ART 5 COST
[I] La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
L'art. 5 della Costituzione combina il principio dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica con quello del decentramento dei poteri e quello della promozione e del riconoscimento delle autonomie locali (Regioni, Province e Comuni).
E' significativo che il principio dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica sia espresso nel contesto di un articolo dedicato al decentramento ed alle autonomie locali in quanto emerge con chiarezza l'intento del legislatore costituente di individuare il limite e l'ambito entro il quale dare spazio, ai fini dell'efficienza dell'amministrazione, al decentramento e, ai fini del riconoscimento delle istanze dello Stato comunità, alle autonomie locali. Il Legislatore, a mente dell'art. 5 della Cost, è dunque chiamato espressamente a promuovere il decentramento amministrativo e le autonomie locali, senza che tali norme conducano a limitare l'unità e l'indivisibilità della repubblica.
E', peraltro, significativo che l'art. 5 Cost. si riferisca alle autonomie locali come entità preesistenti che la Repubblica riconosce ed è chiamata, in senso positivo, a promuovere. L'art. 5 della Costituzione, in altre parole, nel riconoscere la preesistenza di ordinamenti e realtà locali già strutturate prefigura un cittadino che sarà soggetto a diversi livelli ordinamentali (quello statale e quello della comunità di appartenenza).
Il decentramento e l'autonomia individuano concetti differenti anche se rispondono a logiche in parte omogenee. Il decentramento amministrativo consente di avvicinare i servizi e le funzioni statali ai cittadini ed agli utenti finali dislocati sul territorio ed il riconoscimento e l'attuazione delle autonomie locali implica, tra l'latro, la delega di talune importanti funzioni amministrative agli organi di governo degli ordinamenti territoriali. In tale prospettiva, sia il decentramento che l'autonomia consentono di avvicinare i servizi amministrativi alle comunità locali con l'ipotizzabile risultato di rendenre più efficiente il funzionamento della macchina pubblica.
Il riconoscimento e la promozione delle autonomie locali comporta l'implicito riconoscimento della possibilità, da parte delle comunità territoriali minori, di esprimere un indirizzo politico amministrativo anche in parte divergente da quello statale.
Rimane tuttavia il caposaldo dell'unità ed indivisibilità della repubblica ed al riguardo riveste, anche sul piano dei principi, particolare importanza il fatto che la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 ha lasciato immutato il disposto di cui all'art. 5, in quanto contiene principi posti a salvaguardia dell'unità giuridica ed economica della Repubblica.