Argomenti correlati
la privatizzazione del pubblico impiego
il rapporto di pubblico impiego
la mobilità nel pubblico impiego
Il D.Lgs. n. 165/2001 ha previsto e disciplinato organicamente i livelli e gli effetti della contrattazione collettiva nel pubblico impiego.
A mente dell'art. 40 del sopracitato decreto, esistono due livelli di contrattazione nel pubblico impiego: la contrattazione di comparto e la contrattazione integrativa relativa alla singola pubblica amministrazione.
Il successivo art. 41 prevede un terzo livello di contrattazione cui è, innanzitutto, demandata la definizione dei comparti e che individua istituti e detta discipline comuni a più comparti. Per ogni funzione inerente o connessa a tale terzo livello di contrattazione è competente un organismo di coordinamento dei comitati di settore.
A i fini della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, assume un ruolo fondamentale l'ARAN ossia l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione. L'Aran ha la rappresentanza legale delle PA, esercita, per suo conto, ogni attività inerente le relazioni sindacali, la contrattazione collettiva, nonchè funzioni consultive in materia di interpretazione dei contratti collettivi del pubblico impiego e funzioni di raccolta dei dati in materia di voti e deleghe ai sindacati che debbono essere ammessi alla contrattazione. E' possibile, per le PA, avvalersi dell'assistenza dell'Aran anche per ciò che concerne la contrattazione integrativa. L'Aran ha anche la possibilità di intervenire nelle vertenze lavorative dei pubblici impiegati al fine di garantire l'esatta interpretazione dei contratti del pubblico impiego.
I contratti collettivi del pubblico impiego devono essere preventivamente sottoposti, ai fini della certificazione, al controllo della Corte dei Conti che si deve pronunciare sulla compatibilità economico finanziaria nei successivi 40 giorni. In mancanza di un espresso pronunciamento della Corte, i contratti collettivi divengono, in ogni caso, efficaci decorso il termine dei 40 giorni (termine che può essere procrastinato di ulteriori 15 giorni in caso di motivate esigenze istruttorie da parte del Consiglio dei Ministri - cfr. art. 47 comma 7 del D. Lgs. n. 165/2001).
Ulteriore
aspetto concernente la contrattazione del pubblico impiego concerne la
vincolatività. Per le PA nulla quaestio in quanto la vincolatività
della contrattazione collettiva è prescritta direttamente dal D.Lgs. n.
165/2001 agli artt. 40 e 45, sia per ciò che concerne gli aspetti
normativi, sia per quel che concerne il rispetto dei minimi
retributivi. Con riferimento agli impiegati pubblici non aderenti alle
associazioni sindacali stipulanti, la vincolatività, invece, è
assicurata dal rinvio alla contrattazione presente nel contratto
individuale (si veda, sul tema, la sentenza n. 309 del 16 ottobre 1997
della Corte Costituzionale).
In materia di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, deve, in
conclusione, sottolinearsi come la Finazniaria per il 2002 (L.
n.448/2001) ha stabilito la nullità di diritto delle clausole del
contratto collettivo che impongano costi non compatibili con i vincoli
di bilancio.