Art 16 Costituzione

 
Art. 16 Cost.

[I] Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
[II] Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

L'art. 16 Cost sancisce e tutela il diritto alla libertà di circolazione e soggiorno stabilendo le condizioni per l'eventuale sua limitazione per via legislativa. In tale senso l'art. 16 Cost pone una riserva di legge rinforzata in quanto il Legislatore può stabilire dei limiti alla libertà di circolazione e soggiorno solo: "in via generale per motivi di sanità e sicurezza", delegando, all'uopo, anche l'autorità amministrativa (in ciò distinguendosi perciò dalla riserva di legge di cui all'art. 13 Cost relativa alla libertà personale).

Il secondo comma prevede che ogni cittadino possa allontanarsi sal territorio e farvi rientro salvi gli obblighi di legge.
 
Il diritto di libera circolazione e soggiorno di cui all'art. 14 Cost si estrinseca dunque:

a) nella libertà di circolare nel territorio dello Stato;

b) nella libertà di fissare ovunque nel territorio dello Stato la propria residenza;

c) nella facoltà di espatriare o emigrare e di rientrare nel territorio.

Va segnalato che il diritto sancito dall'art. 16 della Cost è riconosciuto solo ai cittadini e non a tutti.

Per i cittadini dell'Unione Europea operano gli artt. 49 - 55 del TFUE che riconoscono, oltre alla libertà di circolazione, la libertà di stabilimento ossia il diritto di svolgere, senza restrizioni dovute alla diversa cittadinanza, attività lavorative in ciascuno degli Stati membri.

In materia di libertà di circolazione e soggiorno, occorre altresì sottolineare come l'art. 120 della Cost vieta alle regioni l'adozione di provvedimenti di ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni. Ne consegue che un'eventuale Legge regionale che contemplasse disposizioni con effetti di ostacolo alla libera circolazione di persone e cose dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima.

La riserva di legge di cui all'art. 16 Cost, pur essendo rinforzata, viene comunemente interpretata come riserva relativa legittimando, sia pure solo per motivi di sicurezza e sanità, l'adozione di provvedimenti amministrativi generali ed astratti che limitino parzialmente la libertà di circolazione e/o soggiorno.

Tra le libertà di circolazione dei cittadini ricordiamo la Legge n 1423 del 27 dicembre 1956 che consente all'autorità giudiziaria di vietare il soggiorno in uno o più comuni diversi da quelli di residenza o dimora abituale, nonchè di imporre l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
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