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L'atto amministrativo è il modo nel quale si concretizza ed assume forma la volontà della PA.
L'atto amministrativo, a sua volta, viene diversamente classificato in relazione, ai suoi effetti, alla sua natura, all'elemento psichico, ai destinatari.
Sotto il profilo della natura giuridica, così, gli atti amministrativi possono essere:
atti d'amministrazione attiva, diretti a soddisfare interessi della PA,
atti d'amministrazione consultiva, diretti a fornire pareri di ordine tecnico, giuridico od economico;
e atti d'amministrazione di controllo, diretti a verificare la legittimità e il merito degli atti d'amministrazione attiva.
L'atto amministrativo, con riferimento all'elemento psichico, può, poi, essere una manifestazione di volontà, una manifestazione di scienza o una manifestazione di giudizio.
Con riferimento alla discrezionalità di distinguono gli atti amministrativi discrezionali da quelli vincolati.
Sotto il profilo degli effetti, l'atto amministrativo può essere ampliativo o restrittivo della sfera giuridica altrui; inoltre può ulteriormente distinguersi tra gli atti costitutivi, che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico preesistente e gli atti dichiarativi che accertano una determinata situazione senza influire su di essa.
Sotto il profilo dei destinatari, l'atto amministrativo può essere particolare, cioè destinato ad un unico soggetto, collettivo, cioè destinato ad una pluralità individuata di soggetti o generale, cioè destinato ad una pluralità non predeterminabile a priori di soggetti (ad esempio i bandi di concorso).
Sotto il profilo del procedimento amministrativo, l'atto amministrativo può essere interno al procedimento stesso e finalizzato all'adozione del provvedimento finale e conclusivo del procedimento (si pensi ad esempio ad un parere non vincolante); in tal caso l'atto procedimentale non è autonomamene impugnabile. Diverso è, invece, il caso dell'atto presupposto che, analogamente posto a base di un diverso provvedimento amministrativo, è, tuttavia, di per sè, atto conclusivo di un autonomo procedimento amministrativo e, come tale, autonomamente impugnabile (si pensi, a titolo esemplificativo, alla dichiarazione di pubblica utilità).
Sotto il profilo del soggetto che li pone in essere, gli atti amministrativi possono essere adottati da un solo organo o da più organi e, in tale ultimo caso, si distingue ulteriormente tra gli atti complessi, gli atti di concerto, i contratti e gli atti di intesa.
Costituisce, al riguardo, un atto pluristrutturato la determinazione conclusiva di una conferenza di servizi decisoria mentre un atto monostrutturato la determinazione conclusiva di una conferenza di servizi istruttoria.
Nell'ampia categoria dell'atto amministrativo, assume specifico rilievo quella, più ristretta, di provvedimento amministrativo che si caratterizza per l'unilaterale produzione di effetti nella sfera giuridica altrui, per il fatto di essere tipico e nominativamente individuato dalla Legge e per il fatto di essere caratterizzato da un ristretto termine per l'impugnativa giudiziale.