Art 21 della Costituzione annotato con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e con i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità penale in materia di diritto di critica
ART 21 COST
[I] Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
[II] La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
[III] Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
[IV] In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
[V] La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
[VI] Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
[I] Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
[II] La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
[III] Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
[IV] In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
[V] La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
[VI] Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Cassazione penale sez. I 04 luglio 2008 n. 35646
In tema di diffamazione a mezzo stampa, condizioni indispensabili per il corretto esercizio del diritto di critica sono: a) la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni di critica, in quanto - fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze anche marcate - non può essere consentito attribuire a un soggetto specifici comportamenti dallo stesso non tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili; mentre, qualora il fatto risulti obiettivamente falso, la possibilità di applicare la scriminante, sotto il profilo putativo ai sensi dell'art. 59 c.p., presuppone che il giornalista abbia assolto all'onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria e che l'errore circa la verità del fatto non costituisca espressione di negligenza, imperizia o, comunque, di colpa non scusabile, come nel caso in cui il fatto non sia stato sottoposto alle opportune verifiche e ai doverosi controlli; b) l' interesse pubblico alla conoscenza dei fatti; c) la continenza , che deve ritenersi superata quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica; la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio alle esigenze del diritto del giornalista alla cronaca e alla critica impone l'accertamento della verità del fatto riportato e la proporzionalità dei termini adoperati in rapporto all'esigenza di evidenziare la gravità dell'accaduto, quando questo presenti oggettivi profili di interesse pubblico; con la precisazione che, pur essendo consentita una polemica anche intensa su temi di rilievo sociale e politico, esula comunque dalla critica il gratuito attacco morale alla persona.
Corte costituzionale 09 luglio 2009 n. 206
È dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2 bis, del d.l. 30 gennaio 1999 n. 15 nella parte in cui, fa divieto alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare o diffondere un marchio, una denominazione e una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, qualora le stesse abbiano iniziato ad usarli legittimamente prima dell'entrata in vigore della legge stessa. La norma censurata non tiene conto della priorità temporale nell'utilizzazione di un determinato marchio, violando il principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza e la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo stato di diritto. La norma è, dunque, intrinsecamente irrazionale, perché in contrasto con la rubrica, recante "disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo" confligge con la libertà economica di disporre del marchio (art. 41,42 cost.) e con la libertà spettante a tutti di manifestare il proprio pensiero (art. 21 cost.), riducendo l'effettività dell'accesso al mercato delle comunicazioni alle emittenti non aventi dimensioni nazionali.
Corte costituzionale 14 maggio 2008 n. 134
Spetta alla Corte valutare se le dichiarazioni rese dal deputato, di cui la Camera di appartenenza ha dichiarato l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, comma 1, della Costituzione, siano legate da nesso funzionale con le attività svolte dall'interessato nella sua qualità di membro della Camera, ed in particolare se esse siano "sostanzialmente riproduttive di un'opinione espressa in sede parlamentare". Afferma la Corte che il mero contesto politicoo o, in ogni modo, l'attinenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, non connota di per sé le dichiarazioni quali espressive della funzione parlamentare. Invero, ove esse non realizzino la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni e quindi non siano il riflesso del particolare contributo che ciascun deputato apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti, esse devono essere considerate come un diverso contributo al dibattito politico, riferito alla pubblica opinione usufruendo della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 cost.
Corte costituzionale 04 maggio 2007 n. 152
Non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, oggetto del procedimento civile pendente dinanzi al tribunale di Isernia, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, perciò, insindacabili ex art. 68 comma 1 cost., con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità del 26 novembre 2003. Premesso che per la sussistenza del nesso funzionale fra le dichiarazioni rese "extra moenia" e la funzione parlamentare sono necessari i due requisiti del legame temporale e della sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, nella specie difetta tale nesso, poiché nella proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, cui rinvia la delibera di insindacabilità, non si rinviene alcun riferimento ad atti tipici del parlamentare, dovendosi escludere che il mero "contesto politico", o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale, entro cui le dichiarazioni si possono collocare, valga in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti, ma una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 cost.
Corte costituzionale 19 novembre 2004 n. 347
Le dichiarazioni rese da un senatore o da un deputato fuori della sede parlamentare, ritenute da un cittadino lesive della propria reputazione, in tanto sono coperte dalla garanzia di insindacabilità ex art. 68, comma 1, cost., in quanto un "nesso funzionale" le colleghi ad atti già posti dal loro autore nell'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento, mentre sono irrilevanti sia gli atti di altri parlamentari sia quelli compiuti dall'autore delle dichiarazioni, ma in epoca ad esse posteriore. Ciò non toglie però che questi atti - pur irrilevanti nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto inidonei a rendere operante la garanzia di insindacabilità e quindi a impedire che il membro del Parlamento sia chiamato a rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria delle dichiarazioni fatte fuori della sede parlamentare - ben possano rilevare in tale diverso giudizio, nel quale il giudice deve, tra l'altro, accertare se le dichiarazioni del parlamentare siano state eventualmente ispirate da intento politico e non diffamatorio e se le stesse dichiarazioni integrino gli estremi del reato, ovvero concretino la manifestazione del diritto di critica politica, di cui egli, al pari di qualsiasi altro soggetto, fruisce ai sensi dell'art. 21 cost., ed in cui è certamente compresa anche la critica nei confronti dell'operato della magistratura.
Corte Costituzionale 07 maggio 2002 n. 155
Non è fondata, in riferimento agli art. 3 e 21 cost., la q.l.c. dell'art. 7 l. 22 febbraio 2000 n. 28, nella parte in cui, stabilendo limitazioni alla propaganda elettorale non previste per la stampa periodica, introdurrebbe una irragionevole discriminazione in danno delle imprese radiotelevisive, in quanto la più incisiva disciplina della propaganda elettorale effettuata con il mezzo radiotelevisivo, rispondente alla finalità di impedire qualsiasi improprio condizionamento nella formazione della volontà degli elettori, trova ragione nel riconoscimento della particolare natura del mezzo di comunicazione usato e della peculiare diffusività e pervasività del messaggio televisivo; sicché la diversa e meno rigorosa disciplina adottata per la stampa periodica, non può costituire adeguato "tertium comparationis", sotto il profilo della allegata disparità di trattamento, che all'evidenza non sussiste considerate le differenti caratteristiche e la disomogeneità dei mezzi in comparazione.
Corte Costituzionale 07 maggio 2002 n. 155
Non è fondata, in riferimento agli art. 3 e 21 cost., la q.l.c. degli art. 1, 2, 3, 4 e 5 l. 22 febbraio 2000 n. 28, nelle parti in cui, imponendo alle emittenti radiotelevisive di assicurare la parità tra le varie forze politiche nei programmi di comunicazione politica durante le campagne elettorali e nei periodi non elettorali, impedirebbero alle emittenti stesse di qualificarsi attraverso l'affermazione di propri orientamenti, atteso che l'obbligo di effettuare "programmi politici paritari" incide su modalità organizzative, che non toccano la libertà di espressione, se non sotto il profilo del dovere di osservare un comportamento neutrale e imparziale, dovere discendente dal regime di concessione radiotelevisiva, ordinato alla tutela del generale interesse costituzionale a un'informazione e a una formazione consapevole della volontà del cittadino-utente.
Corte costituzionale 12 luglio 2001 n. 243
È costituzionalmente illegittimo l'art. 271 c.p. (associazioni antinazionali), il quale punisce le condotte di promozione, costituzione, organizzazione e direzione delle associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono attività dirette a distruggere o deprimere il sentimento nazionale. Le considerazioni che hanno portato a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 272 comma 2 c.p. (Propaganda antinazionale) - e cioè che "il sentimento nazionale" costituisce soltanto un dato spirituale che, sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza di ciascuno, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealità, sicché la relativa propaganda (non indirizzata a suscitare violente reazioni, nè rivolta a vilipendere la nazione o a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la Patria, od a menomare altri beni costituzionalmente garantiti) non poteva essere vietata senza che si profilasse il contrasto con la libertà di cui all'art. 21 cost. - forniscono sufficiente ragione per addivenire a pari conclusione anche riguardo al reato che vieta le associazioni per l'attività diretta sempre al fine di "distruggere o deprimere il sentimento nazionale". Invero, se non è illecito penale che il singolo svolga opera di propaganda tesa a tale scopo, non può costituire illecito neppure l'attività associativa volta a compiere ciò che è consentito all'individuo.
Corte costituzionale 07 dicembre 1994 n. 420
È illegittimo, per violazione degli art. 3 e 21 cost., l'art. 15, comma 4 l. 6 agosto 1990 n. 223, nella parte in cui consente ad uno stesso soggetto di esser titolare di tre delle nove concessioni per reti televisive su scala nazionale assentibili ai privati.
Il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 cost., implica indefettibilmente il pluralismo delle fonti e importa per il legislatore il vincolo di emettere norme preordinate ad impedire la formazione di posizioni dominanti, al fine di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse. Pertanto deve essere evitata la formazione di una posizione preminente di un soggetto o gruppo privato. Tale posizione causa la riduzione dell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero di coloro che sono privi delle condizioni tecniche ed economiche. Non è sufficiente a bilanciare la posizione preminente del privato la presenza di un organismo concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo.
Corte costituzionale 19 dicembre 1991 n. 467
È costituzionalmente illegittimo l'art. 8 comma 3 l. 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non prevede che l'espiazione della pena da parte di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici concessi dalla suddetta legge, rifiuta, in tempo di pace, per i motivi di coscienza indicati nell'art. 1 della predetta legge, il servizio militare di leva, dopo averlo assunto, esonera dalla prestazione del servizio militare: poiché la libertà di coscienza è valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall'assolvimento di doveri pubblici (obiezione di coscienza), il trattamento sanzionatorio degli illeciti - configurabili al di fuori dell'ammissione a tali esenzioni - è irragionevole e contrasta con la tutela della libertà di coscienza, se prevede l'esonero dal servizio militare - in seguito all'espiazione di pena - solo per il reato di rifiuto del servizio militare di leva e non anche nel caso di manifestazione del rifiuto (nella specie: mediante reati militari di disobbedienza e di omessa presentazione in servizio) durante il servizio militare; le due ipotesi non tollerano diversità di trattamento, quanto all'esonero conseguente all'espiazione di pena, perché il momento in cui l'obiezione viene manifestata non può costituire un ragionevole criterio di differenziazione.
Cassazione penale sez. V 26 settembre 2012 n. 41249
L'intreccio del dovere del giornalista di informare e del diritto del cittadino di essere informato merita rilevanza e tutela costituzionale se ha come base e come finalità la verità e la sua diffusione. Se manca questa base di lancio, se non c'è verità, ma calcolata e calibrata sua alterazione, finalizzata a disinformare e a creare inesistenti responsabilità e a infliggere fantasiose condanne agli avversari, il richiamo a nobili e intangibili principi di libertà è intrinsecamente offensivo per la collettività e storicamente derisorio. Non può avere alcun riconoscimento l'invocato diritto di mentire, al fine di esercitare la libertà di opinione (la Corte si è così pronunciata confermando la condanna inflitta ad un direttore di quotidiano in merito alla pubblicazione di due articoli diffamatorio nei confronti di un giudice, additato come responsabile dell'aborto operato su una bambina di 13 anni. I fatti riportati negli articoli - uno di cronaca, l'altro di commento - non erano però corrispondenti alla realtà).
Cassazione penale sez. V 05 luglio 2012 n. 38437
Nel nostro sistema, che tutela a livello costituzionale la libera manifestazione del pensiero di qualsiasi cittadino e la libertà di stampa, la critica degli atti politici, ed in particolare delle deliberazioni degli organi rappresentativi, e dei comportamenti degli uomini politici deve essere la più ampia possibile perché essa garantisce il pieno dispiegarsi della dialettica democratica e consente ai cittadini di formarsi opinioni precise su i vari accadimenti; la critica può anche essere molto aspra, irriverente ed anche ironica, a condizione, però, che siano rispettati i canoni dell'interesse pubblico della notizia e/o vicenda criticata, che i presupposti di fatto esposti a critica siano veri e che vi sia continenza espositiva, anche se la durezza dello scontro politico e sindacale consente critiche anche molto pungenti e l'utilizzo di frasi ed immagini che siano tali da catturare l'interesse anche del lettore e dell'ascoltatore distratti (fattispecie relativa agli articoli apparsi su un quotidiano circa il permesso ottenuto in tempi brevi da un noto politico per la costruzione di un manufatto sepolcrale).
Cassazione penale sez. V 26 gennaio 2010 n. 11277
In tema di diffamazione, a fronte di un'accertata non veridicità del fatto diffamatorio, non potrebbe valere, per fondare l'esimente del diritto di critica nella forma putativa, il mero "intimo convincimento" dell'imputato circa la verità del fatto, occorrendo, invece, l'assolvimento da parte dell'imputato dell'onere di esaminare, controllare e verificare il fatto, in modo da superare ogni dubbio, ma non essendo, a tal fine, sufficiente un generico affidamento sia pure in buona fede: il giudice, in tal caso, per poter applicare l'esimente, deve spiegare le ragioni per le quali, in via di fatto, possa ritenersi provato che l'imputato, nel formulare l'accusa di un fatto non vero, abbia comunque ottemperato al proprio dovere di diligenza nella formulazione di un'accusa da lui però ritenuta fondata.
Cassazione penale sez. V 17 luglio 2009 n. 45051
Con riferimento all'ipotesi della diffamazione a mezzo mass media, la libertà, precipua espressione del diritto di manifestazione del pensiero sancito dall'art. 21 cost., comporta la compressione dei beni giuridici della riservatezza, dell'onore e della reputazione, che attenendo alla sfera dei diritti della persona, hanno pur essi dignità costituzionale (art. 2 e 3 cost.). Attualità della notizia ed attualità dell'interesse pubblico costituiscono risvolti di una delle condizioni alle quali è subordinato l'esercizio del diritto di cronaca o di critica che, sostanziando quel presidio costituzionale, giustifica il sacrificio degli anzidetti beni giuridici.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, condizioni indispensabili per il corretto esercizio del diritto di critica sono: a) la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni di critica, in quanto - fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze anche marcate - non può essere consentito attribuire a un soggetto specifici comportamenti dallo stesso non tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili; mentre, qualora il fatto risulti obiettivamente falso, la possibilità di applicare la scriminante, sotto il profilo putativo ai sensi dell'art. 59 c.p., presuppone che il giornalista abbia assolto all'onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria e che l'errore circa la verità del fatto non costituisca espressione di negligenza, imperizia o, comunque, di colpa non scusabile, come nel caso in cui il fatto non sia stato sottoposto alle opportune verifiche e ai doverosi controlli; b) l' interesse pubblico alla conoscenza dei fatti; c) la continenza , che deve ritenersi superata quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica; la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio alle esigenze del diritto del giornalista alla cronaca e alla critica impone l'accertamento della verità del fatto riportato e la proporzionalità dei termini adoperati in rapporto all'esigenza di evidenziare la gravità dell'accaduto, quando questo presenti oggettivi profili di interesse pubblico; con la precisazione che, pur essendo consentita una polemica anche intensa su temi di rilievo sociale e politico, esula comunque dalla critica il gratuito attacco morale alla persona.
Corte costituzionale 09 luglio 2009 n. 206
È dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2 bis, del d.l. 30 gennaio 1999 n. 15 nella parte in cui, fa divieto alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare o diffondere un marchio, una denominazione e una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, qualora le stesse abbiano iniziato ad usarli legittimamente prima dell'entrata in vigore della legge stessa. La norma censurata non tiene conto della priorità temporale nell'utilizzazione di un determinato marchio, violando il principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza e la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo stato di diritto. La norma è, dunque, intrinsecamente irrazionale, perché in contrasto con la rubrica, recante "disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo" confligge con la libertà economica di disporre del marchio (art. 41,42 cost.) e con la libertà spettante a tutti di manifestare il proprio pensiero (art. 21 cost.), riducendo l'effettività dell'accesso al mercato delle comunicazioni alle emittenti non aventi dimensioni nazionali.
Corte costituzionale 14 maggio 2008 n. 134
Spetta alla Corte valutare se le dichiarazioni rese dal deputato, di cui la Camera di appartenenza ha dichiarato l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, comma 1, della Costituzione, siano legate da nesso funzionale con le attività svolte dall'interessato nella sua qualità di membro della Camera, ed in particolare se esse siano "sostanzialmente riproduttive di un'opinione espressa in sede parlamentare". Afferma la Corte che il mero contesto politicoo o, in ogni modo, l'attinenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, non connota di per sé le dichiarazioni quali espressive della funzione parlamentare. Invero, ove esse non realizzino la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni e quindi non siano il riflesso del particolare contributo che ciascun deputato apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti, esse devono essere considerate come un diverso contributo al dibattito politico, riferito alla pubblica opinione usufruendo della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 cost.
Corte costituzionale 04 maggio 2007 n. 152
Non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, oggetto del procedimento civile pendente dinanzi al tribunale di Isernia, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, perciò, insindacabili ex art. 68 comma 1 cost., con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità del 26 novembre 2003. Premesso che per la sussistenza del nesso funzionale fra le dichiarazioni rese "extra moenia" e la funzione parlamentare sono necessari i due requisiti del legame temporale e della sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, nella specie difetta tale nesso, poiché nella proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, cui rinvia la delibera di insindacabilità, non si rinviene alcun riferimento ad atti tipici del parlamentare, dovendosi escludere che il mero "contesto politico", o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale, entro cui le dichiarazioni si possono collocare, valga in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti, ma una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 cost.
Corte costituzionale 19 novembre 2004 n. 347
Le dichiarazioni rese da un senatore o da un deputato fuori della sede parlamentare, ritenute da un cittadino lesive della propria reputazione, in tanto sono coperte dalla garanzia di insindacabilità ex art. 68, comma 1, cost., in quanto un "nesso funzionale" le colleghi ad atti già posti dal loro autore nell'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento, mentre sono irrilevanti sia gli atti di altri parlamentari sia quelli compiuti dall'autore delle dichiarazioni, ma in epoca ad esse posteriore. Ciò non toglie però che questi atti - pur irrilevanti nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto inidonei a rendere operante la garanzia di insindacabilità e quindi a impedire che il membro del Parlamento sia chiamato a rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria delle dichiarazioni fatte fuori della sede parlamentare - ben possano rilevare in tale diverso giudizio, nel quale il giudice deve, tra l'altro, accertare se le dichiarazioni del parlamentare siano state eventualmente ispirate da intento politico e non diffamatorio e se le stesse dichiarazioni integrino gli estremi del reato, ovvero concretino la manifestazione del diritto di critica politica, di cui egli, al pari di qualsiasi altro soggetto, fruisce ai sensi dell'art. 21 cost., ed in cui è certamente compresa anche la critica nei confronti dell'operato della magistratura.
Corte Costituzionale 07 maggio 2002 n. 155
Non è fondata, in riferimento agli art. 3 e 21 cost., la q.l.c. dell'art. 7 l. 22 febbraio 2000 n. 28, nella parte in cui, stabilendo limitazioni alla propaganda elettorale non previste per la stampa periodica, introdurrebbe una irragionevole discriminazione in danno delle imprese radiotelevisive, in quanto la più incisiva disciplina della propaganda elettorale effettuata con il mezzo radiotelevisivo, rispondente alla finalità di impedire qualsiasi improprio condizionamento nella formazione della volontà degli elettori, trova ragione nel riconoscimento della particolare natura del mezzo di comunicazione usato e della peculiare diffusività e pervasività del messaggio televisivo; sicché la diversa e meno rigorosa disciplina adottata per la stampa periodica, non può costituire adeguato "tertium comparationis", sotto il profilo della allegata disparità di trattamento, che all'evidenza non sussiste considerate le differenti caratteristiche e la disomogeneità dei mezzi in comparazione.
Corte Costituzionale 07 maggio 2002 n. 155
Non è fondata, in riferimento agli art. 3 e 21 cost., la q.l.c. degli art. 1, 2, 3, 4 e 5 l. 22 febbraio 2000 n. 28, nelle parti in cui, imponendo alle emittenti radiotelevisive di assicurare la parità tra le varie forze politiche nei programmi di comunicazione politica durante le campagne elettorali e nei periodi non elettorali, impedirebbero alle emittenti stesse di qualificarsi attraverso l'affermazione di propri orientamenti, atteso che l'obbligo di effettuare "programmi politici paritari" incide su modalità organizzative, che non toccano la libertà di espressione, se non sotto il profilo del dovere di osservare un comportamento neutrale e imparziale, dovere discendente dal regime di concessione radiotelevisiva, ordinato alla tutela del generale interesse costituzionale a un'informazione e a una formazione consapevole della volontà del cittadino-utente.
Corte costituzionale 12 luglio 2001 n. 243
È costituzionalmente illegittimo l'art. 271 c.p. (associazioni antinazionali), il quale punisce le condotte di promozione, costituzione, organizzazione e direzione delle associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono attività dirette a distruggere o deprimere il sentimento nazionale. Le considerazioni che hanno portato a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 272 comma 2 c.p. (Propaganda antinazionale) - e cioè che "il sentimento nazionale" costituisce soltanto un dato spirituale che, sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza di ciascuno, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealità, sicché la relativa propaganda (non indirizzata a suscitare violente reazioni, nè rivolta a vilipendere la nazione o a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la Patria, od a menomare altri beni costituzionalmente garantiti) non poteva essere vietata senza che si profilasse il contrasto con la libertà di cui all'art. 21 cost. - forniscono sufficiente ragione per addivenire a pari conclusione anche riguardo al reato che vieta le associazioni per l'attività diretta sempre al fine di "distruggere o deprimere il sentimento nazionale". Invero, se non è illecito penale che il singolo svolga opera di propaganda tesa a tale scopo, non può costituire illecito neppure l'attività associativa volta a compiere ciò che è consentito all'individuo.
Corte costituzionale 07 dicembre 1994 n. 420
È illegittimo, per violazione degli art. 3 e 21 cost., l'art. 15, comma 4 l. 6 agosto 1990 n. 223, nella parte in cui consente ad uno stesso soggetto di esser titolare di tre delle nove concessioni per reti televisive su scala nazionale assentibili ai privati.
Il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 cost., implica indefettibilmente il pluralismo delle fonti e importa per il legislatore il vincolo di emettere norme preordinate ad impedire la formazione di posizioni dominanti, al fine di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse. Pertanto deve essere evitata la formazione di una posizione preminente di un soggetto o gruppo privato. Tale posizione causa la riduzione dell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero di coloro che sono privi delle condizioni tecniche ed economiche. Non è sufficiente a bilanciare la posizione preminente del privato la presenza di un organismo concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo.
Corte costituzionale 19 dicembre 1991 n. 467
È costituzionalmente illegittimo l'art. 8 comma 3 l. 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non prevede che l'espiazione della pena da parte di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici concessi dalla suddetta legge, rifiuta, in tempo di pace, per i motivi di coscienza indicati nell'art. 1 della predetta legge, il servizio militare di leva, dopo averlo assunto, esonera dalla prestazione del servizio militare: poiché la libertà di coscienza è valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall'assolvimento di doveri pubblici (obiezione di coscienza), il trattamento sanzionatorio degli illeciti - configurabili al di fuori dell'ammissione a tali esenzioni - è irragionevole e contrasta con la tutela della libertà di coscienza, se prevede l'esonero dal servizio militare - in seguito all'espiazione di pena - solo per il reato di rifiuto del servizio militare di leva e non anche nel caso di manifestazione del rifiuto (nella specie: mediante reati militari di disobbedienza e di omessa presentazione in servizio) durante il servizio militare; le due ipotesi non tollerano diversità di trattamento, quanto all'esonero conseguente all'espiazione di pena, perché il momento in cui l'obiezione viene manifestata non può costituire un ragionevole criterio di differenziazione.
Cassazione penale sez. V 26 settembre 2012 n. 41249
L'intreccio del dovere del giornalista di informare e del diritto del cittadino di essere informato merita rilevanza e tutela costituzionale se ha come base e come finalità la verità e la sua diffusione. Se manca questa base di lancio, se non c'è verità, ma calcolata e calibrata sua alterazione, finalizzata a disinformare e a creare inesistenti responsabilità e a infliggere fantasiose condanne agli avversari, il richiamo a nobili e intangibili principi di libertà è intrinsecamente offensivo per la collettività e storicamente derisorio. Non può avere alcun riconoscimento l'invocato diritto di mentire, al fine di esercitare la libertà di opinione (la Corte si è così pronunciata confermando la condanna inflitta ad un direttore di quotidiano in merito alla pubblicazione di due articoli diffamatorio nei confronti di un giudice, additato come responsabile dell'aborto operato su una bambina di 13 anni. I fatti riportati negli articoli - uno di cronaca, l'altro di commento - non erano però corrispondenti alla realtà).
Cassazione penale sez. V 05 luglio 2012 n. 38437
Nel nostro sistema, che tutela a livello costituzionale la libera manifestazione del pensiero di qualsiasi cittadino e la libertà di stampa, la critica degli atti politici, ed in particolare delle deliberazioni degli organi rappresentativi, e dei comportamenti degli uomini politici deve essere la più ampia possibile perché essa garantisce il pieno dispiegarsi della dialettica democratica e consente ai cittadini di formarsi opinioni precise su i vari accadimenti; la critica può anche essere molto aspra, irriverente ed anche ironica, a condizione, però, che siano rispettati i canoni dell'interesse pubblico della notizia e/o vicenda criticata, che i presupposti di fatto esposti a critica siano veri e che vi sia continenza espositiva, anche se la durezza dello scontro politico e sindacale consente critiche anche molto pungenti e l'utilizzo di frasi ed immagini che siano tali da catturare l'interesse anche del lettore e dell'ascoltatore distratti (fattispecie relativa agli articoli apparsi su un quotidiano circa il permesso ottenuto in tempi brevi da un noto politico per la costruzione di un manufatto sepolcrale).
Cassazione penale sez. V 26 gennaio 2010 n. 11277
In tema di diffamazione, a fronte di un'accertata non veridicità del fatto diffamatorio, non potrebbe valere, per fondare l'esimente del diritto di critica nella forma putativa, il mero "intimo convincimento" dell'imputato circa la verità del fatto, occorrendo, invece, l'assolvimento da parte dell'imputato dell'onere di esaminare, controllare e verificare il fatto, in modo da superare ogni dubbio, ma non essendo, a tal fine, sufficiente un generico affidamento sia pure in buona fede: il giudice, in tal caso, per poter applicare l'esimente, deve spiegare le ragioni per le quali, in via di fatto, possa ritenersi provato che l'imputato, nel formulare l'accusa di un fatto non vero, abbia comunque ottemperato al proprio dovere di diligenza nella formulazione di un'accusa da lui però ritenuta fondata.
Cassazione penale sez. V 17 luglio 2009 n. 45051
Con riferimento all'ipotesi della diffamazione a mezzo mass media, la libertà, precipua espressione del diritto di manifestazione del pensiero sancito dall'art. 21 cost., comporta la compressione dei beni giuridici della riservatezza, dell'onore e della reputazione, che attenendo alla sfera dei diritti della persona, hanno pur essi dignità costituzionale (art. 2 e 3 cost.). Attualità della notizia ed attualità dell'interesse pubblico costituiscono risvolti di una delle condizioni alle quali è subordinato l'esercizio del diritto di cronaca o di critica che, sostanziando quel presidio costituzionale, giustifica il sacrificio degli anzidetti beni giuridici.