Art. 8 Cost
[I] Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
[II] Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
[III] I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
[I] Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
[II] Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
[III] I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
L'art. 8 Cost riconosce la facoltà di autodeterminazione e di autorganizzazione delle confessioni acattoliche cui la Carta Costituzionale conferisce una posizione di autonomia ed indipendenza nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano, pena la loro illiceità.
L'autodeterminazione e l'autorganizzazione dei culti acattolici attiene alla sfera interna dell'attività dei culti acattolici giacchè, sotto il profilo dei rapporti con lo stato, il comma 3° dell'art. 8 Cost stabilisce che gli stessi debbano essere definiti con specifiche intese ("principio pattizio").
La naturale conseguenza di non individuare già costituzionalmente un termine per la stipula delle intese regolative dei rapporti o una regolamentazione suppletiva dei rapporti tra stato e confessioni diverse dalla cattolica ha determinato, quale naturale conseguenza, una situazione di fatto discriminatoria dei culti acattolici rispetto a quello cattolico anche dovuta all'iniziale riconoscimento, solo nel 1984 eliminato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come religione di Stato.
Con riferimento alle intese stipulate e successivamente calate nella relativa legge di attuazione, si ritiene che quest'ultima costituisca una legge c.d. rinforzata indionea ad essere abrogata unilateralmente dallo Stato italiano. Secondo tale ricostruzione, la legge attuativa delle intese raggiunte con le confessioni acattoliche, potrebbe essere abrogata e/o derogata solo da una legge di attuazione di un'ulteriore intesa.
Ai sensi dell'art. 8 Cost, sino ad oggi, sono state approvate le seguenti Leggi attuative di intese raggiunte con le confessioni acattoliche:
Tavola valdese: intesa approvata con Legge 11 agosto 1984, n 449, integrata con Legge 5 ottobre 1993, n 409 e modificata con L. 8 giugno 2009, n 68;
Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno: intesa approvata con Legge 22 novembre 1988, n 516, mod con L. 20 dicembre 1996, n 637, modif. con L. 8 giugno 2009, n. 67;
Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI): intesa approvata con Legge 8 marzo 1989, n 101, modificata con Legge 20 dicembre 1996, n 638;
Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI): intesa approvata con Legge 12 aprile 1995, n 116;
Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI): intesa approvata con Legge 29 novembre 1995, n 520;
Assemblea di Dio in Italia (ADI): intesa approvata con Legge 22 novembre 1988, n 517.