Art 6 Cost
[I] La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
L'art. 6 della Cost è posto a presidio e tutela delle minoranze linguistiche, combinandosi, in tal modo, con il precetto di cui al comma 1° dell'art. 3 della Cost nella parte in cui viete ogni discriminazione basata sulla lingua.
L'art. 6 Cost, tuttavia, offre espressamente una tutela positiva delle minoranze linguistiche al fine di conservare il patrimonio linguistico e culturale delle medesime minoranze in ossequio ai principi del pluralismo e della tolleranza.
Significativa, al riguardo, appare la scelta del costituente di collocare l'art. 6 Cost a tutela delle minoranze linguistiche immediatamente dopo l'art. 5 che sancisce il riconoscimento e l'impegno alla promozione delle autonomie locali da parte della Repubblica Italiana.
Tra gli interventi Legislativi positivi a tutela delle minoranze linguistiche (interventi positivi da ritenersi costituzionalmente doverosi alla luce dell'art. 6 Cost) deve ricordarsi la Legge n 482 del 15 dicembre 1999. La legge n 482 ha assicurato interventi a tutela del patrimonio culturale e linguistico di tutte le minoranze storiche a livello di scuole, università, amministrazioni pubbliche, favorendone la conoscenza, l'uso e la conservazione.
La Corte Costituzionale, con numerose pronunce, ha affermato che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale che si salda con i principi supremi riconosciuti dalla Carta e, segnatamente:
con il principio pluralistico riconosciuto dall'art. 2 Cost;
con il principio di eguaglianza sancito dal 1° comma dell'art. 3 Cost che, come ricordato, vieta ogni forma di discriminazione fondata sulla lingua.