I requisiti del provvedimento amministrativo l'esecutorietà

Nell'ambito della categoria degli atti amministrativi, debbono essere individuati i provvedimenti amministrativi i quali sono sempre, sotto il profilo psichico, manifestazioni di volontà, hanno sempre rilevanza esterna e sono diretti ad incidere sulla sfera giuridica altrui.
 
Requisito specifico dei provvedimenti amministrativi può essere quello che va sotto il nome di esecutorietà e, cioè, l'idoneità del provvedimento costitutivo di obblighi a carico di terzi ad essere coattivamente eseguito dalla PA, in caso d'inadempimento del terzo. L'esecutorietà del provvedimento amministrativo che, secondo parte della dottrina sarebbe espressione del principio dell'autotutela, è prevista dall'art. 21 ter della L. n. 241/1990, inserito dalla L. n. 15 del 11 febbraio 2005.
 
Il menzionato art. 21 ter prevede che i provvedimenti amministrativi siano provvisti del requisito dell'esecutorietà solo nei casi espressamente previsti dalla legge e che la PA possa procedere all'esecuzione coattiva degli obblighi posti a carico del terzo con il provvedimento amministrativo solo a seguito di diffida.
 
Con riferimento alla diversa tipologia di obblighi che gravano sul  privato per effetto del provvedimento esecutorio, poi, differenti sono le forme dell'esecutorietà.
 
Occorre, in particolare, per  gli obblighi diversi da quello di pagare una somma di denaro, distinguere i casi in cui la PA possa procedere all'esecuzione coattiva mediante i propri organi dai casi in cui debba procedere con la c.d. esecuzione in danno. In quest'ultimo caso, la prestazione che forma l'oggetto dell'obbligo inadempiuto da parte del destinatario del provvedimento esecutorio, sarà eseguita dal terzo ed il privato inadempiente sarà tenuto a rimborsare alla PA le somme corrisposte al terzo (in tal caso la problematica verterà sulla congruità della somma).
 
L'esecuzione coattiva di obblighi che hanno per oggetto delle somme di denaro (sia che si tratti dell'oggetto originario, sia che costituisca la trasformazione di un'originaria obbligazione diversa per effetto di un'esecuzione in danno) segue  la normativa che disciplina  l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato a mente dell'art. 21 ter, secondo comma.
 
Esempi di provvedimenti esecutori sono l'ordine di demolizione previsto dall'art.  40 del Testo Unico sull'edilizia in caso di abuso edilizio, la possibilità per la PA di utilizzare, a mente dell'art. 832 cc, secondo comma, alternativamente le forme di tutela civilistiche e quelle pubblicistiche per la tutela dei beni che formano oggetto del demanio pubblico (al riguardo, la giurisprudenza ha sottolineato che, tra le due vie, sussiste alternatività per cui intrapresa l'una, la PA non può, poi, ricorrere anche all'altra)., la requisizione per imprevedibili motivi di necessità ed urgenza di cui all'art. 7 della LAC e la possibilità, per il sindaco, di eseguire coattivamente le ordinanze contingibili ed urgenti previste dall'art. 54 del TUEL, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
 
Dall'esecutorietà, che rappresenta dunque un requisito eventuale e non necessario del provvedimento amministrativo. deve essere mantenuto distinto il requisito della esecutività che, invece, è un requisito sempre presente. L'esecutività del provvedimento amministrativo è il requisito che ne indica l'idoneità ad incidere sulla sfera giuridica altrui in senso costitutivo, modificativo o estintivo, indipendentemente dalla volontà del destinatario la cui sfera giuridica viene concretamente ad essere incisa dal provvedimento medesimo ed indipendentemente dalla validità o dall'invalidità del provvedimento. L'esecutività non è sempre coincidente con il momento perfezionativo del provvedimento in quanto taluni provvedimenti, già perfezionati, non  sono ancora idonei a produrre effetti in quanto difettano i requisiti di esecutività e, cioè, il controllo preventivo di legittimità o la comunicazione del provvedimento al destinatario.
 
Dall'esecutiità deve mantenersi distinto il requisito dell'eseguibilità che indica la possibilità giuridica e di fatto di eseguire un provvedimento; è possibile, cioè, che un provvedimento già esecutivo, in via d'eccezione, non sia eseguito immediatamente per motivi ostativi di fatto o di diritto o per ragioni d'opportunità valutate dalla PA. A tali ipotesi si riferisce l'art. 21 quater della L. n. 241 del 1990 che dispone: "per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario", l'esecuzione o l'efficacia del provvedimento possono essere sospese dallo stesso organo che lo ha emanato. In via generale, invece, "i provvedimenti amministrativi sono immediatamente eseguiti, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo" (si discute se tale disposizione, che fonda la responsabilità da ritardo della PA, sia riferibile anche ai provvedimenti che hanno per oggetto un obbligo dei destinatari).
 
Altri caratteri del provvedimento amministrativo sono: la tipicità e la nominatività; i provvedimenti amministrativi sono, cioè, soltanto quelli previsti dalla legge (principio della nominatività e del numerus clausus) debbono, inoltre. avere il contenuto indicato dalla legge ed essere espressione del potere espressamente riconosciuto dalla legge (principio della tipicità del provvedimento amministrativo).
 
Ulteriori tratti distintivi del provvedimento amministrativo sono la sua unilateralità e l'inoppugnabilità, la sua idoneità, cioè, a consolidarsi, nonostante eventuali profili d'illegittimità (diversi da quelli indicati all'art. 21 septies di cui alla L. n. 241 del 1990), decorso il termine di decadenza di sessanta giorni per l'impugnativa.
 
Vi è poi la categoria dei provvedimenti di secondo grado, dei provvedimenti, cioè, che incidono sugli effetti di precedenti provvedimenti amministrativi. In tal senso, sotto il profilo classificatorio, si possono distinguere quei provvedimenti che determinano la cessazione o la sospensione dell'efficacia di precedenti provvedimenti amministrativi (l'annullamento, la revoca e la sospensione), quelli che determinano la modifica degli effetti di provvedimenti preesistenti (si tratta della modifica, della riforma, della rettifica e della proroga) e provvedimenti che detrminano la consolidazione degli effetti di provvedimenti preesistenti (la conversione, la ratifica, la convalida, la sanatoria e la correzione di errori materiali).
 
Sempre alla categoria dei provvedimenti amministrativi appartengono gli accertamenti costitutivi che si distinguono perchè non sono manifestazione di discrezionalità ed in quanto sono provvedimenti vincolati all'accertamento della sussistenza di determinati presupposti di fatto. Rientrano nella categoria degli accertamenti costitutivi le iscrizioni, le registrazioni, le sovvenzioni, le assegnazioni, gli accertamenti tributari e le esenzioni.
 

 

 
 
 
 
 
 
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