Art. 13 Costituzione

 
 
ART. 13 COST
 
[I] La libertà personale è inviolabile.
[II] Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
[III] In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
[IV] È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
[V] La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Il primo comma dell'art. 13 Cost si apre con la solenne proclamazione dell'inviolabilità della libertà personale.
 
Il secondo comma, stabilendo il divieto di ogni forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale così come di qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge individua tre garanzie fondamentali.

1) La riserva assoluta di legge nell'individuazione dei casi e delle modalità per la legittima limitazione della libertà personale dell'individuo. Tale garanzia preserva la persona da qualsivoglia intervento arbitrario da parte del Potere Esecutivo mediante fonti normative di rango secondario. Deve, inoltre, precisarsi che si tratta di una riserva rinforzata sotto il profilo dei possibili contenuti della fonte primaria stessa. Qualsiasi legge che regolamenti le restrizioni della libertà personale deve, infatti, attenersi ai principi stabiliti dall'art. 13 Cost. La legge non può pertanto derogare, in via generale, al principio cardine della materia secondo cui solo un atto motivato dell'autorità giudiziaria può costituire il legittimo ed ineludibile presupposto di un atto restrittivo della libertà personale. Solo in casi tassativi di necessità ed urgenza legislativamente individuati, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale. Tali provvedimenti sono strutturalmente provvisori ed automaticamente caducati se non vengono comunicati all'autorità giudiziaria entro 48 ore e da questa convalidati nelle quarantotto ore successive.

2) Ulteriore principio cardine che emerge dalla lettura del secondo comma dell'art. 13 Cost è quello, già accennato, della riserva all'autorità giudiziaria della competenza all'emanazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.
 
3) Terzo fondamentale principio ricavabile dall'art. 13 Cost è quello realtivo all'obbligo di motivazione che deve necessariamente accompagnare ogni provvedimento giurisdizionale che limiti la libertà personale. Sotto tale profilo, l'art. 13 Cost si coniuga con l'art. 111 cost che prevede la possibilità di ricorrere per Cassazione contro ogni provvedimento incidente sulla libertà personale pronunciato da organi giurisdizionali ordinari o speciali.

Il terzo comma dell'art. 13 Cost, come detto, disciplina i provvedimenti restrittivi della libertà personale adottabili in casi di necessità ed urgenza legislativamente individuati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza e ne stabilisce il termine di durata massima pari a 96 ore (termine che risulta dalla somma tra quello massimo per la comunicazione da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, pari a 48 ore e quello riservato all'Autorità Giudiziaria per la convalida, pari ad ulteriori 48 ore).
 
Il codice di procedura penale contempla, al riguardo, l'arresto in flagranza e il fermo di indiziato.

L'art. 13 Cost prosegue, al IV comma, stabilendo il divieto di esercitare qualsivoglia forma di violenza nei confronti dell'individuo cui siano applicati provvedimenti restrittivi della libertà personale ed il principio cardine delle misure cautelari secondo cui il Legislatore ne deve comunque stabilire la durata massima.

La libertà personale che trova, nell'art. 13 Cost, il suo presidio fondamentale, viene tutelata attraverso ulteriori disposizioni costituzionali che passiamo in rapida rassegna:

l'art. 27 cost stabilisce che le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato;

l'art. 23 cost stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge;

l'art. 26 Cost stabilisce che l'estradizione del cittadino può essere consentita solo ove sia espressamente prevista dalle Convenzioni internazionali ed in nessun caso per reati politici. 
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