Il potere concessorio concessioni traslative costitutive e la concessione edilizia

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Le concessioni sono atti della PA con i quali, in via discrezionale o vincolata, vengono conferiti a soggetti terzi diritti, facoltà o poteri non preesistenti con il conseguente ampliamento della loro sfera giuridica; si distinguono in concessioni traslative o costitutive a seconda che la posizione giuridica attribuita venga costituita ex novo o sia semplicemente trasferita.

Discorso a parte deve farsi con riferimento alla c.d. concessione edilizia che, con il T.U dell'edilizia ha preso il nome di permesso di costruire; la concessione edilizia onerosa, introdotta dalla L n 10 del 1977 denunciava il presumibile intento del Legislatore di modificare lo statuto della proprietà privata rendendo lo ius edificandi una posizione giuridica autonoma rispetto alla proprietà del suolo. Tale ricostruzione dell'istituto non ha trovato l'avallo della Consulta che ha precisato, nonostante la modifica del nomen iuris, che il diritto all'edificazione è espressione del diritto di proprietà sul suolo; ne consegue la natura autorizzatoria del provvedimento amministrativo con il quale si "concede" al privato la facoltà di edificare. Le indicazioni della Consulta sono, dunque, state recepite dal Legislatore in sede di compilazione del TU sull'edilizia con la qualificazione del titolo abilitante all'edificazione come permesso di costruire. 

Importante risulta discriminare le concessioni traslative da quelle costitutive in quanto, con riferimento alle prime, ove si tratti di concessioni che siano legate esclusivamente all'accertamento dei presupposti di fatto individuati dalla legge o da atti amministrativi di contenuto generale, il relativo procedimento sarà disciplinato dall'art. 19 della L. n. 241/1990 in materia di dichiarazione di inizio attività.

Tra le concessioni traslative, debbono ricomprendersi: le concessioni su beni pubblici, le concessioni di pubbliche potestà, le concessioni di pubblici servizi e le concessioni di lavori. Dal punto di vista della ricostruzione dogmatica della figura  della concessione, a fronte di un primo indirizzo che riconduceva la concessione amministrativa nell'alveo dei contratti , un secondo indirizzo ha, invece, ricostruito l'istituto nei termini di un provvedimento amministrativo costitutivo di diritti. La giurisprudenza ha, poi, elaborato la fattispecie delle concessioni contratto caratterizzate dalla compresenza di un momento pubblicistico costituito dall'atto concessorio costituente il titolo attributivo della posizione giuridica e di un momento privatistico, il capitolato, che disciplina il rapporto di concessione.

Deve sottolinearsi che, per effetto dell'incidenza vieppiù maggiore del diritto comunitario, le concessioni aventi ad oggetto servizi e lavori sono state ricondotte nell'alveo dei contratti pubblici e, come tali, sottoposte alle regole dell'evidenza pubblica per la scelta del contraente, nonchè a tutte le ulteriori norme del codice dei contratti pubblici (art 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006). Di derivazione comunitaria risulta anche la definizione della concessione lavori e servizi come realizzazione dell'opera o del servizio accompagnata dalla loro gestione funzionale da valere come parziale o integrale corrispettivo dell'opera.

Con riferimento, dunque, alla disciplina del rapporto concessorio, occorre distinguere tra la concessione di beni e la concessione di servizi e di lavori in quanto solo con riferimento alla prima tipologia, il rapporto permane vincolato anche dalla spendita di poteri pubblicistici. Diverso è il campo d'applicazione della giurisdizione esclusiva nelle due diverse tipologie di concessione. Per le concessioni di lavori e servizi infatti, la giurisdizione esclusiva viene prevista dall'art. 244 del codice dei contratti pubblici come limitata alla fase dell'aggiudicazione, cui deve abbinarsi peraltro lo scrutinio degli effetti sul contratto conseguenti all'eventuale annullamento dell'aggiudicazione (cfr. il D.Lgs. n. 53/2010). Con riferimento alle concessioni di beni, la giurisdizione esclusiva è tendenzialmente estesa anche alla fase del rapporto concessorio, almeno ove il punto controverso origini da un atto o da un provvedimento della PA, ove non si faccia sola questione di indennizzi, canoni o altri corrispettivi (cfr. art. 5 della L. n. 1034/1971).

Il rapporto che origina dalla concessione di beni è caratterizzato, allora, dal diritto di insistenza in favore del concessionario che vanta un diritto di prelazione in seguito alla scadenza, dall'obbligo del concessionario di corrispondere un canone, dal diritto-dovere del concessionario di utilizzare il bene secondo la sua destinazione ricavandone gli utili (diritto che è assistito anche dai poteri d'azione civilistici in materia possessoria), dalla soggezione del concessionario al potere di controllo della PA.

Il rapporto che origina dalla concessione di servizi è analogamente caratterizzato dalla sussistenza di un diritto di insistenza, dal dovere di soggiacere al potere di controllo della PA, dal dovere di corrispondere il canone. La concessione di servizi attribuisce, inoltre, al concessionario il diritto-dovere di gestire il servizio ricavandone vantaggi economici, costituisce, in capo al medesimo concessionario, il dovere di organizzare il servizio e il diritto di esclusiva in ordine alla gestione del servizio stesso.

Si discute se la PA risponda degli eventuali fatti illeciti posti in essere dal concessionario; alla tesi prevalente negativa, si contrappone parte della dottrina che individua la possibilità di una responsabilità della PA per culpa in eligendo.

La concessione può risolversi per decadenza, in caso di plurimi inadempimenti posti in essere dal concessionario, per riscatto, atto con il quale la PA estingue anticipatamente la concessione trasferendo a sè gli impianti, per revoca, prima della scadenza, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

In via generale, poi, alla scadenza, la PA vanta il diritto di devoluzione, il diritto, cioè, di acquistare gli impianti e le pertinenze oggetto del rapporto concessorio salvo indennizzo. Figure simili alla concessione sono la delega, caratterizzata dal fatto che la PA permane titolare del potere del quale delega solo il concreto esercizio. Ne consegue che la PA conserva l'inerenza nell'attività e il potere di esercitarla.

Discussa è la riconducibilità alla figura in esame della concessione di costruzione di opere pubbliche in quanto, ove si tratti di concessione di costruzione e gestione, appare assimilabile ad una cancessione di beni o a una cancessione di pubblico servizio mentre, ove si tratti di una concessione di sola costruzione, essa appare affine alla figura dell'appalto.

Un discorso a parte, come preannunciato, merita la c.d. concessione edilizia. L'art. 31 della L. n. 1150/1942 definiva l'atto attributivo della facoltà di edificare come licenza edilizia, rilasciata dal sindaco in favore di chi intendesse, nel territorio comunale, eseguire nuove costruzioni o ampliare, modificare o demolire quelle esistenti oppure procedere ad opere di urbanizzazione del terreno. La licenza, avendo lo scopo di rimuovere un limite legale all'esercizio del diritto di edificare, veniva ricondotta alla figura giuridica dell'autorizzazione amministrativa. Con la L. n. 10 del 1977, invece, la licenza edilizia è stata sostituita dalla concessione edilizia. La Corte Costituzionale ha, tuttavia, stigmatizzato l'espressione del legislatore sottolineando come il diritto all'edificazione inerisce alla proprietà del suolo e come l'atto concessorio sia esclusivamente destinato ad accertare se tale diritto sussista ed il modo del suo esercizio. Di fatto la concessione edilizia presenta peculiarità che la rendono insuscettibile di assimilazione alla figura dell'autorizzazione amministrativa in quanto la PA, oltre a rimuovere limiti all'esercizio del diritto all'edificazione ne disciplina anche le modalità di esercizio ed alla figura della concessione amministrativa in quanto riguarda un'attività privata svolta su beni di proprietà privata. La concessione edilizia è stata ora ampiamente e organicamente rivisitata trovando una collocazione nel T.U. dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001) dove ha preso il nome di permesso costruire. 

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