Art 17 Costituzione


Art. 18 Cost
ART 17 Cost

[I] I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
[II] Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
[III]Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

 

L'art. 17 Cost riconosce e tutela la libertà di riunione quale diritto espressamente riconosciuto e garantito solo ai cittadini.

Il diritto di riunirsi consiste nella facoltà di darsi convegno, temporaneamente e volontariamente, in un luogo determinato.

Le riunioni possono assumere forme diverse:

assembramenti: cioè riunioni occasionali che traggono origine da circostanze impreviste;

dimostrazioni: cioè riunioni finalizzate alla manifestazione di determinate posizioni ed opinioni;

cortei
: cioè riunioni in movimento.

Ulteriore fondamentale distiznione che rileva anche sotto il profilo dell'ambito della tutela riconosciuta dall'art. 17 Cost è quella che concerne il luogo ove si svolgono le riunioni.

Esse possono, dunque, essere:

private, ove si svolgano in luoghi privati dove cioè il titolare abbia lo ius excludendi nei confronti degli altri;

aperte al pubblico
, ove si svolgano in luoghi accessibili a chiunque nel rispetto di specifiche prescrizioni di disciplina delle modalità e dei termini dell'ingresso;

pubbliche, ove si svolgano in luoghi nei quali chiunque possa accedere.

L'art. 17 Cost stabilisce le condizioni per il concreto esercizio del diritto di riunione.

In primo luogo, ed in via generale, le riunioni debbono essere pacifiche e svolgersi senza la presenza di armi. Secondo autorevole opinione, ove, nell'ambito della riunione, sia accertata la presenza di soggetti che detengano delle armi, l'Autorità di pubblica sicurezza sarà tenuta ad allontanare il soggetto in questione ma non è legittimata, perciò solo, a sciogliere la riunione.

Per le riunioni in luogo privato o aperto al pubblico, non occorre la preventiva richiesta di autorizzazione al questore; preavviso invece richiesto per le riunioni da svolgersi in luogo pubblico. Il preavviso in tale ultima ipotesi è funzionale alla possibilità di un intervento preventivo e di vigilanza da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza ed alla possibilità di opporre un divieto ma solo per: "comprovati motivi di sicurezza ed incolumità pubblica".

Secondo l'opinione dominante, il preavviso per le riunioni in luogo pubblico costituisce esclusivamente un atto di significazione e non già una richiesta di assenso. Ne consegue che l'omesso preavviso non potrà, ex se, determinare lo scioglimento della riunione che si sia ciononostante tenuta. L'Autorità di Pubblica Sicurezza ne potrà vietare il proseguimento non per la mera omissione del preavviso ma solo se vi siano comprovate ragioni di sicurezza e di pericolo per l'incolumità pubblica.

Nell'ambito della libertà di riunione sancita e tutelata dall'art. 17 Cost, si inquadra il diritto di organizzare e di riunirsi in assemblea da parte dei lavoratori nei luoghi di lavoro ex art. 20 della L. n. 300 del 1970.

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