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Il diritto di accesso ai documenti amministrativi trova la sua disciplina di oridne generale negli artt. 22 e ss della L. n. 241 del 1990, come modificata dalla Legge n 15 del 2005 e la disciplina operativa e di dettaglio nel DPR n 184 del 2006 e nei regolamenti di delegificazione adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 24 comma 6 della L.n 241 del 1990.
Diritto di accesso: la natura giuridica
Si discute in dottrina se la posizione qualificata fomalmente come diritto di accesso sia riconducibile nel novero delle posizioni di diritto o di interesse legittimo; la prima è la esi dominante e trae argomento dalla stessa formulazione testuale della norma nonchè, sul crinale sostanziale, dall'assenza della discrezionalità in capo alla PA in ordine all'accoglimento o meno dell'istanza ostensiva, altro decisivo argomento è l'espressa riconduzione del diritto di accesso nel novero delle prestazioni essenziali concernenti i diritti sociali e politici ex art. 117, comma 2 lett m Cost
Diritto di accesso: la legittimazione attiva
A mente dell'art. 22, comma 1 lettera b della L. n. 241 del 1990 sono titolari del diritto di accesso tutti coloro che abbiano interessi diretti concreti e attuali, anche se portatori di interessi pubblici o diffusi, all'ostensione del documento. Il diritto di accesso, ha chiarito la giurisprudenza amministrativa, costituisce un bene della vita autonomo e deve essere tutelato a prescindere dall'interesse al ricorso avverso l'eventuale provvedimento amministrativo lesivo cui l'istanza ostensiva si riferisce. La qualificazione dell'interesse all'accesso in termini di concretezza e attualità si collega con la prevision di cui all'art. 24, comma 3 che esclude che il diritto di accesso possa esercitarsi al fine di realizzare un controllo generalizzato sull'attività della PA
Diritto di accesso: la legittimazione passiva
A mente dell'art. 23 della L. n. 241 del 1990 il diritto di accesso può esercitarsi nei confronti di amministrazioni pubbliche, nei confronti di aziende speciali, nei confronti dei gestori di pubblici servizi e nei confronti di soggetti privati limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
Diritto di accesso: l'oggetto
Il diritto di accesso può esercitarsi solo su documenti amministrativi formati non essendo ammessa un'istanza volta alla formazione del documento amministrativo. In chiave positiva dunque il diritto di accesso può essere esercitato con riferimento ad ogni atto già formato dalla PA salvo che si tratti di un atto sottratto legittimamente all'accesso ex art. 24 e con l'esclusione degli atti meramente preparatori. La giurisprudenza ha ritenuto ostensibili anche gli atti realizzati da privati ove funzionalizzati all'adozione di un provvedimento amministrativo (si pensi alle consulenze professionali) nonchè, su altro versante, gli atti di soggetti privati che siano posti in essere nell'esercizio di una pubblica funzione o di un servizio pubblico. E' stata anche ritenta l'ostensibilità degli atti privati posti in essere dalla PA (in termini si veda CDS Ad Plen 22 aprile 1999 n 5)
Diritto di accesso: cause di esclusione
L'art. 24 individua casi di esclusione del diritto di accesso. L'istanza ostensiva può essere legittimamente respinta ove attenga ad atti generali, normativi di pianificazione e programmazione, procedimenti tributari, atti coperti dal segreto di stato ovvero attinenti a informazioni psicoattitudinali dei concorrenti in sede di gara. L'art. 24, comma 6 rinvia ad un regolamento di delegificazione per l'individuazione di ulteriori classi di documenti esclusi dall'ostensione. In particolare, deve richiamarsi l'attenzione, come caso di eventuale esclusione dell'accesso da disciplinarsi con i regolamenti di delegificazione, quello della tutela della riservatezza dei terzi. Deve, in ogni caso, rimarcarsi che, a mente dell'art. 24 comma 7 il diritto d'accesso prevale ove la conoscenza del documento oggetto dell'istanza ostensiva sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Diritto di accesso: come si esercita
Le modalità d'esercizio del diritto di accesso sono indicate nell'art.25 della L n 241 del 1990 e nel Dpr n 184 del 2006. L'istanza d'accesso va rivolta all'amministrazione o al diverso soggetto che ha formato l'atto e va notificata ad eventuali controinteressati (si pensi, ad esempio, al soggetto che abbia realizzato il documento oggetto dell'istanza ostensiva in sede concorsuale). Ove l'istanza sia accolta, il diritto di accesso si esercita mediante visione del documento e/o estrazione di una sua copia dietro rimborso del costo di riproduzione. E' ammesso il differimento dell'accesso se l'immediata ostenzione possa turbare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa. In caso di differimento, di diniego ovvero in ipotesi di omesso riscontro all'istanza nel termine di trenta giorni dalla sua presentazione, è possibile, alternativamente, proporre:
a) ricorso al TAR nel termine decadenziale dei successivi trenta giorni;
b) ricorso al Difensore Civico nel medesimo termine per gli atti di pertinenza delle amministrazioni comunali per un riesame della determinazioe espressa o tacita già assunta;
c) ricorso alla CADA di cui all'art. 27 della L. n 241 del 1990 per gli atti della PA per un riesame della determinazione espressa o tacita già assunta.
Diritto di accesso: la natura giuridica
Si discute in dottrina se la posizione qualificata fomalmente come diritto di accesso sia riconducibile nel novero delle posizioni di diritto o di interesse legittimo; la prima è la esi dominante e trae argomento dalla stessa formulazione testuale della norma nonchè, sul crinale sostanziale, dall'assenza della discrezionalità in capo alla PA in ordine all'accoglimento o meno dell'istanza ostensiva, altro decisivo argomento è l'espressa riconduzione del diritto di accesso nel novero delle prestazioni essenziali concernenti i diritti sociali e politici ex art. 117, comma 2 lett m Cost
Diritto di accesso: la legittimazione attiva
A mente dell'art. 22, comma 1 lettera b della L. n. 241 del 1990 sono titolari del diritto di accesso tutti coloro che abbiano interessi diretti concreti e attuali, anche se portatori di interessi pubblici o diffusi, all'ostensione del documento. Il diritto di accesso, ha chiarito la giurisprudenza amministrativa, costituisce un bene della vita autonomo e deve essere tutelato a prescindere dall'interesse al ricorso avverso l'eventuale provvedimento amministrativo lesivo cui l'istanza ostensiva si riferisce. La qualificazione dell'interesse all'accesso in termini di concretezza e attualità si collega con la prevision di cui all'art. 24, comma 3 che esclude che il diritto di accesso possa esercitarsi al fine di realizzare un controllo generalizzato sull'attività della PA
Diritto di accesso: la legittimazione passiva
A mente dell'art. 23 della L. n. 241 del 1990 il diritto di accesso può esercitarsi nei confronti di amministrazioni pubbliche, nei confronti di aziende speciali, nei confronti dei gestori di pubblici servizi e nei confronti di soggetti privati limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
Diritto di accesso: l'oggetto
Il diritto di accesso può esercitarsi solo su documenti amministrativi formati non essendo ammessa un'istanza volta alla formazione del documento amministrativo. In chiave positiva dunque il diritto di accesso può essere esercitato con riferimento ad ogni atto già formato dalla PA salvo che si tratti di un atto sottratto legittimamente all'accesso ex art. 24 e con l'esclusione degli atti meramente preparatori. La giurisprudenza ha ritenuto ostensibili anche gli atti realizzati da privati ove funzionalizzati all'adozione di un provvedimento amministrativo (si pensi alle consulenze professionali) nonchè, su altro versante, gli atti di soggetti privati che siano posti in essere nell'esercizio di una pubblica funzione o di un servizio pubblico. E' stata anche ritenta l'ostensibilità degli atti privati posti in essere dalla PA (in termini si veda CDS Ad Plen 22 aprile 1999 n 5)
Diritto di accesso: cause di esclusione
L'art. 24 individua casi di esclusione del diritto di accesso. L'istanza ostensiva può essere legittimamente respinta ove attenga ad atti generali, normativi di pianificazione e programmazione, procedimenti tributari, atti coperti dal segreto di stato ovvero attinenti a informazioni psicoattitudinali dei concorrenti in sede di gara. L'art. 24, comma 6 rinvia ad un regolamento di delegificazione per l'individuazione di ulteriori classi di documenti esclusi dall'ostensione. In particolare, deve richiamarsi l'attenzione, come caso di eventuale esclusione dell'accesso da disciplinarsi con i regolamenti di delegificazione, quello della tutela della riservatezza dei terzi. Deve, in ogni caso, rimarcarsi che, a mente dell'art. 24 comma 7 il diritto d'accesso prevale ove la conoscenza del documento oggetto dell'istanza ostensiva sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Diritto di accesso: come si esercita
Le modalità d'esercizio del diritto di accesso sono indicate nell'art.25 della L n 241 del 1990 e nel Dpr n 184 del 2006. L'istanza d'accesso va rivolta all'amministrazione o al diverso soggetto che ha formato l'atto e va notificata ad eventuali controinteressati (si pensi, ad esempio, al soggetto che abbia realizzato il documento oggetto dell'istanza ostensiva in sede concorsuale). Ove l'istanza sia accolta, il diritto di accesso si esercita mediante visione del documento e/o estrazione di una sua copia dietro rimborso del costo di riproduzione. E' ammesso il differimento dell'accesso se l'immediata ostenzione possa turbare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa. In caso di differimento, di diniego ovvero in ipotesi di omesso riscontro all'istanza nel termine di trenta giorni dalla sua presentazione, è possibile, alternativamente, proporre:
a) ricorso al TAR nel termine decadenziale dei successivi trenta giorni;
b) ricorso al Difensore Civico nel medesimo termine per gli atti di pertinenza delle amministrazioni comunali per un riesame della determinazioe espressa o tacita già assunta;
c) ricorso alla CADA di cui all'art. 27 della L. n 241 del 1990 per gli atti della PA per un riesame della determinazione espressa o tacita già assunta.