Argomenti correlati
Il tema
della tutela degli interessi diffusi si è posto, in particolare, con
riferimento alla tutela del diritto alla salute (sotto forma di diritto alla salubrità dell'ambiente) ed al danno ambientale.
Sul piano normativo, il riferimento storico primario è certamente la L. n. 349 del 1986
istitutiva del Ministero dell'Ambiente. Con gli artt. 13 e 18 di tale
legge è stata prevista la legittimazione, in capo ad organismi
associativi riconosciuti con apposito decreto ministeriale, ad intervenire in giudizi per danno ambientale nonchè a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi che incidano su interessi di natura ambientale. Tale norma non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 152 del 2006
(c.d. Testo Unico ambientale) che, tuttavia, ai sensi del comma 2
dell'art. 309, ha riconosciuto alle associazioni individuate ai sensi
dell'art. 13 della L. n. 349 del 1986, solo la legittimazione a presentare denunce e osservazioni,
corredate di documenti ed informazioni ai fini dell'adozione di misure
di precauzione. E' escluso che dette associazioni possano invece
ricorrere per l'annullamento di atti e provvedimenti adottati in
violazione della parte sesta del decreto o avverso il silenzio
inadempimento serbato dal Ministro a fronte delle denunce e delle
osservazioni presentate.
A livello
giurisprudenziale si è, poi, discusso, in sede d'applicazione delle
norme di cui alla sopra richiamata L. n. 349 del 1986, se i vizi
denunciabili siano solo quelli inerenti ai profili della valutazione degli interessi ambientali
o se, con riferimento a provvedimenti, per assunto lesivi di interessi
di matrice ambientale, tali enti siano legittimati a denunciare anche vizi di natura diversa.
Con riferimento al tema del danno ambientale, la soluzione
abbracciata dal G.O. , per offrire tutela agli interessi superindividuali sottesi, è stata quella di trasformare l'interesse diffuso
alla salubrità ambientale in una somma dei diritti alla salute dei
singoli legittimando, perciò, gli stessi ad agire giudizialmente per il
risarcimento del danno alla salute subito come conseguenza del, più generale, danno
ambientale.
La fonte normativa del potere di azione riconosciuto ai
singoli per la tutela del diritto alla salute di fronte ad un fatto
costitutivo di un danno ambientale è stato inizialmente l'art. 844 cc
in tema di immissioni intollerabili e, successivamente, l'art. 2043 cc
in tema di illecito aquiliano. La giurisprudenza ha abbandonato il
parametro di cui all'art. 844 cc che si muoveva in un'ottica
proprietaria inappropriata al tema del diritto alla salute e del danno
ambientale; ha, invece, riconosciuto la possibilità di esperire il
rimedio d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c.
Con riferimento al danno
ambientale, il già citato D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
, all'art. 300, lo definisce come: "qualsiasi deterioramento significativo e
misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità
assicurata da quest'ultima".
Come
sopra premesso, in tema di legittimazione processuale, di
legittimazione procedimentale e di azioni esperibili, l'art. 309 del
decreto prevede, oltre che da parte della associazioni di cui all'art.
13 della L. n. 349 del 1986, la possibilità di sollecitare il Ministero
dell'Ambiente all'adozione di misure di precauzione, prevenzione e
ripristino da parte di regioni, province autonome ed enti locali, nonchè da parte delle persone fisiche o giuridiche che sono o
potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un
interesse legittimante la partecipazione al procedimento. Questi
ultimi soggetti possono presentare al Ministero dell'Ambiente denunce e
osservazioni, possono richiedere l'annullamento dei provvedimenti
amministrativi illegittimi, agire contro il silenzio inadempimento del
Ministero e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo
nell'attivazione delle misure di precauzione e salvaguardia.
L'azione
civile in sede penale per il risarcimento del danno ambientale è,
invece, di competenza esclusiva del Ministero dell'Ambiente. Si è, dunque, esclusa la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale degli enti locali. Sotto ilprofilo delle tecniche di tutela, poi, il Ministro dell'Ambiente potrà agire per il risarcimento del danno in via ordinaria o emettere un'ordinanza immediatamente esecutiva volta, in prima battuta, al ripristino ambientale e, in seconda (a mezzo di una seconda ordinanza), al risarcimento del danno per equivalente con riferimento al danno ambientale accertato e residuato.
In tema di
danno ambientale deve, poi, ricordarsi il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio
2008 recante importanti disposizioni di principio come quella di cui
all'art. 3 quater del Codice dell'Ambiente che sancisce il principio
dello sviluppo sostenibile secondo cui il soddisfacimento dei bisogni
delle generazioni attuali non può compromettere la qualità della vita e
le possibilità delle generazioni future.