Gli ordini le ordinanze i calmieri le sanzioni

 
Gli ordini sono provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario con i quali la PA, con scelta discrezionale o vincolata ad un semplice accertamento, impone a uno o più soggetti un comportamento che può, a sua volta, consistere in un facere, in un non facere o in un dare. Costituiscono esempi di ordini amministrativi gli ordini di polizia,  previsti da norme di pubblica sicurezza, gli ordini prescrittivi previsti dalle norme in materia di sicurezza dei dipendenti sui luoghi di lavoro, i calmieri, le ordinanze, gli accertamenti tributari. La potestà di imporre comportamenti ai privati deve sempre trovare fondamento nella legge ai sensi dell'art. 23 Cost. e tenere conto, in materia di libertà individuale, dei limiti di cui agli artt. 13 e 21 cost.
 
Gli ordini possono essere generali se si rivolgono ad una collettività non determinata di soggetti (appartengono a questo tipo di ordini le ordinanze di necessità che vanno sotto il nome di ordini di polizia ex art. 2 del T.U. n. 773/1931 e che rispondono alla funzione di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica).
 
Gli ordini speciali, invece, presuppongono uno specifico rapporto tra PA e privato (ne costituiscono un esempio gli ordini gerarchici nell'ambito del pubblico impiego).

Con riferimento agli ordini, la L. n. 15/2005, art. 21 bis, ha previsto che gli stessi, in quanto atti limitativi della sfera giuridica dei privati, debbano essere provvedimenti recettizi e che acquistino efficacia solo dal momento dell'intervenuta comunicazione al loro destinatario.
 
Nei confronti delle persone irreperibili la comunicazione si reputa effettuata con le forme di notificazione appositamente predisposte dal codice di procedura civile. Qualora, per il numero di destinatari, la comunicazione personale dell'ordine non risulti possibile, la PA dovrà adottare forme di comunicazione idonee che consentano la conoscibilità dell'ordine stesso. Ove gli ordini presentino il carattere cautelare o urgente, essi possono essere immediatamente efficaci. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato di carattere non sanzionatorio, invece, possono recare una specifica clausola di immediata efficacia.
 
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