La comurnicazione di avvio del procedimento amministrativo è incombenza della quale è onerato ilr esponsabile del procedimento. Si tratta di un atto di partecipazione obbligatoria che la PA deve rivolgere sia al destinatario del provvedimento amministrativo, sia agli intervenienti necessari, sia ai controinteressati che siano facilmente individuabili. La comunicazione di avvio del procedimento deve essere inoltrata sia per i procedimenti ad istanza di parte sia per i procedimenti d'ufficio e ciò per espressa previsione dell'art. 7 L. n. 241 del 1990 che si discosta, sul punto, dal precedente orientamento giurisprudenziale prevalente che aveva ritenuto superflua la comunicazione d'avvio per i procedimenti ad istanza di parte nei quali l'interessato era necessariamente già a conoscenza dell'apertura del procedimento amministrativo.
Resta, anche a seguito della modifica della L. n. 15 del 2005, l'esclusione dei cointeressati dal novero dei destinatari della comunicazione d'avvio del procedimento.
Nella comunicazione d'avvio del procedimento, debbono essere segnalati:
l'oggetto del procedimento amministrativo;
l'ufficio e il responsabile del procedimento;
la data entro la quale il procedimento deve concludersi e i rimedi esperibili;
nei procedimenti ad istanza di parte la data dell'avvio del procedimento;
l'ufficio presso il quale è possibile reperire informazioni;
La mancanza di talune delle indicazioni richieste dalla norma per una corretta comunicazione dell'avvio del procedimento non dà, peraltro, luogo, di norma, all'illegittimità dell'atto amministrativo; tanto si deduce, peraltro, dall'art. 21 octies della L. n. 241 del 1990 laddove si precisa che solo l'omessa comunicazione d'avvio del procedimento non invalida il provvedimento laddove la PA riesca a dimostrare che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso e non già una comunicazione incompleta.
In particolare, l'omessa comunicazione dei rimedi esperibili dovrebbe dare luogo alla rimessione in termini e l'omessa comunicazione dell'ufficio e del responsabile del procedimento dovrebbero configurarsi come mere irregolarità.
Indubbiamente la comunicazione di avvio del procedimento deve essere, come detto, inviata anche al soggetto che abbia presentato l'istanza, dacchè tale omessa comunicazione non potrà se non risolversi in un'invalidità del provvedimento discrezionale salvo che la PA dimostri l'inevitabilità del contenuto dispositivo.
E' escluso l'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento:
in caso di provvedimenti di natura cautelare;
per motivi di urgenza da motivare di volta in volta, salvi quei provvedimenti per i quali l'urgenza possa inferirsi dalla loro stessa natura;
per i provvedimenti di carattere generale, di pianificazione e programmazione e per gli atti normativi in quanto i medesimi, che risultano esclusi dall'applicazione delle norme in materia di partecipazione, contemplano specifiche e diverse forme di comunicazione e partecipazione;
per i procedimenti in materia tributaria;
per i procedimenti segreti e riservati;
per i procedimenti relativi a provvedimenti di natura vincolata sempre che:
i fatti non siano contestati,
la normativa da applicare non risulti controversa
l'adozione del provvedimento finale risulti doverosa (si tratta di un'ipotesi di esclusione ulteriore individuata dalla giurisprudenza).