La cassa ragionieri dopo le sentenze del 18 parile 2011 "riapprova" le precedenti delibere modificative del sistema di previdenza, quali gli effetti e quale il senso?
il commento di Anna Campili
Avvocato in Parma
IL COMITATO DEI DELEGATI
DELLA ASSOCIAZIONE
CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
A FAVORE DEI RAGIONIERI E
PERITI COMMERCIALI
DELLA ASSOCIAZIONE
CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
A FAVORE DEI RAGIONIERI E
PERITI COMMERCIALI
Riunione del 24-25 giugno 2011
Visti lo Statuto e i Regolamenti vigenti;
Visto l'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita "All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dallarticolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco ternporale non inferiore ai trenta anni. II bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'econornia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualita e di eqquità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509". Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge” ( “il comma 763”);"
Considerato che l'ultimo periodo del Comma 763 (la "Norma") era stato introdotto per confermare la validità delle deliberazioni degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che parte della magistratura di merito aveva sanzionato come assunte in violazione di
quanto disposto dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativamente al "rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche", nel testo vigente prima della modifica introdotta dal Comma 763;
- Considerato che la Corte costituzionale con ordinanza
124 del 16-30 aprile 2008 e con sentenza n. 236 dell'8-23 ottobre 2009 aveva dichiarato, rispettivamente, la
manifesta inammissibilità e inammissibile la questione di legittimità costituzionale del Comma763, in quanto sono possibili più interpretazioni della stessa disposizione e, in particolare, la Norma può essere intesa come (i) disposizione che “risponde alla ratio - tenuto canto del contenuto precettivo dell'intero comma 763- di salvaguardare e mantenere ferme Ie precedenti regolamentazioni già approvate in sede ministeriale, «anche se in ipotesi illegittime secondo la legge precedente, perché già in linea con i nuovi criteri, ovvero "più rigorose" dal punto di vista dell'arco di tempo di valutazione dell'equilibrio finanziario e del mancato rispetto (...) del criterio del pro-rata, a vantaggio delle generazioni future»"; ma anche che (ii) "il legislatore non ha inteso stabilire alcuna sanatoria generale di qualsiasi violazione di legge commessa in precedenza dagli enti previdenziali privatizzati; che gli atti e le delibere adottati prima dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, rirnangono efficaci e che la loro legittimità deve essere vagliata alla luce del vecchio testo di detta norma per i pensionamenti attuati entro il 2006, ed alla luce del nuovo testo per i pensionamenti successivi, con esiti che possono essere diversi";
- Viste le sentenze di aprile 2011 della Corte di Cassazione, che hanno definitivamente deciso i giudizi azionati nei confronti dell'Associazione dai pensionati che hanno lamentato la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, affermando che “«far salvo» un provvedimento significa che esso non perde efficacia per effetto della nuova legge, ma, non anche, che esso sia conforme a legge, di talché gli atti ed i provvedimenti adottati dagli enti prima della disposizione del 2006 rimangono efficaci e la loro legittimità, per i pensionamenti attuati entro il 2006, come nella specie, deve essere vagliata alla luce del vecchio testo della disposizione in quanto normativa da applicare ratione temporis";
- Considerato che la magistratura di merito si é orientata in prevalenza a favore dell'interpretazione della Norma adottata dalla Corte di Cassazione;
- Ritenuto che l'interpretazione della Norma adottata dalla Corte di Cassazione potrebbe portare parte della magistratura di merito a considerare illegittime le modalità di calcolo delle pensioni previste dal Regolamento di esecuzione vigente anche per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore del Comma 763;
- Ritenuto pertanto opportuno riapprovare le disposizioni che disciplinano le modalità di calcolo delle pensioni, in vigenza del Comma 763, che ha sostituito la disposizione che imponeva il "rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate" l'indicazione "avendo presente principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate... e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni", al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario di lungo termine, avuto presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate e tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni;
Su proposta del Presidente;
DELIBERA
1. E' approvato il Regolamento di esecuzione nel testo
vigente quale risulta dalle deliberazioni di adozione e di modifica del Regolamento stesso e approvate dai Ministeri vigilanti;
2. La presente deliberazione deve essere trasmessa ai Ministeri vigilanti, come previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
COMMENTO DI ANNA CAMPILII
Avvocato in Parma
La delibera adottata dalla CNPR in data 24-25 giugno 2011 dispone : “E' approvato il Regolamento di esecuzione nel testo vigente quale risulta dalle deliberazioni di adozione e di modifica del Regolamento stesso e approvate dai Ministeri vigilanti”.
Volendo interpretare la laconica disposizione ed individuarne gli effetti, si nota anzitutto che la nuova approvazione del Regolamento previgente avviene, come spiega il preambolo, in forza di una diversa base normativa, costituita dalla legge 296/06, articolo unico, comma 763, il quale ha ampliato i poteri accordati alle Casse professionali dalla legge finanziaria 336/96, articolo 3, comma 12, poteri che nella versione previgente erano delimitati dalla tipologia dei provvedimenti consentiti e, nell’ambito di questi, dalla cogente osservanza del principio del pro rata -che significa “rispetto del maturato economico e giuridico alla data della introduzione delle riforme”- mentre, nella versione modificata dal comma 763 in esame, il principio del pro rata dev’essere “tenuto presente” unitamente ai criteri della gradualità delle riforme e dell’equità fra generazioni.
Le delibere adottare dalla CNPR negli anni 2002 e 2003, che sono sfociate (dopo modifiche, ripensamenti e norme transitorie) nel regolamento entrato in vigore dal 01.01.2004 sono state dichiarate illegittime dalla suprema Corte con le sentenze n. 22240/04 e 20235/10 e recentemente con 45 “sentenze gemelle” pronunciate proprio contro la CNPR all’udienza del 06.04.2011 (il pro rata day), di cui le prime 11 -depositate in data 18.04.11- hanno numeri sequenziali da 8846 a 8856.
Il principio da applicare è il seguente (tratto dalla sentenza 8855/11 ed enunciato dalla Corte di cassazione anche nelle altre 44 sentenze gemelle del 2011:
“E’ illegittimo il provvedimento di liquidazione della quota retributiva di pensione (avendo determinato il reddito professionale, su cui liquidare la pensione, non già, com'era in precedenza, sulla base "dei quindici redditi professionali annuali dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione", ma sulla base della "media di tutti i redditi professionali annuali") perché effettuato dalla Cassa in violazione della regola del pro rata di cui all'art. 3 comma 12 della legge 335/95 applicabile anche alle pensioni per cui è causa; il disposto dell'art. 1 comma 763 della legge 296/2006 va interpretato nel senso che la disposta salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al d.lgs. 509/94 ed approvati dai Ministeri vigilanti, non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione”.
Lo stesso principio del pro rata vale a bocciare il coefficiente di neutralizzazione, applicato su tutta l’anzianità assicurativa pregressa maturata fino al 31.12.2003 proprio nel momento in cui il sistema reddituale veniva soppresso dal 01.01.2004 e quindi l’intera quota reddituale era già maturata ed acquisita.
Dunque, a causa della violazione del principio del pro rata, sono annullate le delibere trasfuse nel regolamento del 01.01.2004 agli articoli 50 comma 2 sulla media reddituale e 53, comma 4 sul coefficiente di neutralizzazione.
Ora la delibera del giugno 2011 approva nuovamente il regolamento nella versione originaria in quanto la CNPR ritiene che la nuova formulazione del comma 12° dell’art. 3 della legge 335/95 (disposta dal comma 763 della legge 296/06) abbia fatto venir meno la cogenza del principio del pro rata. Se questo sia vero si vedrà in seguito.
Ma per ora ci limitiamo a rilevare che questa delibera, in quanto adottata in virtù di una nuova base normativa diversa dalla precedente, è nuova e non retroattiva, sicché si applica alle pensioni aventi decorrenza dal 01.07.2011.
Le pensioni liquidate anteriormente sotto la vigenza del regolamento del 01.01.2004 sono in realtà disciplinate dal regolamento precedente del 2001, in quanto gli articoli 50 e 53 del regolamento del 2004 sono stati annullati dalla Corte di cassazione.
Altro effetto della delibera del giugno 2011 consiste nella eliminazione di un filone di contenzioso. E’ accaduto che alcuni giudici hanno ritenuto che le vecchie delibere degli anni 2002 e 2003, nate illegittime per violazione del principio del pro rata, siano diventate legittime dopo l’entrata in vigore della legge 296/06, che ha soppresso la cogenza del principio del pro rata. Altri Giudici invece (si segnala in particolare la sentenza 1192/10 della Corte d’appello di Torino) hanno evidenziato che le pensioni accordate dalla CNPR dopo il 2007, in base alle delibere degli anni 2002 e 2003, non rispondono nemmeno ai requisiti richiesti dal comma 763, col quale il pro rata non è stato abolito ma solo affievolito ed è stato aggiunto il criterio della gradualità, criteri entrambi assenti in quelle delibere. Si deve aggiungere che il comma 763 è una norma di delegificazione, la quale presuppone l’esercizio del potere normativo delegato e pertanto non è autoapplicativa.
La nuova delibera in commento ha risolto il contrasto giurisprudenziale nel senso che le vecchie delibere non sono automaticamente diventate legittime a causa dell’entrata in vigore del comma 763, altrimenti non vi sarebbe stata alcuna necessità di esercitare i poteri normativi delegati.
vigente quale risulta dalle deliberazioni di adozione e di modifica del Regolamento stesso e approvate dai Ministeri vigilanti;
2. La presente deliberazione deve essere trasmessa ai Ministeri vigilanti, come previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
COMMENTO DI ANNA CAMPILII
Avvocato in Parma
La delibera adottata dalla CNPR in data 24-25 giugno 2011 dispone : “E' approvato il Regolamento di esecuzione nel testo vigente quale risulta dalle deliberazioni di adozione e di modifica del Regolamento stesso e approvate dai Ministeri vigilanti”.
Volendo interpretare la laconica disposizione ed individuarne gli effetti, si nota anzitutto che la nuova approvazione del Regolamento previgente avviene, come spiega il preambolo, in forza di una diversa base normativa, costituita dalla legge 296/06, articolo unico, comma 763, il quale ha ampliato i poteri accordati alle Casse professionali dalla legge finanziaria 336/96, articolo 3, comma 12, poteri che nella versione previgente erano delimitati dalla tipologia dei provvedimenti consentiti e, nell’ambito di questi, dalla cogente osservanza del principio del pro rata -che significa “rispetto del maturato economico e giuridico alla data della introduzione delle riforme”- mentre, nella versione modificata dal comma 763 in esame, il principio del pro rata dev’essere “tenuto presente” unitamente ai criteri della gradualità delle riforme e dell’equità fra generazioni.
Le delibere adottare dalla CNPR negli anni 2002 e 2003, che sono sfociate (dopo modifiche, ripensamenti e norme transitorie) nel regolamento entrato in vigore dal 01.01.2004 sono state dichiarate illegittime dalla suprema Corte con le sentenze n. 22240/04 e 20235/10 e recentemente con 45 “sentenze gemelle” pronunciate proprio contro la CNPR all’udienza del 06.04.2011 (il pro rata day), di cui le prime 11 -depositate in data 18.04.11- hanno numeri sequenziali da 8846 a 8856.
Il principio da applicare è il seguente (tratto dalla sentenza 8855/11 ed enunciato dalla Corte di cassazione anche nelle altre 44 sentenze gemelle del 2011:
“E’ illegittimo il provvedimento di liquidazione della quota retributiva di pensione (avendo determinato il reddito professionale, su cui liquidare la pensione, non già, com'era in precedenza, sulla base "dei quindici redditi professionali annuali dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione", ma sulla base della "media di tutti i redditi professionali annuali") perché effettuato dalla Cassa in violazione della regola del pro rata di cui all'art. 3 comma 12 della legge 335/95 applicabile anche alle pensioni per cui è causa; il disposto dell'art. 1 comma 763 della legge 296/2006 va interpretato nel senso che la disposta salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al d.lgs. 509/94 ed approvati dai Ministeri vigilanti, non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione”.
Lo stesso principio del pro rata vale a bocciare il coefficiente di neutralizzazione, applicato su tutta l’anzianità assicurativa pregressa maturata fino al 31.12.2003 proprio nel momento in cui il sistema reddituale veniva soppresso dal 01.01.2004 e quindi l’intera quota reddituale era già maturata ed acquisita.
Dunque, a causa della violazione del principio del pro rata, sono annullate le delibere trasfuse nel regolamento del 01.01.2004 agli articoli 50 comma 2 sulla media reddituale e 53, comma 4 sul coefficiente di neutralizzazione.
Ora la delibera del giugno 2011 approva nuovamente il regolamento nella versione originaria in quanto la CNPR ritiene che la nuova formulazione del comma 12° dell’art. 3 della legge 335/95 (disposta dal comma 763 della legge 296/06) abbia fatto venir meno la cogenza del principio del pro rata. Se questo sia vero si vedrà in seguito.
Ma per ora ci limitiamo a rilevare che questa delibera, in quanto adottata in virtù di una nuova base normativa diversa dalla precedente, è nuova e non retroattiva, sicché si applica alle pensioni aventi decorrenza dal 01.07.2011.
Le pensioni liquidate anteriormente sotto la vigenza del regolamento del 01.01.2004 sono in realtà disciplinate dal regolamento precedente del 2001, in quanto gli articoli 50 e 53 del regolamento del 2004 sono stati annullati dalla Corte di cassazione.
Altro effetto della delibera del giugno 2011 consiste nella eliminazione di un filone di contenzioso. E’ accaduto che alcuni giudici hanno ritenuto che le vecchie delibere degli anni 2002 e 2003, nate illegittime per violazione del principio del pro rata, siano diventate legittime dopo l’entrata in vigore della legge 296/06, che ha soppresso la cogenza del principio del pro rata. Altri Giudici invece (si segnala in particolare la sentenza 1192/10 della Corte d’appello di Torino) hanno evidenziato che le pensioni accordate dalla CNPR dopo il 2007, in base alle delibere degli anni 2002 e 2003, non rispondono nemmeno ai requisiti richiesti dal comma 763, col quale il pro rata non è stato abolito ma solo affievolito ed è stato aggiunto il criterio della gradualità, criteri entrambi assenti in quelle delibere. Si deve aggiungere che il comma 763 è una norma di delegificazione, la quale presuppone l’esercizio del potere normativo delegato e pertanto non è autoapplicativa.
La nuova delibera in commento ha risolto il contrasto giurisprudenziale nel senso che le vecchie delibere non sono automaticamente diventate legittime a causa dell’entrata in vigore del comma 763, altrimenti non vi sarebbe stata alcuna necessità di esercitare i poteri normativi delegati.
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