Art 7 Costituzione

 
 
ART 7 COST
[I] Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
[II] I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi (1). Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
(1) V. l. 27 maggio 1929, n. 810 (G.U. 5 giugno 1929, n. 130) e l. 25 marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, suppl. ord.).

L'art. 7 Cost nel prevedere l'indipendenza e la sovranità dello Stato e della Chiesa, ciascuno nel proprio ordine, riconosce l'originarietà dell'ordinamento della Chiesa cattolica.

I rapporti tra l'ordinamento statale e quello della chiesa sono regolati da veri e propri accordi, i Patti Lateranensi (i Patti Laternanensi, stipulati il giorno 11 febbraio 1929, hanno rappresentato la soluzione della questione romana sorta con l'annessione di Roma all'Italia e la conseguente scomparsa dello Stato della Chiesa definiendo i rapporti tra il Papa e la Santa Sede e lo Stato Italiano e lo stesso status giuridico della Chiesa).

I Patti Lateranensi possono essere modificati con legge ordinaria a condizione che le modificazioni siano concordate tra le parti altrimenti è necessario il procedimento di revisione costituzionale di cui all'art. 138 Cost.
 
In altri termini, l'art. 7 cost. ha previsto la necessità di una legge c.d. rinforzata per la modificazione dei Patti Lateranensi e, in tale guisa, lungi dal costituzionalizzare il contenuto dei Patti Lateranensi ha "costituzionalizzato" il principio pattizio per la regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa.
 
Ne discende, poi, il peculiare rango che i Patti Lateranensi rivestono nell'ambito dell'ordinamento italiano. Essi infatti resistono all'abrogazione da parte delle fonti legislative ordinarie e incontrano l'unico limite invalicabile costituito dai principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato.
 
Val la pena, in questa sede, ricordare che i Patti Lateranensi sono stati oggetto di una parziale revisione il 18 febbraio 1984.
 
E' stato, in primo luogo, abrogato il principio della "religione di Stato"; la disciplina del matrimonio è stata ampiamente modificata eliminando il riferimento ad esso come sacramento e quindi sancendo la possibilità del suo scioglimento in linea di continuità con la Legge sul Divorzio del 1° dicembre 1970.
 
A seguito della revisione dei Patti, infatti, l'ordinamento italiano si limita a riconoscere effetti civili al matrimonio concordatario con la conseguenza che detti effetti civili possono essere consensualmente fatti cessare non essendo più indispensabile, se non ai fini di contarre un nuovo matrimonio canonico, la sentenza di nullità del matrimonio di un Tribunale Ecclesiastico.
 
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