Il danno ambientale e il diritto alla salute

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Il tema della tutela degli interessi diffusi si è posto, in particolare, con riferimento alla tutela del diritto alla salute (sotto forma di diritto alla salubrità dell'ambiente) ed al danno ambientale.
 
Sul piano normativo, il riferimento storico primario è certamente la L. n. 349 del 1986 istitutiva del Ministero dell'Ambiente. Con gli artt. 13 e 18 di tale legge è stata prevista la legittimazione, in capo ad organismi associativi riconosciuti con apposito decreto ministeriale, ad intervenire in giudizi per danno ambientale nonchè a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi che incidano su interessi di natura ambientale. Tale norma non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 152 del 2006 (c.d. Testo Unico ambientale) che, tuttavia, ai sensi del comma 2 dell'art. 309, ha riconosciuto alle associazioni individuate ai sensi dell'art. 13 della L. n. 349 del 1986, solo la legittimazione a presentare denunce e osservazioni, corredate di documenti ed informazioni ai fini dell'adozione di misure di precauzione. E' escluso che dette associazioni possano invece ricorrere per l'annullamento di atti e provvedimenti adottati in violazione della parte sesta del decreto o avverso il silenzio inadempimento serbato dal Ministro a fronte delle denunce e delle osservazioni presentate.
 
A livello giurisprudenziale si è, poi, discusso, in sede d'applicazione delle norme di cui alla sopra richiamata L. n. 349 del 1986, se i vizi denunciabili siano solo quelli inerenti ai profili della valutazione degli interessi ambientali o se, con riferimento a provvedimenti, per assunto lesivi di interessi di matrice ambientale, tali enti siano legittimati a denunciare anche vizi di natura diversa.
 
Con riferimento al tema del danno ambientale, la soluzione abbracciata dal G.O. , per offrire tutela agli interessi superindividuali sottesi, è stata quella di trasformare l'interesse diffuso alla salubrità ambientale in una somma dei diritti alla salute dei singoli legittimando, perciò, gli stessi ad agire giudizialmente per il risarcimento del danno alla salute subito come conseguenza del, più generale, danno ambientale.
 
La fonte normativa del potere di azione riconosciuto ai singoli per la tutela del diritto alla salute di fronte ad un fatto costitutivo di un danno ambientale è stato inizialmente l'art. 844 cc in tema di immissioni intollerabili e, successivamente, l'art. 2043 cc in tema di illecito aquiliano. La giurisprudenza ha abbandonato il parametro di cui all'art. 844 cc che si muoveva in un'ottica proprietaria inappropriata al tema del diritto alla salute e del danno ambientale; ha, invece,  riconosciuto la possibilità di esperire il rimedio d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c.
 
Con riferimento al danno ambientale, il già citato D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 , all'art. 300, lo definisce come: "qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima".
 
Come sopra premesso, in tema di legittimazione processuale, di legittimazione procedimentale e di azioni esperibili, l'art. 309 del decreto prevede, oltre che da parte della associazioni di cui all'art. 13 della L. n. 349 del 1986, la possibilità di sollecitare il Ministero dell'Ambiente all'adozione di misure di precauzione, prevenzione e ripristino da parte di regioni, province autonome ed enti locali, nonchè da parte delle persone fisiche o giuridiche che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento. Questi ultimi soggetti possono presentare al Ministero dell'Ambiente denunce e osservazioni, possono richiedere l'annullamento dei provvedimenti amministrativi illegittimi, agire contro il silenzio inadempimento del Ministero e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione delle misure di precauzione e salvaguardia.
 

L'azione civile in sede penale per il risarcimento del danno ambientale è, invece, di competenza esclusiva del Ministero dell'Ambiente. Si è, dunque, esclusa la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale degli enti locali. Sotto ilprofilo delle tecniche di tutela, poi, il Ministro dell'Ambiente potrà agire per il risarcimento del danno in via ordinaria o emettere un'ordinanza immediatamente esecutiva volta, in prima battuta, al ripristino ambientale e, in seconda (a mezzo di una seconda ordinanza), al risarcimento del danno per equivalente con riferimento al danno ambientale accertato e residuato.

In tema di danno ambientale deve, poi, ricordarsi il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 recante importanti disposizioni di principio come quella di cui all'art. 3 quater del Codice dell'Ambiente che sancisce il principio dello sviluppo sostenibile secondo cui il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non può compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

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