Il giudizio di ottemperanza nel codice del processo amministrativo

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Il libro IV del codice del processo amministrativo si apre con il titolo relativo al giudizio di ottemperanza. Dalla lettura delle poche norme del titolo, si coglie una particolare attenzione dedicata ai poteri del giudice dell’ottemperanza con l’accoglimento, in chiave estensiva, di tutte le più larghe aperture già espresse dalla giurisprudenza amministrativa ed invece una disciplina sorprendentemente scarna della procedura che dovrà, presumibilmente, ricavarsi dalle previgenti norme di cui agli artt. 90 e 91 del r.d. n 642 del 1907 e 27 della Legge Tar che sono, tuttavia, stati abrogati dall’art. 4 dell’allegato 4 al d.lgs. n 104 del 2010.

Tra i più significativi “arresti” del codice vanno evidenziati:
1)    La previsione espressa della possibilità di svolgere in sede di ottemperanza la domanda di risarcimento del danno conseguente all’azione d’annullamento vittoriosamente esperita – ed in tal caso anche in sede di ottemperanza la procedura sarà quella ordinaria del giudizio di cognizione;
2)    La previsione espressa della possibilità di chiedere, nella sede dell’ottemperanza e con il relativo rito, il risarcimento del danno per violazione o elusione del giudicato nonché la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione maturati dopo la sentenza
3)    La previsione dell’ottemperanza con riferimento ai lodi esecutivi divenuti inoppugnabili e con riferimento ai provvedimenti equiparabili alle sentenze passate in giudicato del GO, nonché la conferma dell’ottemperanza con riferimento a tutti i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
4)    La codificazione della patologia conseguente alla violazione dei provvedimenti che formano oggetto del giudizio di ottemperanza con l’identificazione della stessa nella nullità in caso di violazione o elusione di giudicato e nell’inefficacia in caso di violazione o elusione di altri provvedimenti esecutivi del GA;
5)    La previsione espressa dell’esperibilità dell’azione per l’ottemperanza nel termine di prescrizione decennale;
6)    La previsione della possibilità, per il giudice, di fissare una somma a carico dell’amministrazione resistente per ogni ulteriore violazione o per l’ulteriore ritardo nel conformarsi alle statuizioni della decisione del giudice dell’ottemperanza;
7)    L’esclusione della necessità della preventiva diffida ad adempiere e, di contro, la previsione dell’obbligo di notificare il ricorso per l’ottemperanza-

A fronte di significative ed importanti scelte del Legislatore che, in larga parte, ha fatto chiarezza nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale apertosi con riferimento a ciascuno dei profili sopra evidenziati, sorprende, come detto, l’assenza di norme di procedura.
Il rito dovrebbe rimanere, dunque, quello camerale di cui agli artt. 90 e 91 del r.d. 642 del 1907 e di cui all’art. 27 della Legge Tar a meno che non vi sia la richiesta, di una delle parti, di trattazione in pubblica udienza nonostante la contestuale abrogazione di tali norme.
Il ricorso, prima dell’entrata in vigore del codice, di proponeva con ricorso al Presidente del Tar o del Consiglio di Stato; il codice non fornisce precisazioni al riguardo.
Non vengono specificati i termini per l’eventuale produzione di memorie da parte dell’amministrazione resistente né modalità e termini della fissazione dell’udienza camerale; in precedenza l’art. 91 del r.d. 642/07 fissava i primi in venti giorni dalla comunicazione, da parte della segreteria, della proposizione del ricorso per l’ottemperanza e stabiliva che l’udienza camerale fosse fissata dal presidente della sezione, scaduti i venti giorni, con nota scritta in calce al ricorso.
 
 
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LIBRO IV

LIBRO QUARTO

OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI

Titolo I

Giudizio di ottemperanza 

Art.112
Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza
 
1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.
2. L'azione di ottemperanza puo' essere proposta per conseguire l'attuazione:
a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione;
e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
3. Puo' essere proposta anche azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonche' azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato.
4. Nel processo di ottemperanza puo' essere altresi' proposta la connessa domanda risarcitoria di cui all'articolo 30, comma 5, nel termine ivi stabilito. In tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario.
5. Il ricorso di cui al presente articolo puo' essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalita' di ottemperanza.
 
Art.113
Giudice dell'ottemperanza

1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza e' del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado.
2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui e' chiesta l'ottemperanza.
Art.114
Procedimento

1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Al ricorso e' allegata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalita', anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;
c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalita' esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
e) salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.
5. Se e' chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede con ordinanza.
6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalita' di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.
8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza.
9. I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III.
Art.115
Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva

1. Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in forma esecutiva.
2. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca.
3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo non e' necessaria l'apposizione della formula esecutiva.

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