Cassa Nazionale Ragionieri contributivo e autonomia

 

 

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Con la riforma previdenziale approvata con D.I. del 22 aprile 2004, la Cassa Ragionieri ha introdotto il sistema contributivo all’interno del proprio sistema previdenziale, nell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 3 comma 12 della L. n. 335/95, così sancendo il passaggio dal precedente sistema di calcolo della pensione reddituale, cioè effettuato applicando una determinata aliquota di rendimento agli ultimi redditi prodotti e dichiarati dall’iscritto, ad un sistema di calcolo contributivo, fondato essenzialmente sulla trasformazione della contribuzione versata in rendita mediante l’applicazione di un determinato coefficiente di trasformazione, legato all’età del pensionamento.
L’introduzione del sistema contributivo è stata una lungimirante scelta della categoria in considerazione della necessità di mantenere in equilibrio nel lungo periodo la giovane Cassa di previdenza.

In considerazione di recenti interventi della Suprema Corte di Cassazione è doveroso, tuttavia, interrogarsi se le modifiche normative introdotte non abbiano ecceduto i limiti della potestà normativa riconosciuta alla Cassa, nella sua qualità di ente privatizzato.
Con numerosi recenti interventi, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto di delimitare la potestà normativa degli enti privatizzati, sostanzialmente confinandola nell’ambito normativo di cui all’art. 3 comma 12 della L. n. 335/95 a mente del quale gli enti, nell’esercizio dell’autonomia normativa e in esito alle risultanze bilancistiche, possono esclusivamente adottare provvedimenti di riparametrazione delle aliquote contributive, di modifica dei criteri di determinazione dei trattamenti e dei loro coefficienti di rendimento oppure adottare integralmente il sistema contributivo definito ai sensi della L. n. 335/95, nel rispetto del pro rata con riferimento alle anzianità contributive già maturate.
E’ stato altresì precisato che l’elencazione dei provvedimenti di cui al menzionato art. 3 comma 12 della L. n. 335/95 è tassativa (Cass. Civ. Sez. lav. n. 22240/2004 li definisce un “numerus clausus”) e che non è ammissibile una modificazione dei requisiti d’accesso ai trattamenti pensionistici essendo unicamente consentita una modificazione dei criteri di determinazione degli stessi.
Se il nuovo sistema di calcolo della pensione ha rappresentato certamente l’aspetto centrale della riforma, numerosi sono stati gli ulteriori interventi sulle fonti di finanziamento del sistema, ampliate ed innovate e sui criteri d’accesso alle pensioni.
Alla luce delle esposte premesse non sembrano poter essere ricondotti al novero dei provvedimenti di cui all’art. 3 comma 12 della L. n. 335/95, né il contributo supplementare, né il contributo di solidarietà, giacchè l’uno rappresenta, all’evidenza, una nuova forma di contribuzione e non una variazione dell’aliquota impositiva (pur realizzata nel contesto del medesimo regolamento) e l’altro rappresenta un prelievo su una prestazione pensionistica già liquidata ed in corso d’erogazione che non sembra assimilabile ad una modificazione dei criteri di determinazione del trattamento (invero, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 22240/2004, ha già dichiarato l’illegittimità dell’introduzione di un massimale di pensione considerato come un limite esterno al trattamento pensionistico e non già come una modificazione del suo criterio di determinazione).
Neppure sembrano appartenere al novero dei provvedimenti di cui all’art. 3 comma 12 della L. n. 335/95, il massimale previsto in relazione alla c.d. quota retributiva della pensione e il meccanismo dell’abbattimento della pensione d’anzianità, in relazione all’età anagrafica d’accesso alla stessa.
Entrambi i summenzionati provvedimenti, infatti, non modificano, in senso stretto, i criteri di determinazione della pensione ma incidono sulle prestazioni pensionistiche come risultanti dal calcolo, abbattendone l’importo (in misura percentuale per le pensioni d’anzianità, sino a concorrenza di un importo predeterminato per quanto riguarda le pensioni di vecchiaia).
La Suprema Corte di Cassazione, in effetti, con la già citata sentenza n. 22240/2004 resa proprio nei riguardi della Cassa Ragionieri, ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento, adottato dal Comitato dei Delegati della Cassa ed approvato con decreto 31 luglio 1997, con il quale era stato introdotto un massimale ad ogni trattamento pensionistico erogabile dall’ente, sulla base dell’argomento per cui il massimale non rappresenta un criterio di determinazione della pensione ma un limite esterno del trattamento stesso.
Per quanto, poi, riguarda specificatamente la pensione d’anzianità, anche l’innalzamento dell’anzianità contributiva richiesta per l’accesso al trattamento (da 35 a 37 anni) sembrerebbe essere un provvedimento eccedente dai confini di cui all’art. 3 comma 12 della L. n. 335/95.
Un discorso a parte merita, poi, la disciplina normativa concernente la quota retributiva e le modalità di calcolo della relativa rendita (la c.d. quota A).
Quest’ultima viene calcolata prendendo in considerazione, quale base pensionabile, la media degli ultimi 24 redditi dichiarati e comunicati a Cassa Ragionieri prima del 1.1.2004 (in caso di anzianità inferiore si prende a base l’anzianità effettiva; in caso di pagamento del contributo minimo si inserisce nella media un reddito professionale pari a 16 volte il contributo minimo pagato), applicando le aliquote percentuali previste (2% sino ad Euro 31.829,00; 1,30% da Euro 31.829,00 a Euro 50.027,00; 0,65% sopra gli Euro 50.027,00) ed abbattendo il risultato così ottenuto, ove inferiore, sino al limite massimo erogabile a tale titolo, stabilito in Euro 82.000,00.
E’ prevista una clausola di salvaguardia per effetto della quale, il calcolo della rendita come sopra indicato non potrà dare risultati inferiori all’80% della quota calcolata ai sensi della previgente normativa, dovendo in tal caso essere ragguagliata sino a concorrenza del relativo importo.
Invero, l’innalzamento “secco” da 15 a 24 anni delle annualità reddituali da inserire nella base pensionabile sembrerebbe ledere il principio del rispetto del pro rata che imporrebbe, con riferimento alle anzianità assicurative maturate sino alla data dell’intervenuta modifica, un calcolo effettuato sulla base della previgente normativa.
Nella specie, la violazione del principio del pro rata sembrerebbe, peraltro, confermata dalla previsione di una specifica clausola di salvaguardia atta ad impedire che le nuove modalità di calcolo riducano la c.d. quota A a meno dell’80% dell’importo della stessa quale risultante in applicazione della previgente normativa.
Inoltre, la quota viene calcolata con riferimento ai redditi dichiarati sino al 1.1.2004 e non, come sembrerebbe doversi desumere dall’obbligo di optare per il sistema contributivo così come definito dalla L. n. 335/95, con riferimento ai redditi dichiarati sino al momento della maturazione del diritto a pensione.
Il sistema contributivo delineato dalla L. n. 335/95, infatti, prevede, con riferimento alle anzianità assicurative maturate prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema contributivo, che la relativa quota sia calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla data del 31 dicembre 1995 (si veda in tal senso l’art. 1 comma 12 della L. n. 335/95).

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