Incompetenza amministrativa conflitti competenza

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L'incompetenza amministrativa indica fattispecie eterogenee nelle quali il soggetto che pone in essere attività provvedimentale è sfornito dei relativi poteri in quanto ha ecceduto dai limiti della competenza amministrativa attribuita all'organo cui è preposto.

L'incompetenza amministrativa è, dunque, vicenda giuridica connessa con quella relativa ai conflitti di competenza che si verificano allorchè vi sia contrasto tra due o più organi della PA in merito all'individuazione della titolarità di una specifica competenza. I conflitti di competenza possono essere positivi quando tutti gli organi affermano la propria competenza o negativi quando la negano. Il conflitto di competenza può, inoltre, essere virtuale o reale a seconda che i diversi organi presuntivamente competenti (o incompetenti) si siano già concretamente pronunciati in materia o meno. 

I confliti di competenza possono verificarsi all'interno dello stesso plesso amministrativo (conflitti interni) o fra plessi amministrativi distinti (conflitti esterni), possono essere risolti in via preventiva ad opera dell'organo gerarchicamente superiore, o in via successiva con i rimedi previsti dalal giustizia amministrativa.

Dai conflitti di competenza vanno distinti i conflitti di attribuzione che riguardano diversi poteri dello Stato.

L'incompetenza amministrativa va, dunque, preliminarmente distinta dalla acompetenza che individua il diverso fenomeno per il quale l'agente che pone in essere attività provvedimentale è del tutto sfornito di competenza amministrativa (in quanto è un funzionario di fatto per usurpazione della funzione o per nullità, annullamento dell'atto di assegnazione o per cessazione o decadenza dalla carica).

Con riferimento all'incompetenza amministrativa, invece, occorre distinguere l'incompetenza assoluta che determina la nullità dell'atto, dall'incompetenza relativa che ne determina il vizio d'illegittimità soggetto all'impugnativa nel termine decadenziale.

L'incompetenza amministrativa assoluta si verifica allorchè l'atto sia emanato dall'organo di un'amministrazione diversa da  quella competente a provvedere per legge (peraltro, la giurisprudenza più recente e parte della dottrina ritengono sussistere incompetenza relativa allorchè le due amministrazioni abbiano analoga competenza per materia), ovvero quando riguardi un oggetto che rientri nella competenza territoriale di altro organo, ovvero quando l'organo eserciti funzioni di competenza di altro potere dello Stato (c.d. difetto di attribuzioni).

L'incompetenza amministrativa relativa si verifica allorchè l'atto sia posto in essere da un organo della stessa amministrazione cui appartiene l'organo competente. In tal senso, l'incompetenza amministrativa relativa si concretizza, in gran parte delle ipotesi, come un'incompetenza di grado.

L'incompetenza relativa per materia può verificarsi allorchè, nell'ambito dello stesso plesso amministrativo, taluna materia sia affidata in via esclusiva ad un organo e l'attività provvedimentale in tale materia sia, invece, posta in essere da altro organo del medesimo plesso.

La distinzione tra incompetenza relativa ed incompetenza assoluta, peraltro, non è sempre agevole. In particolare, allorchè un organo adotti un provvedimento riservato ad altro organo di altra amministrazione, secondo parte della dottrina vi sarebbe sempre incompetenza assoluta mentre, secondo altra parte della dottrina, allorchè i due organi abbiano analoga competenza per materia, l'incompetenza sarebbe relativa.

Anche con riferimento all'incompetenza per territorio, vi possono essere casi in cui il vizio di incompetenza, anzichè assoluto, sia relativo, allorchè entrambi gli organi siano competenti per materia ma uno solo di esi lo sia per territorio e, tuttavia, l'atto venga adottato da altro organo con competenza territoriale più allargata (es concessione di autolinee urbane date dal Ministro dei Trasporti anzichè dal Sindaco).

 

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