Articolo 22 della Costituzione Italiana la tutela del nome della cittadinanza e della capacità giuridica con la giurisprudenza della Corte
Art 22 Cost
[I] Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del
nome.
[I] Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del
nome.
Corte costituzionale 11 febbraio 1988 n. 176
Oggetto del diritto dell'individuo all'identità personale, sotto il profilo del diritto al nome, non è la scelta del nome, bensì il "nome per legge attribuito", come si argomenta dall'art. 22 cost., in relazione all'art. 6 c.c. La posizione del figlio nato da matrimonio, del quale la legge attribuisce la paternità al marito della madre (art. 231 c.c.),, non è comparabile con quella del figlio naturale, nel caso previsto dall'art. 262, comma 2, ma soltanto con quella dei figlio naturale, nel caso previsto dal comma 1 dello stesso articolo, nel quale la regola di attribuzione del cognome coincide con quella relativa al figlio legittimo.
Corte costituzionale 31 dicembre 1982 n. 258
Non è manifestamente infondata (sollevata avanti a sè dalla Corte costituzionale) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 comma 2 l. 13 giugno 1912 n. 555, nella parte in cui prevede che la donna straniera che si marita con il cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, in riferimento agli art. 2, 3, 22 e 29 cost.