Gli atti non provvedimentali della PA i pareri

 
Gli atti amministrativi non provvedimentali (pareri, richieste, proposte, determinazioni del contenuto di obblighi della PA, intimazioni, designazioni, accordi e deliberazioni preliminari, atti ricognitivi) costituiscono una categoria residuale e si distinguono dai provvedimenti amministrativi in quanto non possiedono i requisiti dell'esecutività (dell'idoneità, cioè, ad incidere sulla sfera giuridica altrui mediante costituzione, estinzione e modificazione di posizioni giuridiche), dell'esecutorietà, dell'inoppugnabilità e non sono nominati e tipici.
 
Gli atti amministrativi non provvedimentali debbono distinguersi in atti consistenti in manifestazioni di volontà e in atti non consistenti in manifestazioni di volontà.
 
Tra gli atti non provvedimentali costituenti manifestazioni d volontà si distinguono gli atti paritetici che sono atti di determinazione del contenuto di obblighi della PA e che sono manifestazione di un'attività di puro accertamento dal quale esula la componente discrezionale. Si tratta, dunque, di atti impugnabili nel termine di prescrizione ordinario e non nel termine decadenziale di sessanta giorni.
 
Tra gli atti non provvedimentali che costituiscono manifestazioni di volontà, vi sono, poi, gli atti endoprocedimentali, atti, in quanto non immediatamente incidenti sulla sfera giuridica altrui, non immediatamente impugnabili ma solo unitamente al provvedimento finale che li recepisca.
 
Ulteriore categoria degli atti non provvedimentali costituenti manifestazioni di volontà è quella degli atti di controllo (parte della dottrina sostiene che gli atti di controllo non siano manifestazioni di volontà ma atti ricognitivi).
 
Tra gli atti non provvedimentali che non sono manifestazioni di volontà, un ruolo di particolare di rilievo è quello dei pareri. I pareri sono manifestazioni di giudizio emesse da organi consultivi nell'interesse dell'amministrazione attiva. I pareri amministrativi si distinguono in vincolanti e non vincolanti a seconda che l'amministrazione procedente sia obbligata o meno a richiederli e possa o non possa discostarsi dagli stessi.
 
Sussiste, poi, la categoria dei pareri conformi che si caratterizzano per il fatto che la PA ha il potere di optare se provvedere o meno ma qualora decida di adottare un provvedimento amministrativo lo deve fare in guisa conforme al parere.
 
Infine esiste la categoria dei pareri parzialmente vincolanti che si caratterizzano per il fatto che la PA procedente può adottare provvedimenti difformi dal parere solo con un procedimento ad hoc o soltanto in un dato senso.
 
Sotto il profilo giuridico, il parere, di norma, non è autonomamente impugnabile in quanto esso è destinato a produrre effetti solo nel contesto del provvedimento conclusivo del procedimento nel quale si inserisce. Il parere vincolante, tuttavia, essendo la PA tenuta a provvedere in conformità ad esso, ed ove sia immediatamente lesivo degli interessi dell'interessato è autonomamente impugnabile (così, in particolare, i pareri vincolanti negativi). I pareri viziati inficiano l'intero procedimento amministrativo e possono viziare il provvedimento conclusivo del procedimento. Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, il parere deve essere motivato.
 
La L. n. 241/1990 tratta la materia dei pareri e delle valutazioni tecniche negli artt. 16 e 17.
 
L'art. 16
prevede che, richiesto il parere, ove l'organo consultivo non si pronunci entro il termine di quarantacinque giorni della richiesta (oltre ulteriori 15 giorni in caso di motivate esigenze istruttorie ed in tal caso con decorrenza dal ricevimento delle integrazioni istruttorie), e salvo che il parere riguardi le materie della tutela paesaggistico-ambientale e territoriale quella della salute dei cittadini, l'amministrazione attiva possa provvedere a prescindere dal parere (silenzio assenso).

Il termine è stato ridotto a venti giorni dalla L. n. 69/2009.

L'art. 17 della L. n. 241/1990 contempla, invece, la figura della valutazione tecnica che si distingue dal parere in quanto riguarda esclusivamente profili tecnici. L'art. 17 prevede, al riguardo, la fattispecie giuridica del silenzio devolutivo nel senso che l'Amministrazione procedente potrà richiedere la valutazione ad altri organi od enti pubblici o ad istituti universitari se, entro la data per il rilascio della valutazione tecnica richiesta o, in difetto di espressa previsione di un termine, entro 90 giorni la valutazione non sia stata rilasciata (anche in questo caso con l'eccezione delle materie relative alle materie della tutela paesaggistico ambientale e territoriale e della salute).
 
Tra gli atti amministrativi non provvedimentali che non costituiscono manifestazioni di volontà, vi sono gli atti ricognitivi che costituiscono manifestazione di un'attività d'acquisizione di conoscenza di un fatto da accertare con la dichiarazione all'esterno di ciò che si è acquisito. Si distinguono in atti di documentazione, con i quali la PA prende conoscenza di un fatto a seguito di una denuncia del privato o a seguito di attività amministrativa dalla stessa posta in essere e procede alla dichiarazione del fatto acquisito all'esterno a fini probatori e atti di certificazione con i quali la PA dichiara all'esterno fatti dei quali ha già conoscenza Si tratta di atti vincolati.
 

 

 
 
 
 
 
 
RICHIEDI CONSULENZA