anni e i 64 anni di età;

che tali norme, introdotte con le delibere succitate, sono state, poi, integrate da ulteriori disposizioni del regolamento di disciplina del regime di previdenza cosicchè i coefficienti di riduzione trovavano applicazione, alla data di decorrenza del trattamento pensionistico riconosciuto alla parte ricorrente, solo con riferimento alla quota pensionistica relativa all’anzianità contributiva maturata sino all’1.1.2006, ossia alla quota di pensione calcolata con sistema c.d. reddituale;

che la Suprema Corte ha avuto modo di dichiarare l’illegittimità delle sopra menzionate delibere, che hanno introdotto i coefficienti di riduzione in questione, tenuto conto del fatto che questi ultimi vanno qualificati come criteri di determinazione del trattamento suscettibili di frazionamento ed in considerazione del fatto che le delibere che li hanno introdotti non ne hanno previsto l’applicazione in regime di pro rata (ossia solo con riferimento alle anzianità contributive maturate dopo la loro introduzione) così violando l’art. 3 comma 12 della l. n. 335 del 1995 (cfr., in particolare, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1322 del 2015)

che, più nel dettaglio, la sentenza n. 1322 del 2015 della S.C., nel respingere il ricorso proposto dalla Cassa Geometri sul punto controverso, ha precisato che “non è dato cogliere alcun elemento di contraddittorietà nella parte della decisione attraverso la quale si fa riferimento alla frazionabilità nel tempo del coefficiente di abbattimento introdotto dalla Delib. 22 dicembre 1997, in quanto i giudici d'appello hanno esattamente richiamato il principio, già espresso nella sentenza n. 14701/2007 di questa Corte, in base al quale la regola del "pro-rata", di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, si riferisce a tutti i parametri suscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative, precisando, nel contempo, che nella fattispecie il suddetto coefficiente prevedeva una semplice riduzione del trattamento di pensione in base al parametro dell'anzianità contributiva, senza che per questo dovessero venir meno i criteri di gradualità e di equità già insiti nel principio del "pro-rata". Coerentemente a tale impostazione la Corte territoriale ha concluso affermando che, una volta entrato "a regime" il coefficiente di abbattimento complessivo del 15%, poteva essere prevista una sua graduale applicazione in proporzione alle annualità maturate nella vigenza della nuova disciplina”;

che stante l’illegittimità delle delibere che hanno introdotto i coefficienti di riduzione senza prevederne l’applicazione in regime di pro rata le stesse dovranno essere disapplicate con la conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico e pagamento degli arretrati;

Tanto premesso, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

che il C.d.A. della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Geometri Liberi Professionisti, in via di autotutela, in riforma dell’originario provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico riconosciuto al ricorrente, ne disponga la riliquidazione senza l’applicazione dei coefficienti di riduzione legati all’età (per il 15%) ed all’anzianità contributiva (per il 15%) o in subordine, con l’applicazione di tali coefficienti di riduzione limitatamente alle quote pensionistiche che si riferiscono alle anzianità contributive maturate rispettivamente dopo l’entrata in vigore della delibera n. 18 del 22 dicembre del 1997  e della delibera n. 5 del 28.9.2000.

Addì...............................................                                                    

Si allega: procura stragiudiziale

                                                                        Avv. Rita Fera

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