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La competenza amministrativa indica la quota di poteri e funzioni pubbliche attribuite ad un determinato organo della PA e, dunque, ne delimita compiti e potestà.
In base a quanto stabilito dall'art. 97 Cost. la competenza amministrativa degli organi viene individuata sulla base della legge; si tratta di una riserva di legge relativa.
La nozione di competenza, nell'ambito del diritto amministrativo, coincide sostanzialmente con quella di attribuzione; con quest'ultimo termine si pone l'accento sul fatto che la sfera di poteri e funzioni costituenti la competenza amministrativa viene attribuita sulla base della legge. Parte della dottrina, peraltro, utilizza il termine di attribuzione in un'accezione più lata come riferentesi alla quota di poteri e funzioni affidati all'amministrazione utilizzando il termine competenza in relazione a poteri e funzioni dei vari organi dell'amministrazione.
La competenza, in senso tecnico, individua la sfera delle attribuzioni dei soli organi con competenza esterna.
Le attribuzioni degli uffici amministrativi senza competenze a rilievo
esterno possono essere individuate anche sulla base di fonti normative
di rango secondario.
La competenza amministrativa, in senso negativo, vale ad individuare il vizio di incompetenza degli atti amministrativi.
La competenza amministrativa (e conseguentemente l'incompetenza), a sua
volta, può essere per materia, per territorio o per grado.
L'incompetenza per territorio presuppone l'dentità della competenza per
materia mentre l'incompetenza per grado presuppone l'identità della
competenza amministrativa per materia e per territorio ma il diverso
livello gerarchico tra gli organi. Nell'ambito della competenza per materia, una specie è quella della competenza per valore.
L'incompetenza (che, a sua volta, può essere relativa o assoluta) deve distinguersi dalla acompetenza che individua la fattispecie nella quale il soggetto che provvede è privo in via assoluta di potestà e funzioni pubbliche. Tale fattispecie può riscontrarsi:
nel caso in cui l'agente non abbia mai ricevuto l'investitura;
nel caso in cui l'investitura sia nulla, divenuta inefficace o sia stata annullata.
L'incompetenza assoluta, che determina il vizio della nullità del provvedimento ex art. 21 septies della L. n. 241 del 1990 si verifica allorchè l'organo provveda in materia sottratta alla competenza amministrativa straripando nell'ambito della sfera riservata ad altri poteri dello Stato.
L'incompetenza assoluta si verifica, altresì, allorchè l'organo emetta un provvedimento riservato ad un organo appartenente a diverso plesso amministrativo (parte della dottrina ritiene, tuttavia, che sussista incompetenza relativa e non assoluta allorchè l'organo, pur adottando un provvedimento riservato ad altro organo di un'amministrazione diversa, sia analogamente competente nella materia oggetto dell'attività provvedimentale posta in essere; l'attenzione si sposta, dunque, dal provvedimento al settore).
L'incompetenza relativa, integrante il vizio d'illegittimità dell'atto amministrativo, si verifica,
nella maggior parte dei casi, allorchè tra i diversi organi sussista
una diversa competenza per grado, pur non essendo escluso che
l'incompetenza relativa possa sussistere anche con riferimento alla
materia ed al territorio (soprattutto ove si acceda all'interpretazione
sopra delineata secondo cui, ove due organi siano titolari di
competenza nella stessa materia, il vizio d'incompetenza sia sempre
relativo).
E' possibile, in talune determinate ipotesi previste dalla legge, il trasferimento dell'esercizio delle funzioni oggetto della competenza amministrativa (delega di poteri, avocazione o sostituzione). Nelle segnalate ipotesi, la titolarità della competenza amministrativa rimane inalterata mentre si trasferisce l'esercizio dei relativi poteri.
Sia nell'ipotesi dell'avocazione che in quella della sostituzione, l'organo superiore esercita i poteri costituenti l'oggetto della competenza amministrativa dell'organo inferiore, ponendo in essere i necessari provvedimenti amministrativi. Tuttavia la sostituzione, diversamente dall'avocazione, presuppone che vi sia stata ingiustificata inerzia da parte dell'organo inferiore e che lo stesso sia stato preventivamente ed infruttuosamente messo in mora in maniera formale. L'avocazione presuppone, invece, oltre al rapporto gerarchico, che la competenza amministrativa non sia attribuita in via esclusiva per materia a favore dell'organo inferiore.
L'esercizio del potere di avocazione comporta che l'organo inferiore non possa più esercitare la propria competenza con riferimento all'affare avocato.
Ipotesi di sostituzione nell'esercizio delle funzioni costituenti l'oggetto della competenza amministrativa si ha, nell'ambito del pubblico impiego, in favore dei dirigenti generali in caso di inerzia dei dirigenti sottoordinati.
A seguito della privatizzazione(o contrattualizzazione) del pubblico impiego, il Ministro non ha più il potere di sostituzione ed avocazione con riferimento agli atti dei dirigenti, potendo esclusivamente diffidare il dirigente a compiere l'atto del suo ufficio entro un termine perentorio scaduto il quale il Ministro ha la possibilità di nomina di un commissario ad acta per il compimento di tale atto.