Le modalità e gli strumenti attraverso i quali la PA controlla l'attività di costruzione dei privati, hanno subito diverse sostanziali modifiche nel tempo. Si è così passati dalla licenza edilizia di cui alla legge n. 1150 del 17 agosto 1942, alla concessione edilizia di cui alla legge n. 10 del 28 gennaio 1977 sino al permesso di costruire di cui al D.p.r. n. 380 del 2001.
Le differenze tra l'originaria licenza edilizia e l'attuale permesso di costruire sono notevoli.
Innanzi tutto la licenza ediliza era originariamente prevista soltanto per ciò che riguardava le edificazioni da effettuare sul territorio urbano ed era gratuita (solo a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 765 del 1967 l'obbligo della licenza edilizia venne esteso a tutto il territorio comunale).
La licenza edilizia era un provvedimento di natura autorizzatoria volto a rimuovere dei limiti all'esercizio di una facoltà immanente al diritto di proprietà del privato, a seguito di verifica della conformità tra l'attività costruttiva richiesta e le previsioni degli strumenti urbanistici.
Con l'art. 1 della legge n. 10 del 1977 (legge Bucalossi), la licenza edilizia fu sostituita dalla concessione edilizia. La modifica, nelle intenzioni del legislatore e come fu osservato dai primi commentatori, aveva lo scopo di scindere la facoltà di costruire dal diritto di proprietà, sicchè lo ius aedificandi diventava l'oggetto di uno specifico provvedimento concessorio da parte della PA.
Su tale rinnovato tessuto normativo, è, tuttavia, intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 5 del 30 gennaio 1980, ha precisato come lo ius aedificandi sia una facoltà insita nel diritto di proprietà che ben può essere disciplinata quanto al modo, ai termini e, sinanche, all'an del concreto esercizio da parte degli strumenti urbanistici (vincoli conformativi) ma che, ciononostante, stante l'immanenza al diritto di proprietà del diritto all'edificazione, la concessione edilizia non era un provvedimento attributivo di diritti nuovi ma ricognitivo di facoltà preesistenti.
I caratteri della concessione edilizia sono la realtà, l'irrevocabilità, l'onerosità.
Recependo le indicazioni della Corte Costituzionale, il testo unico sull'edilizia ha previsto, in sostituzione della concessione e, ancor prima, della licenza edilizia, il permesso di costruire da rilasciare a cura dello sportello unico per l'edilizia (art. 5 del D.p.r. n. 380 del 2001).
Per ciò che riguarda gli interventi di costruzione di minore rilevanza, peraltro, l'art. 1 comma 6 della Legge n. 443 del 2001 (legge Lunardi) ha previsto un sistema semplificato in alternativa al permesso di costruire. Tale sistema è quello della DIA (denuncia di inizio attività). In forza di tale procedimento, nel limitato ambito d'applicazione di cui al richiamato comma 6, effettuata la denuncia di inizio attività e decorso il termine di trenta giorni, il proprietario può iniziare l'attività di costruzione, previo versammento del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
Con riferimento alle diverse tipologie di attività edilizia prospettabili, il TU prevede tre diversi regimi giuridici di disciplina. In relazione alle attività di manutenzione ordinaria e di eliminazione delle barriere architettoniche che non implichino manufatti esterni alteranti la sagoma degli edifici o di rampe ed ascensori esterni, l'attività edilizia è libera. Per gli interventi che il TU indica come di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, è sufficiente la DIA, senza il versamento del contributo di costreuzione, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica il regime giuridico prevede il permesso di costruire, in via generale, e la DIA con versamento del contributo di costruzione con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia e, in presenza di norme di dettaglio in merito ai requisiti plano volumetrici e in ordine alle modalità costruttive dettate dai piani attuativi e riconosciute dal competente organo comunale, anche con riferimento agli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica.
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