cassa ragionieri e coefficienti di riduzione delle pensioni

 
I coefficienti di riduzione delle pensioni di anzianità erogate dalla Cassa Ragionieri violano il principio del pro rata così come l'ampliamento della base pensionabile? 
 
 
La Cassa Ragionieri, con le riforme deliberate dal Comitato dei Delegati tra il 2002 e il 2003 ha profondamente e strutturalmente innovato il proprio ordinamento previdenziale specie per quel che riguarda i trattamenti pensionistici:

a) modificando il sistema di calcolo delle pensioni, passando al metodo contributivo ed abbandonando il precedente metodo retributivo o reddituale con riferimento alla quota pensionistica relativa all'anzianità contributiva a decorrere dal 1.1.2004;

b) modificando il criterio di determinazione della quota pensionistica riferibile alle anzianità contributive maturate sino a tutto il 2003 ampliando il numero dei redditi da includere in base pensionabile dai migliori quindici sugli ultimi venti dichiarati agli ultimi 24 redditi dichiarati sino al 31.12.2003 (cfr. l'attuale art. 50 del regolamento di esecuzione).;

c) prevedendo, sempre con riguardo alla quota pensionistica riferibile alle anzianità contributive maturate sino a tutto il 2003, dei coefficienti di riduzione della pensione di anzianità (disciplinata dall'art. 53 del regolamento che prevede l'accesso con almeno 58 anni di età e 37 di contributi ovvero con almeno 40 anni di contributi a prescindere dall'età) dipendenti dall'età di accesso al trattamento pensionistico (tali coefficienti sono pari al 45,9% in caso di accesso con 57 anni di età e vanno decrescendo sino ad annullarsi in caso di accesso con 65 anni di età). La pensione di anzianità, compiuto il 70° anno di età, viene poi erogata nella misura intera.

Sulla modifica incidente sul numero dei redditi da includere nella base pensionabile (modifica inizialmente deliberata dal Comitato dei Delegati il 22 giugno 2002) si è abbattuta una serie di sentenze della Suprema Corte che ne ha dichiarato l'illegittimità per violazione del criterio del pro rata di cui all'art. 3 comma 12 della L. n. 335 del 1995. Il rispetto del criterio del pro rata avrebbe, infatti, imposto che la nuova base di calcolo fosse adottata eventualmente solo per il calcolo della quota pensionistica riferibile alle anzianità contributive maturate successivamente al 2002 e non già con riferimento alla quota relativa all’anzianità contributiva ante delibera che avrebbe dovuto essere calcolata secondo la normativa previgente.

La Suprema Corte di Cassazione, con orientamento granitico, ha, infatti, precisato:

che il rispetto del principio del pro rata con riferimento alle anzianità contributive maturate sino alla data dell’ entrata in vigore dei provvedimenti normativi costituisce un limite interno del legittimo esercizio del potere negli ambiti consentiti (si vedano Cass. Civ. Sez. Lav. n. 22240/2004; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 7010/2005; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 17783/2005 e Cass. Civ. Sez. Lav. n. 11792/2005 nonché, da ultimo, da  Cass. Civ. Sez Lav n 24202/2009, Cass Civ Sez Lav n 25211/2009, Cass Civ Sez Lav n 25212/2009, Cass Civ Sez Lav n 25029/2009, Cass Civ Sez Lav n 25030/2009, Cass Civ Sez Lav n 25301/2009 Cass Civ Sez Lav nn. 8847 e ss del 18 aprile 2011);

che, nell'ambito dei sistemi previdenziali dei liberi professionisti, il criterio del pro rata ha un semplice significato e, cioè che :“ i lavoratori iscritti ad enti previdenziali privatizzati - nel caso di successione, durante il periodo dell'iscrizione, di sistemi diversi di calcolo della pensione -hanno, quindi, diritto - in ossequio, appunto, al principio del pro rata - ad altrettante quote di pensione, da calcolare - in relazione a ciascun periodo dell'anzianità maturata - secondo il sistema, rispettivamente, in vigore.” (così Cass Civ Sez Lav n 24202/2009).

Nel solco tracciato da Cass Civ Sez Lav n. 24202/2009 , ben  45 sentenze (sostanzialmente gemelle) del 18 aprile 2011 hanno esaminato e risolto, in senso favorevole ai professionisti ricorrenti, tutte le questioni controverse che formano oggetto del presente giudizio (sentenze della Cass Civ Sez Lav nn. 8847 e ss del 18 aprile 2011 – in questa sede si producono Cass Civ Sez Lav n 8847/11 in causa CNPR c/ Vacca, Cass Civ Sez Lav n 8849/11 in causa Marsili c/ CNPR e Cass Civ Sez Lav n 8855/11 in causa CNPR c/ Rota).

In particolare, con riferimento alle impugnate disposizioni regolamentari, la Suprema Corte, con le surrichiamate pronunce,  ha enunciato il seguente principio di diritto: "è illegittimo il provvedimento di liquidazione della quota retributiva di pensione (avendo determinato il reddito professionale, su cui liquidare la pensione, non già, com'era in precedenza, sulla base "dei quindici redditi professionali annuali dichiarati dall'iscritto ai fini irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione" ma sulla base della "media di tutti i redditi professionali annuali") perchè effettuato dalla Cassa in violazione della regola del pro rata di cui all'art. 3 comma 12 della legge 335/95 applicabile anche alle pensioni per cui è causa"

La Corte ha dunque ritenuto che l'ampliamento del numero dei redditi da includere in base pensionabile abbia violato il criterio del pro rata in quanto la quota pensionistica riferibile alle anzianità contributive maturate prima della dell'entrata in vigore della delibera che tale incremento ha disposto avrebbe dovuto essere calcolata secondo la normativa allora vigente (che prevedeva il calcolo della pensione con riguardo ad una base pensionabile composta dai migliori quindici redditi dichiarati prima del pensionamento).

Pur se la questione non ha formato oggetto esplicito delle recenti pronunce della Suprema Corte, le considerazioni concernenti la violazione del criterio del pro rata non possono non essere estese anche ai coefficenti di riduzione della pensione di anzianità.

Tali coefficienti, infatti, sono stati deliberati in sede di approvazione della Riforma con deliberazione del Comitato dei Delegati del 20 dicembre 2003 ed applicando le medesime coordinate interpretative avrebbero dovuto e potuto trovare applicazione solo con riguardo alla quota di pensione riferibile all'anzianità contributiva che sarebbe successivamente maturata.

Al contrario quei coefficienti di riduzione hanno trovato e continuano a trovare applicazione in via esclusiva con riguardo alla quota di pensione riferibile all'anzianità contributiva precedente la delibera regolamentare del 20 dicembre 2003, anche se già numerose pronunce di merito hanno condannato la Cassa Ragionieri alla riliquidazione senza applicazione di tali coefficienti.

In tal senso val la pena richiamare un'ulteriore sentenza, a suo modo storica, la n 22240/2004 che, proprio con riferimento ad un'ulteriore delibera regolamentare della Cassa Ragionieri, che aveva introdotto un tetto ad ogni trattamento pensionistico, aveva stabilito che tale delibera fosse illegittima in quanto oltre a violare il criterio del pro rata non costituiva un vero e proprio criterio di dterminazione della pensione ma una riduzione estrinseca del trattamento pensionistico quale sarebbe spettato sulla base delle regole ordinarie di calcolo. 
 
 
 
 
 
 
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