sentenza n 2139 del 15 aprile 2010 la VI Sezione del Consiglio di Stato, in tema di DIA afferma che il terzo può promuovere azione d'accertamento nel termine decadenziale
Con la sentenza n 2139 del 15 aprile 2010, nel solco della pronuncia n 717 del 2009, il Consiglio di Stato mostra di aderire alla tesi che ritiene la DIA un atto del privato privo di valore, anche implicito, provvedimentale. Come noto, sul punto, si misuravano essenzialmente due teorie, la prima che riteneva la DIA un provvedimento implicito della PA che si formava per effetto di una sorta di inversione procedimentale, con la conseguenza che il terzo leso avrebbe potuto impugnare direttamente tale provvedimento implicitamente formato, la seconda che, al contrariuo, riteneva la DIA come un atto di natura privata, ai fini della tutela del terzo, onerava quest'ultimo di compulsare l'amministrazione ad adottare atti di autotutela e, in caso di silenzio inadempimento, lo legittimava al ricorso avverso tale silenzio.
La prinuncia n 2139 2010 così come la n 717 del 2009 ricostruiscono la vicenda in termini diversi: la DIA è atto privato e non ha valenza provvedimentale; l'azione a disposizione del terzo è quella d'accertamento dell'inesistenza dei presupposti per il rilascio della DIA; l'azione va promossa nei confronti dell'amministrazione ed il titolare della DIA è controinteressato; l'azione va promossa nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla conoscenza della DIA; la sentenza di accertamento dell'inesistenza dei presupposti della DIA ha effetti conformativi nei confronti della PA che non incontrerà il limite del termine perentorio di cui all'art. 19 della L. n. 241 del 1990 per l'adozione dei provvedimenti inibitori repressivi.
Consiglio di Stato sent. n 2139 del 15 aprile 2010
Con la sentenza n 2139 del 15 aprile 2010, nel solco della pronuncia n 717 del 2009, il Consiglio di Stato mostra di aderire alla tesi che ritiene la DIA un atto del privato privo di valore, anche implicito, provvedimentale. Come noto, sul punto, si misuravano essenzialmente due teorie, la prima che riteneva la DIA un provvedimento implicito della PA che si formava per effetto di una sorta di inversione procedimentale, con la conseguenza che il terzo leso avrebbe potuto impugnare direttamente tale provvedimento implicitamente formato, la seconda che, al contrariuo, riteneva la DIA come un atto di natura privata, ai fini della tutela del terzo, onerava quest'ultimo di compulsare l'amministrazione ad adottare atti di autotutela e, in caso di silenzio inadempimento, lo legittimava al ricorso avverso tale silenzio.
La prinuncia n 2139 2010 così come la n 717 del 2009 ricostruiscono la vicenda in termini diversi: la DIA è atto privato e non ha valenza provvedimentale; l'azione a disposizione del terzo è quella d'accertamento dell'inesistenza dei presupposti per il rilascio della DIA; l'azione va promossa nei confronti dell'amministrazione ed il titolare della DIA è controinteressato; l'azione va promossa nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla conoscenza della DIA; la sentenza di accertamento dell'inesistenza dei presupposti della DIA ha effetti conformativi nei confronti della PA che non incontrerà il limite del termine perentorio di cui all'art. 19 della L. n. 241 del 1990 per l'adozione dei provvedimenti inibitori repressivi.
Consiglio di Stato sent. n 2139 del 15 aprile 2010