Il caso sottoposto all'attenzione del consiglio di stato riguardava una particolare clausola del bando che imponeva, ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta, la produzione alla commissione dei contratti di fornitura entro termini perentori. La mancata produzione di tali contratti di fornitura aveva determinato l'esclusione della ditta che aveva impugnato il provvedimento sul rilievo della presunta illegittimità della clausola del bando che prevedeva l'obbligo di produzione dei contratti di fornitura ai fini della valutazione della anomalia dell'offerta. Secondo il Consiglio di Stato « La funzione del giudizio di anomalia dell'offerta è quella di garantire un equilibrio tra la convenienza della p.a. ad affidare l'appalto al prezzo più basso e l'esigenza di evitarne l'esecuzione con un ribasso che si attesti al di là del ragionevole limite dettato dalle leggi di mercato...» così da «assicurare la piena affidabilità della proposta contrattuale» e su tale premessa i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che i contratti di fornitura in essere fra il concorrente ed il proprio fornitore, costituissero un ragionevole parametro di valutazione attraverso il quale verificare se il sospetto di anomalia dell'offerta fosse riconducibile a condizioni di approvvigionamento particolarmente favorevoli.
La decisione si segnala in particolare in quanto qualifica l'intero subprocedimento valutativo in ordine all'anomalia dell'offerta come caratterizzato da discrezionalità sindacabile solo sotto il profilo dell'eccesso di potere rifuggendo, dunque, dai più evoluti arresti che, qualificata l'attività di verifica dell'anomalia dell'offerta come esercizio di discrezionalità tecnica, una volta individuati dal bando i preuspposti della verifica, consentono la ripetizione del giudizio tecnico ed il conseguente sindacato in ordine alla legittimità della valutazione tecnica effettuata dall'amministrazione.
Consiglio di Stato n 188 del 2010 Sez VI
Nell'ambito dei contratti pubblici, la funzione del giudizio di anomalia dell'offerta è quella di garantire un equilibrio tra la convenienza della p.a. ad affidare l'appalto al prezzo più basso e l'esigenza di evitarne l'esecuzione con un ribasso che si attesti al di là del ragionevole limite dettato dalle leggi di mercato; in particolare il sub-procedimento di verifica dell'anomalia non tende a selezionare l'offerta che è più conveniente per la stazione appaltante: invero, la ratio cui è preordinato l'indicato meccanismo di controllo consiste nell'assicurare la piena affidabilità della proposta contrattuale.
È legittima la clausola del bando per l'affidamento di un contratto di fornitura che consente alla Commissione giudicatrice, in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, di procedere a un esame relativo ai rapporti contrattuali tra l'impresa offerente e i propri fornitori, o addirittura di indagare sui rapporti a monte e sulle condizioni dei fornitori, anche con riferimento all'approvvigionamento dei beni da parte di questi ultimi, fissando un termine perentorio entro il quale l'impresa interessata è tenuta a fornire la documentazione e le informazioni richieste, a pena di esclusione dell'offerta dalla gara.
La decisione si segnala in particolare in quanto qualifica l'intero subprocedimento valutativo in ordine all'anomalia dell'offerta come caratterizzato da discrezionalità sindacabile solo sotto il profilo dell'eccesso di potere rifuggendo, dunque, dai più evoluti arresti che, qualificata l'attività di verifica dell'anomalia dell'offerta come esercizio di discrezionalità tecnica, una volta individuati dal bando i preuspposti della verifica, consentono la ripetizione del giudizio tecnico ed il conseguente sindacato in ordine alla legittimità della valutazione tecnica effettuata dall'amministrazione.
Consiglio di Stato n 188 del 2010 Sez VI
Nell'ambito dei contratti pubblici, la funzione del giudizio di anomalia dell'offerta è quella di garantire un equilibrio tra la convenienza della p.a. ad affidare l'appalto al prezzo più basso e l'esigenza di evitarne l'esecuzione con un ribasso che si attesti al di là del ragionevole limite dettato dalle leggi di mercato; in particolare il sub-procedimento di verifica dell'anomalia non tende a selezionare l'offerta che è più conveniente per la stazione appaltante: invero, la ratio cui è preordinato l'indicato meccanismo di controllo consiste nell'assicurare la piena affidabilità della proposta contrattuale.
È legittima la clausola del bando per l'affidamento di un contratto di fornitura che consente alla Commissione giudicatrice, in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, di procedere a un esame relativo ai rapporti contrattuali tra l'impresa offerente e i propri fornitori, o addirittura di indagare sui rapporti a monte e sulle condizioni dei fornitori, anche con riferimento all'approvvigionamento dei beni da parte di questi ultimi, fissando un termine perentorio entro il quale l'impresa interessata è tenuta a fornire la documentazione e le informazioni richieste, a pena di esclusione dell'offerta dalla gara.