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L'art. 11 si pone, così, in correlazione con l'art. 15 relativo agli
accordi di programma tra PP.AA., nel solco tracciato dall'art. 1 , comma 1 bis della
Legge n. 241/1990 laddove si prevede che la Pubblica Amministrazione,
allorchè agisca in via non autoritativa, debba ricorrere agli strumenti
del dirito privato.
Ove l'accordo sia volto esclusivamente alla definizione consensuale del
contenuto (o di una parte del contenuto) del provvdimento
amministrativo, ci si troverà di fronte ad un accordo integrativo del provvedimento amministrativo, ove invece esso sia concluso in sostituzione del provvedimento, ci si troverà di fronte alla fattispecie dell'accordo sostitutivo.
Con riferimento al regime giuridico, l'art. 11 della L. n. 241/1990 prevede che gli accordi sostitutivi e integrativi debbano essere stipulati per atto scritto, che debbano essere preceduti da una determinazione preliminare dell'organo deputato ad adottare il provvedimento sostituito o condizionato dall'accordo, che siano disciplinati dai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, che le questioni relative alla loro formazione, conclusione ed esecuzione siano devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A., che, quanto agli accordi sostitutivi, siano sottoposti ai medesimi controlli amministrativi relativi al provvedimento sostituito. L'art. 11 prevede, altresì, che, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la PA possa recedere dall'accordo salvo indennizzo.
Anche le controversie in materia di indennizzo debbono reputarsi
devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. in quanto questioni
patrimoniali consequenziali ai sensi dell'art. 7 della L. n. 205/2000.
Si ritiene, peraltro, ammissibile anche una revoca della determinaizone
preliminare con effetto caducante sull'accordo sostitutivo od
integrativo conseguente, purchè la stessa non sia elusiva dell'obbligo di corrispondere l'indennizo in ipotesi di recesso. Gli accordi sostitutivi e integrativi non possono incidere sulla sfera giuridica dei terzi.
Con riferimento alle posizioni soggettive dei terzi incise dagli
accordi sostitutivi e integrativi , si discute se essi vantino
posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo
in quanto l'accordo sostitutivo o il provvedimento di recepimento di un
accordo integrativo illegittimamente incisivo della sfera giuridica dei
terzi è, secondo parte della dottrina, illegittimo e soggetto ad
impugnativa nel termine decadenziale, con la conseguente qualificazione
della situazione soggettiva del terzo in termini di interesse
legittimo, mentre, secondo altra parte della dottrina, tali accordi
sarebbero inefficaci ovvero determinerebbero la nullità del
provvedimento di recepimento per carenza di potere o difetto di attribuzione ex art. 21 septies L. n. 241 del 1990, con la conseguente qualificazione della posizione del terzo in termini di diritto soggettivo.
Invero, la ricostruzione della situazione giuridica soggettiva del terzo risente del più generale inquadramento degli accordi nell'alveo dei provvedimenti amministrativi concordati ovvero nell'alveo dell'autonomia negoziale. Ove, infatti, gli accordi siano interpretati come mera espressione di autonomia negoziale, essi non saranno idonei ad incidere sulla sfera dei terzi preservata dall'art. 1372 cc risultando relativamente inefficaci. La problematica inerente l'inquadramento in termini di nullità o di annullabilità dell'accordo, invece, si correla con l'interpretazione dello stesso come espressione di potere autoritativo.
Un importante riferimento per la soluzione del preliminare problema dell'inquadramento dogmatico degli accordi proviene dalla notissima pronuncia della Corte Costituzionale n 204/2004 laddove, a titolo esemplificativo, la Cosnulta menziona gli accordi di cui all'art. 11 come ipotesi nella quale sussiste una commistione tra situazioni di diritto soggettivo ed interesse legittimo che legittima la generale devouzione delle materie, per via legislativa, alla giurisdizione esclusiva del GA.
Sotto il profilo dell'inquadrameto giuridico degli accordi sostitutivi
e integrativi, si fronteggiano due tesi, la prima asserisce la natura privatistica di tali accordi i quali, pur avendo un oggetto pubblico, sarebbero, tuttavia, sottratti al regime pubblicistico; confermerebbero tale tesi il rinvio espresso ai principi civilistici
in materia di obbligazioni e contratti, nonchè il legame tra tale
tipologia di accordi e la previsione generale contenuta nell'art. 1 bis
della L. n. 241 del 1990 secondo cui la PA, allorchè non agisca in
forma autoritativa, agisce secondo le norme del diritto privato.
Secondo altra tesi, invece, gli accordi conserverebbero la natura pubblicistica
ed il relativo regime, salvo l'applicazione dei principi civilistici in
materia di obbligazioni e contratti per aspetti non incompatibili con
la generale disciplina pubblicistica. A sostegno di tale diversa
impostazione ermeneutica, deporrebbe il fatto che gli accordi
sostitutivi rimangono soggetti ai medesimi controlli cui sono assoggettati i provvedimenti sostituiti,
ex art. 11 comma 3 della L. n. 241 del 1990 e la considerazione
generale che, trattandosi di accordi che integrano o sostituiscono un
provvedimento amministrativo e che si inseriscono nell'ambito
dell'esercizio di un potere, essi non potrebbero essere regolati da una
disciplina ed un regime giuridico diversi da quelli tipici del potere
sostituito o conizionato e delle sue tipiche manifestazioni d'esercizio
(i provvedimenti amministrativi). Anche l'uso del termine accordi anzichè contratti deporrebbe per la riconduzione degli stessi nell'alveo del regime pubblicistico.
Diverse sono le conseguenze giuridiche dell'adesione alla tesi
privatistica o a quella pubblicistica; per la tesi privatistica,
infatti, la sola forma di autotutela per gli accordi in esame (salvi i provvedimenti di secondo grado sulla determinazione preliminare) sarebbe il recesso siccome disciplinato dal medesimo art. 11, mentre, per la teoria pubblicistica, sarebbe ammesso l'annullamento d'ufficio, sia dell'accordo sostitutivo, sia di quello integrativo. Con riferimento alla patologia degli accordi, per la tesi privatistica, sarebbero ammesse, con riferimento agli accordi sostitutivi e integrativi, azioni di nullità per
violazioni di norme imperative (c.d. nullità virtuale) mentre, per la
tesi pubblicistica, in tali ipotesi, gli accordi sarebbero solo annullabili ed oggetto di impugnativa nel termine di decadenza di sessanta giorni. Naturalmente, diversa è l'estensione della normativa civilistica applicabile
nel caso di adesione all'una o all'altra tesi; per la tesi
pubblicistica si applicano le norme sulla formazione del consenso,
quelle sull'interpretazione e sull'esecuzione del contratto, qulle
relative agli elementi accidentali nonchè quelle in tema di risoluzione
per inadempimento e di autotutela privata (artt. 1460 e 1461 cc); per
la tesi privatistica, oltre a quelle menzionate, si applicano, tra le
altre, le norme sulla patologia del contratto. In caso di inesatto o
mancato adempimento all'obbligo di provvedere in conformità all'accordo
integrativo o alla determinazione preliminare, per la tesi
privatistica, oltre all'azione di risoluzione del contratto, sarebbe
ammissibile un'azione di esatto adempimento mentre, per la tesi pubblicistica, sarebbe solo ammesso l'annullamento del provvedimento infedele per eccesso di potere o, in caso di inerzia, l'attivazione della procedura del silenzio inadempimento
di cui all'art. 21 bis della Legge Tar ex art. 2 della L. n. 241 del
1990. Peraltro, in quest'ultimo caso, ove s'ammetta la natura vincolata
del provvedimento di recepimento dell'accordo, il privato potrebbe, con
la mentovata azione, conseguire una pronuncia sulla fondatezza della
propria pretesa.
Con riferimento al caso in cui la determinazione preliminare sia annullata o manchi, per la tesi privatistica, vi sarebbe motivo d'annullamento dell'accordo per vizio della volontà mentre, per la tesi pubblicistica, vi sarebbe nullità per difetto d'attribuzione. Sotto il profilo risarcitorio,
le differenze s'assottigliano considerata la generale risarcibilità del
danno anche con riferimento alle posizioni di interesse legittimo.
Tra le più ricorrenti ipotesi, legislativamente
previste e disciplinate, di esercizio consensuale della potestà
amministrativa riconducibile nell'ambito degli schemi di cui all'art.
11 della L. n. 241 del 1990, debbono menzionarsi: la cessione volontaria in materia espropriativa di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001; gli accordi quadro in materia di contratti pubblici di cui all'art. 3 comma 13 del D.Lgs. n. 163 del 2006; la convenzione di lottizzazione
di cui all'art. 28 della L. n. 765 del 1967 in materia di esecuzione
dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione; e l'accordo bonario
di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 163 del 2006 in materia di
definizione transattiva delle controversie economiche che possono
insorgerenell'esecuzione dei contratti pubblici.
Con specifico riguardo agli accordi integrativi, peraltro, deve
sottolinearsi come gli stessi non siano immediatamente impugnabili ma
solo congiuntamente al provvedimento amministrativo cui accedono.
Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
Art. 11.
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate
a norma dell'articolo
10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio
dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse,
accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale
del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo (2) .
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi
di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre
un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente,
il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati (3).
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono
essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge
disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto,
i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto
compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono
soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla
liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento
dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione
conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo
è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione
del provvedimento (4) .
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione
ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
(1) Rubrica apposta dall'articolo
21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Comma modificato dall'articolo
7 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(3) Comma aggiunto dall'articolo
3-quinquies del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge
11 luglio 1995, n. 273.
(4) Comma inserito dall'articolo
7 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.