Con la recentissima sentenza n 25300 del 1 dicembre 2009, la Suprema Corte ha dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà di cui all'art. 40 del regolamento di attuazione della Cassa Ragionieri così come introdotto con la delibera di riforma del 20 dicembre 2003.
La Suprema Corte ha concluso per l'illegittimità di tale contributo di solidarietà sul rilievo della sua eccedenza dall'ambito dei poteri normativi riconosciuti alle Casse privatizzate dall'art. 3 comma 12 nel testo vigente all'epoca della delibera (testo recentemente innovato dall'art. 1 comma 763 della Finanziaria 2007).
La Suprema Corte ha confermato il proprio precedente orientamento nel senso di ritenere una sorta di numerus clausus i provvedimenti che gli enti previdenziali privatizzati sono legittimati ad adottare a mente della richiamata disposizione di legge e nel senso di ritenere l'obbligo del rispetto del pro rata come vincolo ineludibile di ogni atto normativo che incida sugli ordinamenti di previdenza degli enti del comparto.
Sulla base di tali premesse la Corte ha ritenuto:
a) che il contributo di solidarietà non rientri nel novero dei provvedimenti adottabili ex art. 3 comma 12 della L. n. 335 del 1995
b) che il contributo di solidarietà risolvendosi in una limitazione del trattamento pensionistico già liquidato non può che risolversi in una violazione del principio del pro rata.
La sentenza n 25300 del 2009 è coeva ad una serie di pronunce con le quali la Suprema Corte ha analogamente dichiarato l'ilelgittimità del contributo di solidarietà introdotto dalal Cassa Comemrcialisti.
La Suprema Corte ha concluso per l'illegittimità di tale contributo di solidarietà sul rilievo della sua eccedenza dall'ambito dei poteri normativi riconosciuti alle Casse privatizzate dall'art. 3 comma 12 nel testo vigente all'epoca della delibera (testo recentemente innovato dall'art. 1 comma 763 della Finanziaria 2007).
La Suprema Corte ha confermato il proprio precedente orientamento nel senso di ritenere una sorta di numerus clausus i provvedimenti che gli enti previdenziali privatizzati sono legittimati ad adottare a mente della richiamata disposizione di legge e nel senso di ritenere l'obbligo del rispetto del pro rata come vincolo ineludibile di ogni atto normativo che incida sugli ordinamenti di previdenza degli enti del comparto.
Sulla base di tali premesse la Corte ha ritenuto:
a) che il contributo di solidarietà non rientri nel novero dei provvedimenti adottabili ex art. 3 comma 12 della L. n. 335 del 1995
b) che il contributo di solidarietà risolvendosi in una limitazione del trattamento pensionistico già liquidato non può che risolversi in una violazione del principio del pro rata.
La sentenza n 25300 del 2009 è coeva ad una serie di pronunce con le quali la Suprema Corte ha analogamente dichiarato l'ilelgittimità del contributo di solidarietà introdotto dalal Cassa Comemrcialisti.