Art. 43 D.P.R. n. 327/2001 (testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità)
Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico
1.
Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene
immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del
valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della
pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo
patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i
danni.
2. L'atto di acquisizione:
a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui
sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia
dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;
b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita
utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale
essa si è verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il
pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per
l'eventuale azione già proposta;
d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;
f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;
g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2
ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene
utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha
interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice
amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda,
disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della
restituzione del bene senza limiti di tempo.
4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del
bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al
risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione
dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto
risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri
immobiliari, a cura e spese della medesima autorità.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto
compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità
di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché
quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico
ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal
titolare di un altro diritto reale.
6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti
nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:
a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi
di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno
edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3,
4, 5, 6 e 7;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo.
6-bis. Ai sensi dell' articolo 3 della legge 1 agosto 2002, n. 166 ,
l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti,
disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari,
l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di
soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o
licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse
pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia.
Art. 55 del D.P.R. n. 327/2001, come modificato dall'art. 2 comma 89 lett. e della L. n. 244/2007
Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996
1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di
pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di
esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è
liquidato in misura pari al valore venale del bene.
2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1997.
Art. 5- bis. del D.L. n. 333 del 1992
[1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le
espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da
parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei
comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non
territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o
interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di
espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'art.
13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in
ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito
dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo così determinato è
ridotto del 40 per cento (1).
2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato
può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si
applica la riduzione di cui al comma 1 (1) (2).
3. Per la valutazione della edificabilità delle aree, si devono
considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione
esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio.
4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non
sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al
titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive
modificazioni ed integrazioni.
5. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori
pubblici ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti i criteri e i requisiti per la individuazione della
edificabilità di fatto di cui al comma 3.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i
casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il
prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto (3).
7. Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i
procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo".
All'art. 6, al comma 1, le parole da: "A decorrere" fino a: "0,8 punti"
sono soppresse; e sono aggiunte, in fine, le parole: "sono aumentate di
0,6 punti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto e di ulteriori 0,2 punti a decorrere dal
periodo di paga relativo al mese di gennaio 1993. I versamenti riferiti
ai periodi di paga compresi fra la data di entrata in vigore del
presente decreto e quella di entrata in vigore della relativa legge di
conversione, eseguiti in misura superiore a quella prevista dal
presente comma, sono computati in diminuzione dei contributi dovuti per
i periodi successivi, fino a compensazione delle somme versate in
eccesso.
7-bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di
pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si
applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione
dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40
per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato
del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in
giudicato (4) (5) (6).] (7)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2007, n. 348 (in
Gazz. Uff., 31 ottobre, n. 42), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 16 giugno 1993, n. 283 (in
Gazz. Uff., 23 giugno, n. 26), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede in
favore dei soggetti già espropriati al momento della entrata in vigore
della legge n. 359 del 1992, e nei confronti dei quali la indennità di
espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile, il diritto di
accettare l'indennità di cui al primo comma con esclusione della
riduzione del 40.
(3) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
(4) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(5) Articolo aggiunto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1992, n. 359, in sede di conversione.
(6) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2007, n. 349 (in
Gazz. Uff., 31 ottobre, n. 42), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma.
(7) Articolo abrogato dall'articolo 58, comma 1, numero 133), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325.