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La comunicazione di avvio del procedimento è prevista e disciplinata in via generale dall'art. 7 della L. n. 241 del 1990 che, a seguito delle modifiche di cui alla Legge n 15 del 2005, prevede l'obbligo di detta comunicazione anche con riferimento ai procedimenti che si aprono su istanza di parte contrariamente ad un orientamento che si era andato consolidando nella giurisprudenza amministrativa.
La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere informazioni volte ad agevolare la trasparenza dell'attività amministrativa e la collaborazione del destinatario della comunicazione; così, tra l'altro, la comunicazione deve contenere:
l'amministrazione competente;
l'oggetto del procedimento;
l'indicazione dell'ufficio competente ed il nominativo del responsabile del procedimento;
la data di avvio del procedimento ad istanza di parte;
l'ufficio ove reperire i documenti inerenti il procedimento;
la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili avverso il silenzio della PA.
La comunicazione di avvio del procedimento deve essere inviata ai destinatari del provvedimento finale, agli interventori necessari ed ai controinteressati che siano facilmente individuabili.
La legge individua casi in cui deve escludersi l'obbligo dell'avviso di avvio del procedimento; si tratta dei procedimenti connotati dal requisito dell'urgenza, dei procedimenti volti all'adozione di provvedimenti di natura cautelare, dei procedimenti relativi a atti normativi, di programmazione e pianificazione, dei procedimenti aventi natura tributaria e dei procedimenti riservati o segreti.
Ulteriore ipotesi individuata dalla giurisprudenza nella quale è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento è quella dei provvedimenti vincolati ove si tratti di provvedimenti doverosi, relativamente ai quali i presupposti di fatto risultino non contestati e su cui non risulti controversa la base normativa di riferimento.
L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non sempre dà luogo all'illegittimità del provvedimento amministrativo; in particolare detta patologia deve escludersi qualora sia fornita la prova o, comunque, risulti che il contenuto dispostivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso (cfr l'art. 21 octies L n 241 del 1990). Al riguardo, però, l'onere di provare che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, in caso di provvedimento connotato da discrezionalità, grava sulla PA procedente.
L'incompleta comunicazione di avvio del procedimento, di norma, dà luogo a mera irregolarità del provvedimento e ciò già sulla base della giurisprudenza formatasi prima delle modifiche sul regime della patologia introdotte della L. n. 15 del 2005. Così, ad esempio, per l'omessa comunicazione dell'unità organizzativa o del responsabile del procedimento, non però per l'omessa comunicazione dell'oggetto del procedimento.
Abbiamo, qui di seguito, raccolto la giurisprudenza amministrativa più recente su questioni relative alla comunicazione di avvio del procedimento, al suo campo d'applicazione ed alle conseguenze di un'omessa o incompleta comunicazione
omessa comunicazione avvio procedimento - applicazione anche ai procedimenti già definiti alla data di entrata in vigore della L. n. 15 del 2005 della norma di cui all'art. 21 octies L. n. 241 del 1990
Autorità: Consiglio Stato sez. V
Data: 02 febbraio 2010
Numero: n. 431
Ai sensi dell'art. 21 octies , l. 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dall'art. 14, l. 11 febbraio 2005 n. 15, il provvedimento amministrativo non è annullabile per mancata comunicazione dell' avvio del procedimento qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; trattasi di norma processuale applicabile anche ai procedimenti in corso o già definiti alla data di entrata in vigore della cit. l. n. 15 del 2005 avendo il legislatore inteso fare prevalere gli aspetti sostanziali su quelli formali nelle ipotesi in cui le garanzie procedimentali non produrrebbero comunque alcun vantaggio a causa della mancanza di un potere concreto di scelta da parte dell'Amministrazione.
Autorità: Consiglio Stato sez. V
Data: 02 febbraio 2010
Numero: n. 431
Ai sensi dell'art. 21 octies , l. 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dall'art. 14, l. 11 febbraio 2005 n. 15, il provvedimento amministrativo non è annullabile per mancata comunicazione dell' avvio del procedimento qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; trattasi di norma processuale applicabile anche ai procedimenti in corso o già definiti alla data di entrata in vigore della cit. l. n. 15 del 2005 avendo il legislatore inteso fare prevalere gli aspetti sostanziali su quelli formali nelle ipotesi in cui le garanzie procedimentali non produrrebbero comunque alcun vantaggio a causa della mancanza di un potere concreto di scelta da parte dell'Amministrazione.
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comunicazione di avvio del procedimento in materia espropriativa - è valida nei confronti del proprietario catastale
Autorità: Consiglio Stato sez. IV
Data: 22 gennaio 2010
Numero: n. 209
La comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, che deve precedere l'atto dichiarativo della pubblica utilità, deve essere notificata al solo proprietario catastale dell'area interessata, non essendo l'Amministrazione tenuta a svolgere alcuna indagine per identificare l'eventuale diverso proprietario effettivo.
abusi edilizi e comunicazione avvio del procedimento - in considerazione dell'urgenza non è necessaria la comunicazione
Autorità: T.A.R. Napoli Campania sez. IV
Data: 28 dicembre 2009
Numero: n. 9607
Gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata (essendo dovuti in assenza di titolo per l'avvenuta trasformazione del territorio), con la conseguenza che, ai fini della loro adozione, non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario.
comunicazione di avvio del procedimento e provvedimenti vincolati
Autorità: T.A.R. Napoli Campania sez. VIII
Data: 18 novembre 2009
Numero: n. 7633
L'obbligo di comunicazione dell' avvio del procedimento amministrativo ex art. 7, l. n. 241 del 1990 è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere, in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento. Pertanto, l'omissione di tale formalità non vizia il procedimento solo quando il contenuto di tale atto sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, nonché tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, si da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione . Viceversa, la comunicazione di avvio del procedimento si appalesa necessaria, con conseguente illegittimità degli atti gravati, nel caso - come quello di specie - contraddistinto dall'esercizio di un potere sostanzialmente discrezionale da parte dell'Amministrazione nell'erogazione dei finanziamenti che dipende dalla valutazione dell''attività dei patronati e dalla loro organizzazione in relazione all'estensione ed efficienza degli istituti medesimi, al fine di consentire al patronato di svolgere un'efficace attività partecipativa, anche nell'ottica della collaborazione con l'Amministrazione.
omessa comunicazione di avvio del procedimento - l'onere della prova ex art. 21 octies
Autorità: T.A.R. Roma Lazio sez. III
Data: 05 novembre 2009
Numero: n. 10849
Autorità: Consiglio Stato sez. IV
Data: 22 gennaio 2010
Numero: n. 209
La comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, che deve precedere l'atto dichiarativo della pubblica utilità, deve essere notificata al solo proprietario catastale dell'area interessata, non essendo l'Amministrazione tenuta a svolgere alcuna indagine per identificare l'eventuale diverso proprietario effettivo.
abusi edilizi e comunicazione avvio del procedimento - in considerazione dell'urgenza non è necessaria la comunicazione
Autorità: T.A.R. Napoli Campania sez. IV
Data: 28 dicembre 2009
Numero: n. 9607
Gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata (essendo dovuti in assenza di titolo per l'avvenuta trasformazione del territorio), con la conseguenza che, ai fini della loro adozione, non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario.
comunicazione di avvio del procedimento e provvedimenti vincolati
Autorità: T.A.R. Napoli Campania sez. VIII
Data: 18 novembre 2009
Numero: n. 7633
L'obbligo di comunicazione dell' avvio del procedimento amministrativo ex art. 7, l. n. 241 del 1990 è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere, in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento. Pertanto, l'omissione di tale formalità non vizia il procedimento solo quando il contenuto di tale atto sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, nonché tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, si da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione . Viceversa, la comunicazione di avvio del procedimento si appalesa necessaria, con conseguente illegittimità degli atti gravati, nel caso - come quello di specie - contraddistinto dall'esercizio di un potere sostanzialmente discrezionale da parte dell'Amministrazione nell'erogazione dei finanziamenti che dipende dalla valutazione dell''attività dei patronati e dalla loro organizzazione in relazione all'estensione ed efficienza degli istituti medesimi, al fine di consentire al patronato di svolgere un'efficace attività partecipativa, anche nell'ottica della collaborazione con l'Amministrazione.
omessa comunicazione di avvio del procedimento - l'onere della prova ex art. 21 octies
Autorità: T.A.R. Roma Lazio sez. III
Data: 05 novembre 2009
Numero: n. 10849
La norma di cui all'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, secondo cui è escluso l'annullamento del provvedimento adottato in mancanza di comunicazione di avvio del procedimento se viene dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, non va interpretata nel senso che l'enunciata "dimostrazione" deve essere necessariamente fornita in giudizio a cura dell'amministrazione che ha adottato il provvedimento, dovendo in mancanza il giudice accertare in via officiosa l'incidenza dell'omissione della garanzia procedimentale sul contenuto del provvedimento impugnato.
Comunicazione avvio procedimento in sede concorsuale
Autorità: T.A.R. Genova Liguria sez. II
Data: 04 novembre 2009
Numero: n. 3114
Il provvedimento di decadenza dalla nomina a vigile del fuoco per mancata presentazione in servizio nel termine prefisso non consegue ad un autonomo sub- procedimento avente connotati di autonomia e specialità rispetto all'unico procedimento concorsuale finalizzato all'assunzione in servizio dei vincitori, il quale, essendo avviato ad istanza di parte, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento rispetto ai singoli provvedimenti (esclusione per mancanza dei requisiti, esclusione per mancato superamento delle prove d'esame, decadenza dalla nomina per mancata presentazione in servizio nel termine prefisso, etc.) che concludono le varie fasi della procedura.
comunicazione di avvio del procedimento in sede di gara - deve escludersi in relazione ai subprocedimenti
Autorità: Consiglio Stato sez. V
Data: 03 settembre 2009
Numero: n. 5171
L'esclusione da gara pubblica dell'aggiudicataria provvisoria, a conclusione della verifica del possesso dei requisiti da essa autocertificati, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento atteso che tale verifica rientra nell'unitario procedimento di gara in corso, del quale i partecipanti sono già a conoscenza.
comunicazione di avvio del procedimento - sono ammessi gli atti equipollenti e la sanatoria
Autorità: Consiglio Stato sez. VI
Data: 19 agosto 2009
Numero: n. 4987
L'avviso di avvio del procedimento ammette equipollenti e inoltre la sua omissione può essere sanata a determinate condizioni (nel caso di specie, l'ordine di ripristino è stato preceduto non solo da un verbale di accertamento di contravvenzione in cui la parte viene resa edotta che sarebbe stato emesso ordine di rimozione in caso di mancata rimozione spontanea, ma anche da una precedente nota del Consorzio, in cui si invita la proprietà a rimuovere l'imbarcazione).
Autorità: T.A.R. Genova Liguria sez. II
Data: 04 novembre 2009
Numero: n. 3114
Il provvedimento di decadenza dalla nomina a vigile del fuoco per mancata presentazione in servizio nel termine prefisso non consegue ad un autonomo sub- procedimento avente connotati di autonomia e specialità rispetto all'unico procedimento concorsuale finalizzato all'assunzione in servizio dei vincitori, il quale, essendo avviato ad istanza di parte, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento rispetto ai singoli provvedimenti (esclusione per mancanza dei requisiti, esclusione per mancato superamento delle prove d'esame, decadenza dalla nomina per mancata presentazione in servizio nel termine prefisso, etc.) che concludono le varie fasi della procedura.
comunicazione di avvio del procedimento in sede di gara - deve escludersi in relazione ai subprocedimenti
Autorità: Consiglio Stato sez. V
Data: 03 settembre 2009
Numero: n. 5171
L'esclusione da gara pubblica dell'aggiudicataria provvisoria, a conclusione della verifica del possesso dei requisiti da essa autocertificati, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento atteso che tale verifica rientra nell'unitario procedimento di gara in corso, del quale i partecipanti sono già a conoscenza.
comunicazione di avvio del procedimento - sono ammessi gli atti equipollenti e la sanatoria
Autorità: Consiglio Stato sez. VI
Data: 19 agosto 2009
Numero: n. 4987
L'avviso di avvio del procedimento ammette equipollenti e inoltre la sua omissione può essere sanata a determinate condizioni (nel caso di specie, l'ordine di ripristino è stato preceduto non solo da un verbale di accertamento di contravvenzione in cui la parte viene resa edotta che sarebbe stato emesso ordine di rimozione in caso di mancata rimozione spontanea, ma anche da una precedente nota del Consorzio, in cui si invita la proprietà a rimuovere l'imbarcazione).