Il permesso di costruire

Il permesso di costruire è disciplinato dagli artt. 10 e ss del DPR n 180 del 2001 e costituisce l'unico titolo abilitante all'edificazione espresso contemplato dall'attuale normativa di disciplina dell'attività edilizia.
Il permesso di costruire costituisce l'attuale punto di approdo di una tortuosa evoluzione che, segnata da alcune tappe normative essenziali, ha visto detto titolo abilitativo mutare sostanzialmente la propria veste giuridica passando dall'originaria licenza edilizia, che si caratterizzava come un'autorizzazione atta a rimuovere un limite ad una facoltà compresa nel diritto di proprietà, alla concessione edilizia di cui alla L. n. 10 del 1977 che intendeva scorporare il diritto all'edificazione da quello di proprietà. Dopo l'intervento chiarificatore della Consulta, la concessione edilizia è, tuttavia, tornata nell'alveo dei provvedimenti autorizzatori sul rilievo che il diritto di edificare è una facoltà in ogni caso insita nel diritto di proprietà e non può formare oggetto di concessioni di tipo costitutivo. La novità di maggiore rilievo della concessione edilizia, dopo l'interpretazione adeguatrice fattane dalla Consulta, è, dunque, quella relativa all'onerosità del titolo.
Successivamente sono state previste figure autorizzative ulteriori come l'autorizzazione edilizia per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e la denunzia di inizio attività per gli interventi minori. Il TU sull'edilizia ha semplificato il sistema dei titoli edilizi riducendoli al permesso di costruire ed alla denuncia di inizio attività prevedendo, contestualmente, un'area di attività edilizia libera.
Il permesso di costruire ha, dunque, sostituito la concessione edilizia e la mutata denominazione evidenzia che si tratta di un titolo non attributivo di nuovi diritti ma di carattere autorizzatorio e volto alla  mera verifica della compatibilità tra l'intervento edilizio richiesto ed il complessivo assetto del territorio.
Gli interventi edilizi che devono essere assentiti con il permesso di costruire sono quelli di maggiore impatto sul territorio e, segnatamente:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari; modifiche del volume, della sagoma dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti alla destinazione d'uso.
Per gli interventi di cui al punto a e per quelli di cui ai punti b e c laddove sussistano prescrizioni puntuali in ordine alle modalità edilizie nei piani attuativi e sempre che tale circostanza sia dichiarata dal competente organo comunale, il permesso di costruire può, peraltro, essere sostituito dalla denuncia di inizio attività (c.d. superdia).
Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente responsabile presso il Comune o dal relativo funzionario a fronte di presentazione di specifica istanza corredata degli elaborati progettuali e del titolo di legittimazione all'edificazione allo sportello unico per l'edilizia.
Il responsabile del procedimento deve concludere l'istruttoria nel termine di sessanta giorni e sottoporre al dirigente competente al rilascio del permesso di costruire una proposta di provvedimento eventualmente dopo aver richiesto ed ottenuto integrazioni documentali al soggetto istante. Nel successivo termine di quindici giorni il dirigente o il funzionario responsabile del Comune dovrebbe adottare il provvedimento. In difetto l'istante può alternativamente rivolgersi allo Sportello Unico affinchè il dirigente o il funzionario responsabile presso il Comune si pronunci nel termine di quindici giorni ovvero ricorrere immediatamente al TAR avverso il silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 21 bis Legge TAR. Viene anche prevista la possibilità, successivamente alla fase procedimentale attivata con l'istanza sollecitatoria allo Sportello UNico di compulsare la Regione ad un intervento sostitutivo del Comune inerte. In caso di inutilità di tale ulteriore fase non resta rimedio ulteriore se non quello del ricorso al TAR avverso il silenzio rifiuto.
Il permesso di costruire non può essere revocato ma può essere annullato in forma di autotutela e decade in caso di mancato inizio dei lavori nel termine di un anno dal rilascio del titolo o per la mancata conclusione nel termine di tre anni dall'inizio dei lavori.
Il permesso di costruire è di regola oneroso e soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Gli oneri di urbanizzazione sono un corrispettivo per il beneficio risultante dalle opere di urbanizzazione primaria, il costo di costruzione è, invece, considerato un tributo correlato all'aumento di valore del fondo per effetto dell'attività edificatoria assentita. Gli oneri di urbanizzazione vanno corrisposti all'atto del rilascio del permesso di costruire mentre il costo di costruzione deve essere pagato entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dei lavori.

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