Il processo di privatizzazione di pubblico impiego è scandito da alcuni passaggi particolarmente rilevanti. La fase di apertura della privatizzazione del pubblico impiego è segnata dall'emanazione della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992 che conferiva all'Esecutivo il potere di emanare uno o più decreti legislativi in materia di razionalizzazione del pubblico impiego.
La delega è stata esercitata dal Governo con Il d.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 con il quale viene concretamente sancita la privatizzazione del pubblico impiego e la parificazione della disciplina giuridica dell'impiego pubblico con quella dell'impiego privato (si veda, al riguardo, quanto disposto dall'art. 2 comma 2 del decreto).
Un ulteriore impulso alla privatizzazione del pubblico impiego viene dato, negli anni successivi, dalla stipula dei primi contratti collettivi nominativi quadriennali. In tema di contrattazione collettiva e di rappresentatività, debbono essere ricordati il D.Lgs. n. 396 del 4 novembre 1997 ed il n. 80 del 31 marzo 1998. Il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ha curato, agli artt. 88 e ss., l'estensione della normativa in tema di privatizzazione del pubblico impiego agli enti locali. Con l'art. 1, comma 8 della L. n. 340/2000, è stata conferita delega al Governo di emanare un testo unico in materia di rapporti di lavoro pubblici non privatizzati e contenente le norme, ulteriori rispetto al codice civile ed alle norme sul lavoro privato, concernenti il pubblico impiego privatizzato. Co riferimento a quest'ultimo profilo, è stato adottato il D.Lgs. n. 165/2001 contenente norme generali sull'ordinamento del pubblico impiego.
La logica della privatizzazione del pubblico impiego è stata quella di introdurre, nel contesto pubblico, regole giuridiche e di condotta proprie degli operatori privati.
Gli effetti principali della privatizzazione del pubblico impiego sono stati: l'assoggettamento alla normativa di diritto privato, la contrattualizzazione del rapporto di publico impiego, l'immediata vincolatività dei contratti collettivi senza la necessità di una fonte regolamentare di recepimento, la natura privatistica di tutti gli atti di gestione del rapporto di lavoro con esclusione dei c.d. atti di macro organizzazione ex art. 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, attinenti all'individuazione degli indirizzi generali dell'amministrazione e delle linee organizzative fondamentali compresa la pianta organica; atti che, anche dopo la privatizzazione, restano di natura autoritativa con la possibilità, però, di un sindacato incidentale e disapplicazione da parte del GO.
Deve, incidentalmente, rilevarsi come, secondo una certa giurisprudenza amministrativa (CdS, Ad. Gen., 10 giugno 1999, n. 9), anche con riferimento agli atti di microorganizzazione, il dipendente pubblico avrebbe la possibilità di esperire, in alternativa al ricorso al GO, il ricorso straordinario al Capo dello Stato che, tuttavia, non escluderebbe la possibilità di esperire anche il ricorso al GO.
La privatizzazione sostanziale della disciplina del rapporto di impiego ha comportato, a mente dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, la devoluzione del relativo contenzioso al GO che potrà, nelle materie devolute alla sua competenza, disapplicare eventuali atti amministrativi autoritativi presupposti illegittimi sui quali si fondino gli atti gestionali a valle.
Parte della dottrina, sul rilievo della funzionalizzazione degli atti privatisticid ella PA al perseguimento del pubblico interesse, ha ritenuto che il sindacato del GO si estnderebbe alla verifica del corretto perseguimento di tali interessi (tale tesi non è stata accolta dalla Suprema Corte che ha ritenuto l'applicabilità, tra le disposizioni della Legge n. 241 del 1990, della sola normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi).
Completato il processo di privatizzazione del publico impiego, dunque, i rapporti alle dipendenze della PA possono costituirsi solo con contratto di diritto privato (diversamente dal passato allorchè la disciplina del rapporto di lavoro trovava la fonte in un atto unilaterale della PA) ed il contratto di diritto privato deve osservare il principi di parità di trattamento ed i minimi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
La privatizzazione del pubbico impiego ha, dunque, comportato l'integrale contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego (con l'eccezione dei settori esclusi dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001), con la conseguenza che la definizione del rapporto, sia sotto il profilo normativo che economico, viene demandata al contratto individuale d'assunzione e alla contrattazione collettiva di settore che, come detto, è vincolante per la parte pubblica e per il privato dipendente in forza del richiamo contenuto nel contratto individuale d'assunzione.