Con decisioni nn 7593 del 20 ottobre 2010 e 7744 del 3 novembre 2010, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha scrutinato due domande di risarcimento del danno da perdita di chance in relazione ad illegittime aggiudicazioni di gare.
Con la decisione n 7593 del 20 ottobre 2010, il Consiglio di Stato ha ribadito la natura autonoma del danno da perdita di chance non essendo necessaria, ai fini del suo riconoscimento, la prova che, in assenza del vizio di legittimità della procedura di aggiudicazione, la gara sarebbe stata effettivamente aggiudicata.
La chance infatti non coincide con il vantaggio futuro atteso e non necessità ai fini della sua risarcibilità la prova che tale risultato sarebbe stato conseguito. Essa è una posta patrimoniale autonoma e si risolve nella possibilità di conseguire il vantaggio futuro.
Per quel che riguarda la quantificazione del danno da pardita di chance, essa non può che essere una percentuale del lucro cessante e detta percentuale di norma viene stabilita sulla base del numero di partecipaneti alla gara.
Il Consiglio di Stato ha invece escluso che possa essere risarcito anche il danno emergente pari alle spese sostenute per la gara in qunato ciò comporterebbe il riconoscimento di un danno eccedente il lucro che l'impresa avrebbe conseguito da una legittima aggiudicazione (in tale ipotesi infatti non vengono rimborsate le spese di partecipazione alla procedura).
Con la seconda delle menzionate decisioni, il Consiglio di Stato ha, invece, affermato che, pur non essendo necessaria la prova che, in difetto delle illegittimità riscontrate, la gara sarebbe stata aggiudicata, il riconoscimento di un risarcimento del danno da perdita di chance postula pur sempre un onere di allegazione e prova di quelle circostanze che possono costituire degli indici presuntivi da cui desumere la possibilità del risultato atteso.
Con la decisione n 7593 del 20 ottobre 2010, il Consiglio di Stato ha ribadito la natura autonoma del danno da perdita di chance non essendo necessaria, ai fini del suo riconoscimento, la prova che, in assenza del vizio di legittimità della procedura di aggiudicazione, la gara sarebbe stata effettivamente aggiudicata.
La chance infatti non coincide con il vantaggio futuro atteso e non necessità ai fini della sua risarcibilità la prova che tale risultato sarebbe stato conseguito. Essa è una posta patrimoniale autonoma e si risolve nella possibilità di conseguire il vantaggio futuro.
Per quel che riguarda la quantificazione del danno da pardita di chance, essa non può che essere una percentuale del lucro cessante e detta percentuale di norma viene stabilita sulla base del numero di partecipaneti alla gara.
Il Consiglio di Stato ha invece escluso che possa essere risarcito anche il danno emergente pari alle spese sostenute per la gara in qunato ciò comporterebbe il riconoscimento di un danno eccedente il lucro che l'impresa avrebbe conseguito da una legittima aggiudicazione (in tale ipotesi infatti non vengono rimborsate le spese di partecipazione alla procedura).
Con la seconda delle menzionate decisioni, il Consiglio di Stato ha, invece, affermato che, pur non essendo necessaria la prova che, in difetto delle illegittimità riscontrate, la gara sarebbe stata aggiudicata, il riconoscimento di un risarcimento del danno da perdita di chance postula pur sempre un onere di allegazione e prova di quelle circostanze che possono costituire degli indici presuntivi da cui desumere la possibilità del risultato atteso.
Consiglio di Stato, Sez VI, 20 ottobre 2010, n 7593
Nel caso di annullamento in sede giurisdizionale dell'aggiudicazione di una gara per illegittima estromissione dalla stessa di una impresa, può essere riconosciuto il risarcimento del danno rappresentato dalla c.d. perdita della chance ove non sia possibile dimostrare la vittoria certa della gara da parte della ditta illegittimamente esclusa. Infatti, l'impresa che viene pretermessa in una gara d'appalto, anche laddove non riesca a dimostrare che in assenza delle illegittimità riscontrate si sarebbe aggiudicata la gara, subisce comunque un danno, in quanto perde la possibilità, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione (la chance appunto), di aggiudicarsi la gara.
È ammesso il risarcimento del danno rappresentato dalla c.d. perdita di chance (valida opportunità), da intendersi non come mera aspettativa di fatto, ma come entità patrimoniale a sé stante, che si risolve nella possibilità di conseguire un vantaggio futuro. L'impresa che viene pretermessa in una gara d'appalto illegittimamente aggiudicata, anche laddove non riesca a dimostrare che, in assenza delle illegittimità riscontrate, si sarebbe aggiudicata la gara, subisce comunque un danno, in quanto perde la possibilità, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione (la chance appunto) di aggiudicarsi la gara.
Consiglio di Stato, Sez VI, 3 novembre 2010, n 7744
Al fine di ottenere il risarcimento per perdita di una chance, è necessario che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno e provi, conseguentemente, la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.