Art. 2 Costituzione

Art. 2 Costituzione
 
[I] La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

L'art. 2 della Costitutizione stabilisce, nella prima parte, che la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

I diritti inviolabili sono situazioni soggettive essenziali per l'espressione della personalità di ciascun individuo e tale carattere di essenzialità li sottrae al potere di revisione costituzionale.
 
Si tratta infatti di diritti inviolabili da parte del Legislatore ordinario che può intervenire sulle posizioni soggettive riconducibili nell'alveo dell'art. 2 della cost negli stretti limiti consentiti dallo stesso tessuto costituzionale.
 
In sostanza eventuali compressioni, di fonte legislativa, di taluni dei diritti inviolabili riconosciuti dall'art. 2 della costituzione, comporterebbero un vero e proprio sovvertimento dell'assetto costituzionale.

Come precisato dalla Corte Costituzionale con la nota pronuncia n 366 del 1991, i diritti inviolabili di cui all'art. 2 della Cost:

non possono essere oggetto di revisione costituzionale nel loro  contenuto essenziale, in quanto incorporano un valore della persona avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico;

sono suscettibili di bilanciamento solo con altri valori o diritti inviolabili ed il loro contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante.

Tra i caratteri dei diritti inviolabili dell'art. 2 cost, vi sono:

l'indisponibilità e l'intrasmissibilità da parte del titolare, l'imprescrittibilità e l'immediata efficacia anche nei rapporti intersoggettivi.

A mente della norma costituzionale, i diritti inviolabili sono riconosciuti all'uomo:

come singolo (il diritto al nome, all'onore, alla libera manifestazione del proprio pensiero)
 
come membro di formazioni sociali: ad esempio il diritto di associazione, di riunione.

Si è da sempre dibattuto in dottrina e giurisprudenza se la disposizione di cui all'art. 2 della cost debba considerarsi una norma di chiusura, riassuntiva di tutti i diritti e le libertà fondamentali tutelati espressamente dalla Costituzione, ovvero come disposizione di apertura rivolta ad attribuire copertura costituzionale a libertà e valori personali non espressamente tutelati dalla Carta fondamentale ma che sono emersi alla coscenza sociale e progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza e dal legislatore ordinario.
 
L'orientamento prevalente ritiene che l'art. 2 cost costituisca una norma di apertura che, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo, ha la funzione di tutelare e garantire quei diritti naturali e quei valori di libertà non ancora tradotti in specifiche norme costituzionali.
 
L'orientamento della Consulta, tuttavia, piuttosto che tutelare veri e propri nuovi diritti che non trovano neppure un indiretto fondamento nella Carta è quello di interpretare estensivamente il catalogo dei diritti già riconosciuti costituzionalmente. In particolare tale metodo ermeneutico è stato seguito dalla Consulta con riferimento al diritto alla vita, ritenuto quale presupposto implicito di tutti gli altri diritti inviolabili riconducibili all'art. 2 cost.
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