Interessi di fatto azioni popolari

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Gli interessi di fatto sono quegli interessi non qualificati ed indifferenziati a che la PA osservi le norme di buona amministrazione a favore della collettività (ad esempio l'interesse alla buona manutenzione delle strade o alla loro illuminazione).
 
Dagli interessi di fatto devono essere mantenuti distinti gli interessi amministrativamente protetti che sono differenziati e qualificati, attengono al merito dell'azione amministrativa e si sostanziano nell'interesse acchè detta azione si esplichi secondo i criteri dell'opportunità.
 
Mentre gli interessi di fatto sono sforniti di tutela, sia in sede giudiziale che giustiziale, gli interessi amministrativamente protetti conoscono questo secondo tipo di tutela ammettendo il titolare ad esperire il ricorso in via amministrativa
 
In tale prospettiva non vi sono forme di tutela degli interessi di fatto se non quelle offerte, in casi tassativi, dalle azioni popolari.
 
Le azioni popolari sono gli strumenti processuali che l'ordinamento offre occasionalmente per la tutela degli interessi di fatto. Al di là delle azioni popolari, infatti, gli interessi di fatto, come chiarito, non hanno alcuna valenza giuridica, sicchè non offrono tutele nè sotto il profilo procedimentale nè sotto il profilo processuale.
 
Le azioni popolari sono, dunque, azioni esperibili, in deroga all'art. 100 cpc, da soggetti privi della titolarità di situazioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo e, dunque, privi di un interesse concreto, individuale ed attuale ad agire.
 
Le azioni popolari si distinguono in azioni suppletive, con le quali il singolo cittadino agisce in vece dell'amministrazione inerte e in azioni correttive con le quali il singolo cittadino è ammesso ad agire nei confronti dell'amministrazione stessa per far valere l'illegittimità della sua azione amministrativa (si può citare, come esempio della prima ipotsi d'azione, l'azione suppletiva prevista dall'art. 9 del TUEL per azionare pretese spettanti al Comune o alle Province e, come esempio della seconda ipotesi d'azione, quella concessa dall'art. 70 del TUEL al cittadino elettore con riferimento alle operazioni elettorali di Consigli comunali, regionali e provinciali).
 
In ogni caso, sia le azioni correttive che le azioni suppletive, come azioni popolari, debbono essere espressamente previste dal Legislaore in quanto, come detto, derogano al principio di cui all'art. 100 c.p.c. secono cui chi vuole agire o resistere in giudizio deve avrevi interesse.
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